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anomali ed ha provocato un danno. Si dovrà provare anche il nesso<br />

causale tra il danno e l’utilizzo corretto del prodotto 262 .<br />

I principi fin qui visti, posti a fondamento della disciplina relativa al<br />

risarcimento dei danni da prodotto difettoso, furono dettati ed introdotti<br />

nel nostro ordinamento dalla famosa sentenza del Tribunale di Monza,<br />

20 luglio 1993. In particolare in tale sede si sancì che i principi dettati<br />

dal d.p.r. 224/1988 dettavano una responsabilità di tipo<br />

extracontrattuale del produttore fondata sulla difettosità del prodotto<br />

messo in circolazione e sul nesso di causalità tra prodotto difettoso e<br />

fatto dannoso 263 .<br />

Il produttore è pertanto responsabile per i danni causati da un difetto di<br />

fabbricazione del prodotto, tenuto conto dell’uso al quale il prodotto è<br />

destinato e dei comportamenti che, in relazione ad esso, si possono<br />

ragionevolmente prevedere (nel caso di specie , l’attore era caduto a<br />

terra mentre percorreva in sella alla sua nuova bicicletta un sentiero<br />

collinare, a causa della rottura della forcella anteriore e conseguente<br />

distacco della ruota, riportando lesioni dalle quali erano derivate una<br />

invalidità temporanea; non risarcita perché il soggetto era un impiegato<br />

262 Tribunale di Pisa - Pontedera, 16 marzo 2011, in Foro It., 2012, I, 577, “in<br />

tema di danni da prodotto difettoso, ai sensi dell’art. 120 D.lgs. 206/05, il<br />

danneggiato deve provare, oltre al danno, l’esistenza di un difetto nel prodotto<br />

e il nesso causale tra difetto e danno, mentre il produttore deve provare i fatti<br />

di cui all’art. 118 d.lgs. cit. che possano escludere la sua responsabilità;<br />

nell’accezione di difetto di cui all’art 177 d.lgs. cit. (prodotto difettoso) può<br />

rientrare sia il vizio di progettazione che il vizio materiale di fabbricazione o<br />

di costruzione in senso stretto. Inoltre in Cass. Civ. Sez. III, 8 ottobre 2007, n.<br />

20985 in Foro It., 2008, I, 143, n. PALMIERI A., BITETTO, “spetta al<br />

danneggiato, che invochi il regime di responsabilità per danno da prodotto<br />

difettoso, provare che l’uso del prodotto ha comportato risultati anomali<br />

rispetto alle normali aspettative e tali da evidenziare la sussistenza di un<br />

difetto, nonché il danno subito e la connessione causale tra questo e il difetto<br />

riscontrato; mentre il produttore, per andare esente da responsabilità, deve<br />

dimostrare che il difetto probabilmente non esisteva ancora al momento in cui<br />

il prodotto era stato messo in circolazione. Inoltre, Cass. Civ. Sez. III, 15<br />

marzo 2007, n. 6007, in Foro It., 2007, I, 2414, n. PALMIERI A.<br />

263 Trib Monza 20 luglio 1993, in Corriere giur., 1993, 1456, n. VERARDI.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

142

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