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L’incipit della normativa sancisce come principio di ordine generale<br />

che il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo<br />

prodotto.<br />

Il codice del consumo afferma che per prodotto si intende “ogni bene<br />

mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile”, ed<br />

inoltre, ex art 115 comma 2 d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, “si<br />

considera prodotto anche l’energia”.<br />

Un prodotto può poi essere considerato difettoso quando, ex art 117<br />

codice del consumo, “non <strong>of</strong>fre la sicurezza che ci si può<br />

legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze 251 , tra cui:<br />

a) Il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua<br />

presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze<br />

fornite;<br />

b) L’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i<br />

componenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente<br />

prevedere;<br />

c) Il tempo in cui è stato messo in circolazione.<br />

Il comma successivo specifica cosa si intende con il principio di cui alla<br />

lettera c) ed in particolare sancisce che “un prodotto non può essere<br />

considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato<br />

sia stato in qualunque tempo messo in commercio”.<br />

In generale la norma indica che “ un prodotto è difettoso se non <strong>of</strong>fre la<br />

sicurezza <strong>of</strong>ferta normalmente dagli altri esemplari della medesima<br />

serie”.<br />

Potremmo aggiungere che, in conclusione, è difettoso il prodotto il cui<br />

uso in sé è potenzialmente dannoso, ovvero la cui pericolosità è<br />

251<br />

Anche in Cass. Civ. Sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25116, in Foro It., 2012,<br />

I, 576; Trib. Monza, 20 luglio 1993, in Foro It., 1994, I, 251 in cui si è<br />

sancito, tra le altre cose, che la responsabilità per i danni subiti dal cedimento<br />

di una mountain bike utilizzata su una strada dissestata-collinare, sono stati<br />

imputati al produttore rendendolo responsabile di aver diffuso un messaggio<br />

pubblicitario che induce a considerare il prodotto particolarmente resistente ed<br />

idoneo ad affrontare percorsi impervi. La massiccia diffusione della mountain<br />

bike ed il suo utilizzo, pubblicizzato e consentito, come fuoristrada,<br />

ingenerano aspettative di particolare solidità e resistenza del prodotto.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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