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10.06.2013 Views

• mantenerla in istato da servire all’uso convenuto; • garantire il pacifico godimento durante la locazione. Come si può notare il codice civile indica che il locatore ha l’obbligo di porre nella disponibilità del conduttore un bene, che sia stato sottoposto a manutenzione e controllo, in modo tale da consentirne un sicuro e corretto godimento. Se ciò non avviene, il locatore corre il rischio di essere inquadrato nella pretesa risarcitoria da parte del conduttore al quale sia derivato un danno derivante dalla cosa locata. La disciplina relativa al contratto di locazione, evidenzia inoltre all’art. 1578 che “se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi conosciuti o facilmente conoscibili” 270 (in tal caso se il conduttore era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza di tali vizi e nonostante tutto egli abbia proseguito ugualmente alla stipula del contratto , questo sta ad indicare può dedurre da questa decisione); qualora non abbia provveduto, prima della consegna del veicolo al conduttore, ad ispezionarlo, dovendo tale controllo essere compiuto prima di ogni consegna al conduttore, in considerazione della particolare usura a cui sono sottoposti i veicoli da noleggio, inoltre Cass. Civ. Sez. III, 17 maggio 2010, n. 11969, in Mass., 2010, 501, in tema di vizi della cosa locata, il locatore è tenuto, ai sensi dell’art. 1575 c.c., a consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e, quindi, dovendo adempiere con diligenza la relativa prestazione, il medesimo deve eseguire, prima della consegna, i necessari accertamenti, la cui omissione è ragione di colpa; qualora il conduttore abbia esercitato l’azione di risarcimento per i danni derivanti dai vizi della cosa locata, il locatore è esente da responsabilità solo se prova di aver ignorato tali vizi senza colpa. 270 Cass. Civ. Sez. III, 21 novembre 2011, n. 24459, in Mass., 2011, 937, in cui si sancisce che costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell’art. 1578 c.c. – la cui presenza non configura un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ai sensi dell’art. 1575 c.c., ma altera l’equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull’idoneità all’uso della cosa stessa e contestando la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, ma non l’esperibilità dell’azione di esatto adempimento – quelli che investono la struttura materiale della cosa, alterandone l’integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, anche se eliminabili e manifestatisi successivamente alla conclusione del contratto di locazione. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 146

che egli li ha implicitamente accettati e perciò non potrà muovere l’azione di risarcimento) 271 . Inoltre al comma 2 la norma sancisce che “il locatore è tenuto a risarcire il conduttore dei danni derivanti da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna” 272 . Il conduttore dal canto suo non è però libero da vincoli: egli sarà responsabile per tutti i danni che andrà ad arrecare al bene perso in locazione (ed ai terzi). Inoltre il conduttore dovrà sottostare alle regole accettate all’atto conclusivo del contratto e rispettare l’art. 1587 c.c. il quale sancisce quelli che sono i suoi obblighi ed in particolare prevede che: • il conduttore deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze 273 ; 271 Cass. Civ. Sez. III, 26 aprile 2010 in Mass., 2010, 423, in cui si afferma il principio per cui il locatore è libero da responsabilità nell’eventualità in cui provi che si tratti di vizi conosciuti o facilmente conoscibili dal conduttore al momento della consegna del bene locato. Cass. Civ. Sez. III, 25 maggio 2010, n. 12708, in Arch. Locaz., 2011, 191, n. DE TILLA, in cui la Corte indica che allorquando il conduttore, all’atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunciato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunciato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno o l’esatto adempimento, inoltre Cass. Civ. Sez. III, 26 aprile 2010; Cass. Civ. Sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25278, in Mass., 2009. 272 Cass. Civ. Sez. III, 26 aprile 2010, n. 9910, in Mass., in cui la Corte sancisce che al secondo comma art. 1578 c.c. con riferimento all’eventualità in cui il conduttore abbia esercitato l’azione di risarcimento danni, il locatore è esente da responsabilità esclusivamente nel caso in cui egli offra la prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi. 273 Cass. Civ. Sez. III, 11 maggio 2010, n. 11345, in Mass. 2010, 479, in cui si sancisce l’obbligo del conduttore di osservare nell’uso della cosa locata la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell’art. 1578 c.c. comma 1, con il conseguente divieto di effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione e la natura, è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall’altro obbligo, sancito dall’art. 1590 c.c., di restituire, al termine del trasporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata, sicché il locatore ha diritto di esigere in ogni tempo l’osservanza dell’obbligazione di 147 This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/

• mantenerla in istato da servire all’uso convenuto;<br />

• garantire il pacifico godimento durante la locazione.<br />

Come si può notare il codice civile indica che il locatore ha l’obbligo di<br />

porre nella disponibilità del conduttore un bene, che sia stato sottoposto<br />

a manutenzione e controllo, in modo tale da consentirne un sicuro e<br />

corretto godimento.<br />

Se ciò non avviene, il locatore corre il rischio di essere inquadrato nella<br />

pretesa risarcitoria da parte del conduttore al quale sia derivato un<br />

danno derivante dalla cosa locata.<br />

La disciplina relativa al contratto di locazione, evidenzia inoltre all’art.<br />

1578 che “se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi<br />

che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il<br />

conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione<br />

del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi conosciuti o facilmente<br />

conoscibili” 270 (in tal caso se il conduttore era a conoscenza o avrebbe<br />

dovuto essere a conoscenza di tali vizi e nonostante tutto egli abbia<br />

proseguito ugualmente alla stipula del contratto , questo sta ad indicare<br />

può dedurre da questa decisione); qualora non abbia provveduto, prima della<br />

consegna del veicolo al conduttore, ad ispezionarlo, dovendo tale controllo<br />

essere compiuto prima di ogni consegna al conduttore, in considerazione della<br />

particolare usura a cui sono sottoposti i veicoli da noleggio, inoltre Cass. Civ.<br />

Sez. III, 17 maggio 2010, n. 11969, in Mass., 2010, 501, in tema di vizi della<br />

cosa locata, il locatore è tenuto, ai sensi dell’art. 1575 c.c., a consegnare al<br />

conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e, quindi, dovendo<br />

adempiere con diligenza la relativa prestazione, il medesimo deve eseguire,<br />

prima della consegna, i necessari accertamenti, la cui omissione è ragione di<br />

colpa; qualora il conduttore abbia esercitato l’azione di risarcimento per i<br />

danni derivanti dai vizi della cosa locata, il locatore è esente da responsabilità<br />

solo se prova di aver ignorato tali vizi senza colpa.<br />

270<br />

Cass. Civ. Sez. III, 21 novembre 2011, n. 24459, in Mass., 2011, 937, in<br />

cui si sancisce che costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell’art. 1578<br />

c.c. – la cui presenza non configura un inadempimento del locatore alle<br />

obbligazioni assunte ai sensi dell’art. 1575 c.c., ma altera l’equilibrio delle<br />

prestazioni corrispettive, incidendo sull’idoneità all’uso della cosa stessa e<br />

contestando la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, ma<br />

non l’esperibilità dell’azione di esatto adempimento – quelli che investono la<br />

struttura materiale della cosa, alterandone l’integrità in modo tale da<br />

impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione<br />

contrattuale, anche se eliminabili e manifestatisi successivamente alla<br />

conclusione del contratto di locazione.<br />

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