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trattandosi di un fatto costitutivo della domanda risarcitoria verso<br />

costui.<br />

Tali principi vengono desunti nella su citata sentenza Corte di<br />

Cassazione 01 giugno 2010, n. 13432. Nel caso di specie fu citato in<br />

giudizio il fornitore del prodotto per la richiesta di risarcimento dei<br />

danni accorsi ad un bambino a seguito della caduta con una bicicletta<br />

affetta da vizi occulti di fabbricazione. La domanda fu estesa inoltre<br />

anche alla ditta produttrice della bicicletta.<br />

La Corte in tale decisione sancì i principi evidenziati in relazione<br />

all’onere della prova, ed in particolare sancì che: “in tema di<br />

riparto dell’onere della prova ciò significa che – mentre nel<br />

rapporto tra produttore/consumatore, grava su quest’ultimo – nel<br />

rapporto fornitore/consumatore spetta al primo l’onere di<br />

dimostrare la qualità del soggetto indicato come produttore, alla<br />

stregua dei fatti impeditivi della domanda, dovendosi ritenere che<br />

tale fatto costituisca condizione di esonero della stesso fornitore<br />

dalla speciale responsabilità di cui all’art. 4 d.p.r. 224/1988<br />

(trasfuso nel codice del consumo), e rispondendo la suddetta<br />

ripartizione dell’onere probatorio - -attesa la piena disponibilità e<br />

prossimità delle relative circostanze in capo allo stesso fornitore –<br />

alla finalità di non rendere troppo difficile la tutela del<br />

consumatore”.<br />

Il venditore sarà comunque sollevato da responsabilità anche quando il<br />

danno derivi dal vizio di un prodotto venduto sigillato, non essendo suo<br />

onere accertare se le caratteristiche strutturali del bene lo rendono<br />

idoneo all’uso 261 .<br />

Conseguentemente alla dimostrazione del reale responsabile per quel<br />

danno (il produttore o il fornitore) sarà poi onere del danneggiato<br />

provare che, l’utilizzo corretto di quel prodotto, ha comportato risultati<br />

261<br />

Trib. Cagliari, 5 febbraio 2008, in Riv. giur. sarda, 2010, 49, n. FADDA.<br />

141<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/

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