10.06.2013 Views

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

L’appassionato di mountain bike ed in particolare l’esordiente<br />

“downhiller”, hanno la possibilità di cimentarsi in questi meravigliosi<br />

sport attraverso biciclette di proprietà oppure prese in locazione.<br />

Non sono rari infatti i casi in cui il biker scelga di noleggiare la<br />

bicicletta, e questo anche in relazione al fatto che, visti i sempre più<br />

moderni e tecnologici materiali con cui vengono costruite le mountain<br />

bike, i loro prezzi sono spesso molto elevati, in special modo per le<br />

biciclette da downhill, che arrivano a superare anche i 4000 euro di<br />

prezzo.<br />

Inoltre, soprattutto nei luoghi turistici di maggiore affluenza, vengono<br />

messe a disposizione dei turisti mountain bike, in modo tale che chi non<br />

l’abbia portata con sé in vacanza non debba rinunciare ad una pedalata<br />

nella natura.<br />

Tutti questi motivi hanno portato quindi negli ultimi anni alla nascita di<br />

un mercato sempre più fiorente di locazione di biciclette.<br />

Tuttavia non è esclusa la possibilità di danni derivanti dalla bicicletta<br />

locata e perciò è ora il caso di porre una valutazione per ciò che<br />

concernere eventuali failures tecniche del mezzo preso in locazione.<br />

Il contratto di locazione viene disciplinato all’interno del codice civile<br />

agli articoli 1571 e ss..<br />

In particolare l’art. 1571 c.c. detta la definizione di contratto di<br />

locazione che viene inteso come “il contratto col quale una parte si<br />

obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato<br />

tempo verso un determinato corrispettivo”.<br />

L’art. 1575 c.c. indica poi quelli che sono gli obblighi nascenti in capo<br />

al locatore e cioè a colui che pone il bene in locazione. Esso deve:<br />

• consegnare al conduttore (colui che riceve il bene, nel nostro caso la<br />

bicicletta) la cosa locata in buono stato di manutenzione 269 ;<br />

269<br />

In tal senso anche la giurisprudenza, Cass Civ. Sez. III, 24 febbraio 2010,<br />

n. 4495 in Arch. Circolaz., 2010, 518, in cui si sancisce che nel caso di<br />

locazione di un veicolo, il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore i danni<br />

derivanti dal difettoso funzionamento di parti meccaniche; ne egli può<br />

esonerarsi dalla responsabilità, adducendo la sua incolpevole ignoranza del<br />

difetto (incolpevole in casi del genere non lo è mai secondo la Corte, come si<br />

145<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!