10.06.2013 Views

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

della caccia; infine nel 2005 venne emesso in Italia il codice del<br />

consumo, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in<br />

Gazzetta ufficiale l’8 ottobre 2005 che disciplina l’intera materia e nel<br />

quale è trasfusa la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica<br />

24 maggio 1988, n. 224.<br />

In particolare il codice del consumo, disciplina la “responsabilità per<br />

danno da prodotti difettosi” nella parte IV, titolo II.<br />

L’articolo di apertura, il 114, sancisce che “il produttore è responsabile<br />

del danno cagionato da difetti del suo prodotto”.<br />

Per produttore viene inteso “il fabbricante del prodotto finito o di una<br />

sua componente e il produttore della materia prima” 248 , inoltre chiunque<br />

partecipi al processo di produzione, l’importatore del prodotto difettoso,<br />

colui che apponga sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o<br />

qualsiasi altro segno distintivo, ed infine, quando non può essere<br />

individuato il produttore, ogni fornitore 249 , a meno che non comunichi<br />

al danneggiato, entro un termine ragionevole (di massimo 3 mesi dalla<br />

richiesta) , l’identità del vero produttore 250 .<br />

Circa l’immediata identificazione del produttore esso è considerato<br />

colui che ha apportato il proprio nome o marchio sui beni ed in capo a<br />

lui viene concentrata una responsabilità generale su tutti i beni che<br />

fuoriescono dal suo ciclo produttivo, anche se parte della loro<br />

realizzazione sia stata affidata a terzi. Ovviamente sarà sempre<br />

possibile il coinvolgimento del “subfornitore”, sia in ragione di una<br />

comprovabile autonoma responsabilità, sia in ragione di un concorso di<br />

colpa.<br />

248 Art 115 comma 2-bis del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, introdotto<br />

dall’art 14 D.lgs. 23 ottobre 2007, n.221<br />

249 Cass. Civ. Sez. III, 1 giugno 2010, n. 13432 in Foro It., 2011, I, 523,<br />

sentenza avente ad oggetto l’infortunio di un ragazzo per la rottura della<br />

forcella della bicicletta, è stato precisato che “il fatto che il danneggiato non<br />

abbia chiesto per iscritto al negoziante i dati della casa produttrice prima della<br />

causa non impedisce al cliente di ottenere il risarcimento”.<br />

250 Art. 116, comma 1, “responsabilità del fornitore” del D.lgs. 6 settembre<br />

2005, n. 206.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

135

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!