Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
della caccia; infine nel 2005 venne emesso in Italia il codice del<br />
consumo, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in<br />
Gazzetta ufficiale l’8 ottobre 2005 che disciplina l’intera materia e nel<br />
quale è trasfusa la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica<br />
24 maggio 1988, n. 224.<br />
In particolare il codice del consumo, disciplina la “responsabilità per<br />
danno da prodotti difettosi” nella parte IV, titolo II.<br />
L’articolo di apertura, il 114, sancisce che “il produttore è responsabile<br />
del danno cagionato da difetti del suo prodotto”.<br />
Per produttore viene inteso “il fabbricante del prodotto finito o di una<br />
sua componente e il produttore della materia prima” 248 , inoltre chiunque<br />
partecipi al processo di produzione, l’importatore del prodotto difettoso,<br />
colui che apponga sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o<br />
qualsiasi altro segno distintivo, ed infine, quando non può essere<br />
individuato il produttore, ogni fornitore 249 , a meno che non comunichi<br />
al danneggiato, entro un termine ragionevole (di massimo 3 mesi dalla<br />
richiesta) , l’identità del vero produttore 250 .<br />
Circa l’immediata identificazione del produttore esso è considerato<br />
colui che ha apportato il proprio nome o marchio sui beni ed in capo a<br />
lui viene concentrata una responsabilità generale su tutti i beni che<br />
fuoriescono dal suo ciclo produttivo, anche se parte della loro<br />
realizzazione sia stata affidata a terzi. Ovviamente sarà sempre<br />
possibile il coinvolgimento del “subfornitore”, sia in ragione di una<br />
comprovabile autonoma responsabilità, sia in ragione di un concorso di<br />
colpa.<br />
248 Art 115 comma 2-bis del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, introdotto<br />
dall’art 14 D.lgs. 23 ottobre 2007, n.221<br />
249 Cass. Civ. Sez. III, 1 giugno 2010, n. 13432 in Foro It., 2011, I, 523,<br />
sentenza avente ad oggetto l’infortunio di un ragazzo per la rottura della<br />
forcella della bicicletta, è stato precisato che “il fatto che il danneggiato non<br />
abbia chiesto per iscritto al negoziante i dati della casa produttrice prima della<br />
causa non impedisce al cliente di ottenere il risarcimento”.<br />
250 Art. 116, comma 1, “responsabilità del fornitore” del D.lgs. 6 settembre<br />
2005, n. 206.<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />
135