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10.06.2013 Views

all’insufficienza dei rimedi contrattuali del contratto di vendita, non adeguati ad esercitare la dovuta pressione sul produttore del bene (difettoso). Inoltre si cerca di superare il problema del collegamento esclusivo tra acquirente del bene di consumo e venditore legati da un rapporto contrattuale. Altro punto particolarmente importante riguarda la finalità di proteggere adeguatamente i terzi, venuti a contatto diretto con i beni 259 . In determinati casi la responsabilità del produttore può essere attenuata o addirittura esclusa, tali ipotesi sono: • se il prodotto è destinato all’autoconsumo e non alla vendita; • se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto ad una norma di legge vincolante; • se il prodotto non è stato immesso sul mercato dal produttore, ma rubato e successivamente rivenduto; • se il difetto nasce dall’opera di modificazione del prodotto da parte di un intermediario, in tal caso la responsabilità ricade su colui che ha modificato il prodotto. 260 Si è visto inoltre che, quando si acquista un prodotto, e da esso deriva un danno come conseguenza di un proprio difetto, il venditore (o fornitore) del prodotto, non si libera dalla responsabilità se non indica il soggetto produttore del bene. Per cui anche in capo al venditore si viene a creare una responsabilità oggettiva, superabile solamente dimostrando che il produttore del bene difettoso è un altro soggetto. Nel caso in cui si individui il produttore, sarà onere del fornitore provare che effettivamente esso è colui che ha prodotto il bene difettoso. Solo così il venditore potrà liberarsi dalla propria responsabilità. Invece nell’ambito del rapporto tra produttore e consumatore, grava su quest’ultimo l’onere di provare la qualità del costruttore del prodotto, 259 BITETTO L.A., cit. 260 RINALDI M. cit. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 140

trattandosi di un fatto costitutivo della domanda risarcitoria verso costui. Tali principi vengono desunti nella su citata sentenza Corte di Cassazione 01 giugno 2010, n. 13432. Nel caso di specie fu citato in giudizio il fornitore del prodotto per la richiesta di risarcimento dei danni accorsi ad un bambino a seguito della caduta con una bicicletta affetta da vizi occulti di fabbricazione. La domanda fu estesa inoltre anche alla ditta produttrice della bicicletta. La Corte in tale decisione sancì i principi evidenziati in relazione all’onere della prova, ed in particolare sancì che: “in tema di riparto dell’onere della prova ciò significa che – mentre nel rapporto tra produttore/consumatore, grava su quest’ultimo – nel rapporto fornitore/consumatore spetta al primo l’onere di dimostrare la qualità del soggetto indicato come produttore, alla stregua dei fatti impeditivi della domanda, dovendosi ritenere che tale fatto costituisca condizione di esonero della stesso fornitore dalla speciale responsabilità di cui all’art. 4 d.p.r. 224/1988 (trasfuso nel codice del consumo), e rispondendo la suddetta ripartizione dell’onere probatorio - -attesa la piena disponibilità e prossimità delle relative circostanze in capo allo stesso fornitore – alla finalità di non rendere troppo difficile la tutela del consumatore”. Il venditore sarà comunque sollevato da responsabilità anche quando il danno derivi dal vizio di un prodotto venduto sigillato, non essendo suo onere accertare se le caratteristiche strutturali del bene lo rendono idoneo all’uso 261 . Conseguentemente alla dimostrazione del reale responsabile per quel danno (il produttore o il fornitore) sarà poi onere del danneggiato provare che, l’utilizzo corretto di quel prodotto, ha comportato risultati 261 Trib. Cagliari, 5 febbraio 2008, in Riv. giur. sarda, 2010, 49, n. FADDA. 141 This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/

all’insufficienza dei rimedi contrattuali del contratto di vendita, non<br />

adeguati ad esercitare la dovuta pressione sul produttore del bene<br />

(difettoso).<br />

Inoltre si cerca di superare il problema del collegamento esclusivo tra<br />

acquirente del bene di consumo e venditore legati da un rapporto<br />

contrattuale.<br />

Altro punto particolarmente importante riguarda la finalità di<br />

proteggere adeguatamente i terzi, venuti a contatto diretto con i beni 259 .<br />

In determinati casi la responsabilità del produttore può essere attenuata<br />

o addirittura esclusa, tali ipotesi sono:<br />

• se il prodotto è destinato all’autoconsumo e non alla vendita;<br />

• se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto ad una norma di<br />

legge vincolante;<br />

• se il prodotto non è stato immesso sul mercato dal produttore, ma<br />

rubato e successivamente rivenduto;<br />

• se il difetto nasce dall’opera di modificazione del prodotto da parte<br />

di un intermediario, in tal caso la responsabilità ricade su colui che<br />

ha modificato il prodotto. 260<br />

Si è visto inoltre che, quando si acquista un prodotto, e da esso deriva<br />

un danno come conseguenza di un proprio difetto, il venditore (o<br />

fornitore) del prodotto, non si libera dalla responsabilità se non indica il<br />

soggetto produttore del bene. Per cui anche in capo al venditore si viene<br />

a creare una responsabilità oggettiva, superabile solamente dimostrando<br />

che il produttore del bene difettoso è un altro soggetto.<br />

Nel caso in cui si individui il produttore, sarà onere del fornitore<br />

provare che effettivamente esso è colui che ha prodotto il bene<br />

difettoso. Solo così il venditore potrà liberarsi dalla propria<br />

responsabilità.<br />

Invece nell’ambito del rapporto tra produttore e consumatore, grava su<br />

quest’ultimo l’onere di provare la qualità del costruttore del prodotto,<br />

259 BITETTO L.A., cit.<br />

260 RINALDI M. cit.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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