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solamente con l’immissione nel mercato di tali prodotti, in quanto non<br />

conoscibili ex ante (si pensi al mercato farmaceutico).<br />

Considerate fin qui le definizioni di prodotto difettoso e di produttore,<br />

passiamo alla disamina del tipo di azione esperibile dal soggetto<br />

danneggiato e del tipo di responsabilità civile nascente in capo al<br />

produttore o al fornitore.<br />

L’entrata in vigore del d.p.r. 224/1988 (poi trasfuso nel codice del<br />

consumo d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ha introdotto nel nostro<br />

ordinamento una ipotesi di responsabilità extracontrattuale tra<br />

produttore e consumatore (indipendente dunque da qualsiasi rapporto<br />

contrattuale intercorrente tra i due). Si superano così i limiti della<br />

disciplina precedente che prevedeva l’utilizzo delle previsioni del<br />

codice civile ed in particolare la previsione di una responsabilità<br />

contrattuale, spesso impraticabile 257 .<br />

Tale previsione normativa tuttavia non si limita a questo: è prevista<br />

infatti la responsabilità extracontrattuale del produttore del bene anche<br />

se il produttore stesso non abbia agito con dolo o colpa.<br />

La responsabilità del produttore che si viene a creare è una<br />

responsabilità oggettiva, il solo fatto di porre in essere una situazione di<br />

pericolo (come può essere ad esempio la commercializzazione di un<br />

prodotto difettoso) è di per sé sufficiente a far ricadere sul produttore la<br />

responsabilità per gli eventuali danni che ne derivano 258 .<br />

La responsabilità oggettiva nascente in capo al produttore, sorge<br />

dall’esigenza di garantire il consumatore in considerazione<br />

257<br />

L’azione contrattuale esperibile risulterebbe primariamente quella prevista<br />

all’interno dell’art. 1495 c.c. che tuttavia prevede termini decadenziali e<br />

prescrizionali troppo brevi, tali da renderla di difficile applicazione (8 giorni<br />

dalla conoscenza del difetto e comunque non oltre 1 anno dall’acquisto del<br />

prodotto). (Caso verificatosi nella sentenza Cass. Civ. Sez. III, 01 giugno<br />

2010, n. 13432, in Giur.It., 2011, nota di FERRETTI, ove la Corte richiama<br />

l’errata applicazione dell’art 1495 c.c. da parte della Corte di Appello in<br />

quanto il termine di decadenza per la denuncia dei vizi decorre soltanto dal<br />

momento in cui il compratore abbia acquistato la certezza oggettiva dei vizi<br />

stesi).<br />

258<br />

RINALDI M., Merce difettosa e risarcimento del danno: riparto di<br />

responsabilità tra venditore e produttore, nota a sentenza Cass. Civ. Sez. III,<br />

01 giugno 2010, n. 13432, in Foro It., 2011, I, 523.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

139

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