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10.06.2013 Views

eventuali danni che lo stesso potrà provocare, senza poter invocare alcuna causa di esclusione della responsabilità. Si parla, in tali casi, di una forma di responsabilità oggettiva; • Difetti di progettazione o di costruzione: essi sono i design defects dell’esperienza nordamericana. In questi casi il difetto colpisce tutti gli esemplari di un medesimo disegno, in quanto il difetto scaturisce dal progetto stesso. Il produttore, nella fase di ideazione, progettazione e costruzione del prodotto, dovrà adoperarsi per fare in modo che esso venga posto in essere nel modo più sicuro possibile in relazione ai possibili, ragionevoli usi che il consumatore potrà effettuare. Il fatto poi che il prodotto sia utilizzato in modo del tutto difforme da quello per il quale è stato creato, comporta interruzione del nesso causale; • Difetti di informazione: un prodotto risulterà altresì difettoso qualora manchino le informazioni ed avvertenze adeguate, volte ad un corretto ed adeguato utilizzo del prodotto stesso. La norma ( art. 117 comma 1 lett.a d lgs. 6 settembre 2005) introduce quello che è un vero e proprio obbligo in capo al produttore: non è sufficiente immette sul mercato un prodotto pensato per soddisfare le pretese del pubblico, ma è necessario anche predisporre le corrette indicazioni di utilizzo di tale bene, di modo che i consumatori siano istruiti sulle modalità per un impiego corretto e non pericoloso. Per cui si pone un obbligo di informativa sull’uso del bene e un obbligo di avvertenza sui possibili pericoli derivanti dal suo utilizzo 256 . • Difetti di sviluppo: riguarda il rischio di mutamento delle proprietà del prodotto posto in commercio tali da renderlo un prodotto difettoso per l’utenza che lo ha acquistato. Si tratta di vizi che sono scopribili 256 Trib. Rimini, 31 dicembre 2008, in Danno e Resp., 2009, 432, n. MASTRORILLI, “il produttore risponde dei danni alla salute cagionati dal prodotto difettoso a causa della mancanza di avvertenze circa le modalità di apertura della confezione” (nella specie, è stata ritenuta difettosa una pistola giocattolo in quanto erano state omesse le avvertenze che consigliavano l’apertura della confezione, in plastica rigida, sotto la supervisione di un adulto). This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 138

solamente con l’immissione nel mercato di tali prodotti, in quanto non conoscibili ex ante (si pensi al mercato farmaceutico). Considerate fin qui le definizioni di prodotto difettoso e di produttore, passiamo alla disamina del tipo di azione esperibile dal soggetto danneggiato e del tipo di responsabilità civile nascente in capo al produttore o al fornitore. L’entrata in vigore del d.p.r. 224/1988 (poi trasfuso nel codice del consumo d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ha introdotto nel nostro ordinamento una ipotesi di responsabilità extracontrattuale tra produttore e consumatore (indipendente dunque da qualsiasi rapporto contrattuale intercorrente tra i due). Si superano così i limiti della disciplina precedente che prevedeva l’utilizzo delle previsioni del codice civile ed in particolare la previsione di una responsabilità contrattuale, spesso impraticabile 257 . Tale previsione normativa tuttavia non si limita a questo: è prevista infatti la responsabilità extracontrattuale del produttore del bene anche se il produttore stesso non abbia agito con dolo o colpa. La responsabilità del produttore che si viene a creare è una responsabilità oggettiva, il solo fatto di porre in essere una situazione di pericolo (come può essere ad esempio la commercializzazione di un prodotto difettoso) è di per sé sufficiente a far ricadere sul produttore la responsabilità per gli eventuali danni che ne derivano 258 . La responsabilità oggettiva nascente in capo al produttore, sorge dall’esigenza di garantire il consumatore in considerazione 257 L’azione contrattuale esperibile risulterebbe primariamente quella prevista all’interno dell’art. 1495 c.c. che tuttavia prevede termini decadenziali e prescrizionali troppo brevi, tali da renderla di difficile applicazione (8 giorni dalla conoscenza del difetto e comunque non oltre 1 anno dall’acquisto del prodotto). (Caso verificatosi nella sentenza Cass. Civ. Sez. III, 01 giugno 2010, n. 13432, in Giur.It., 2011, nota di FERRETTI, ove la Corte richiama l’errata applicazione dell’art 1495 c.c. da parte della Corte di Appello in quanto il termine di decadenza per la denuncia dei vizi decorre soltanto dal momento in cui il compratore abbia acquistato la certezza oggettiva dei vizi stesi). 258 RINALDI M., Merce difettosa e risarcimento del danno: riparto di responsabilità tra venditore e produttore, nota a sentenza Cass. Civ. Sez. III, 01 giugno 2010, n. 13432, in Foro It., 2011, I, 523. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 139

eventuali danni che lo stesso potrà provocare, senza poter invocare<br />

alcuna causa di esclusione della responsabilità. Si parla, in tali casi, di<br />

una forma di responsabilità oggettiva;<br />

• Difetti di progettazione o di costruzione: essi sono i design defects<br />

dell’esperienza nordamericana. In questi casi il difetto colpisce tutti gli<br />

esemplari di un medesimo disegno, in quanto il difetto scaturisce dal<br />

progetto stesso. Il produttore, nella fase di ideazione, progettazione e<br />

costruzione del prodotto, dovrà adoperarsi per fare in modo che esso<br />

venga posto in essere nel modo più sicuro possibile in relazione ai<br />

possibili, ragionevoli usi che il consumatore potrà effettuare. Il fatto poi<br />

che il prodotto sia utilizzato in modo del tutto difforme da quello per il<br />

quale è stato creato, comporta interruzione del nesso causale;<br />

• Difetti di informazione: un prodotto risulterà altresì difettoso qualora<br />

manchino le informazioni ed avvertenze adeguate, volte ad un corretto<br />

ed adeguato utilizzo del prodotto stesso. La norma ( art. 117 comma 1<br />

lett.a d lgs. 6 settembre 2005) introduce quello che è un vero e proprio<br />

obbligo in capo al produttore: non è sufficiente immette sul mercato un<br />

prodotto pensato per soddisfare le pretese del pubblico, ma è necessario<br />

anche predisporre le corrette indicazioni di utilizzo di tale bene, di<br />

modo che i consumatori siano istruiti sulle modalità per un impiego<br />

corretto e non pericoloso.<br />

Per cui si pone un obbligo di informativa sull’uso del bene e un obbligo<br />

di avvertenza sui possibili pericoli derivanti dal suo utilizzo 256 .<br />

• Difetti di sviluppo: riguarda il rischio di mutamento delle proprietà del<br />

prodotto posto in commercio tali da renderlo un prodotto difettoso per<br />

l’utenza che lo ha acquistato. Si tratta di vizi che sono scopribili<br />

256<br />

Trib. Rimini, 31 dicembre 2008, in Danno e Resp., 2009, 432, n.<br />

MASTRORILLI, “il produttore risponde dei danni alla salute cagionati dal<br />

prodotto difettoso a causa della mancanza di avvertenze circa le modalità di<br />

apertura della confezione” (nella specie, è stata ritenuta difettosa una pistola<br />

giocattolo in quanto erano state omesse le avvertenze che consigliavano<br />

l’apertura della confezione, in plastica rigida, sotto la supervisione di un<br />

adulto).<br />

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