Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Si rende necessario ora valutare un aspetto ulteriore e cioè quello<br />
relativo al possibile vincolo assicurativo che il gestore <strong>of</strong>fre come<br />
surplus ai clienti con i quali stipula un contratto di fruizione.<br />
La legge della provincia di <strong>Trento</strong> 14 dicembre 2005, n. 18, ha<br />
introdotto in capo al gestore infatti, l’obbligo di mettere a disposizione<br />
dei fruitori dell’area attrezzata, una polizza assicurativa di<br />
responsabilità civile per eventuali danni provocati a persone o cose<br />
durante la fruizione del servizio 240 .<br />
I fruitori perciò nel momento in cui si accingono ad acquistare il pass,<br />
potranno valutare se avvalersi di tale assicurazione oppure no. Il gestore<br />
tuttavia ha l’obbligo di proporla.<br />
In relazione a tale situazione, si è però venuto a creare un certo dibattito<br />
relativo al fatto se fosse o meno necessario prevedere una assicurazione<br />
obbligatoria in capo a tutti i fruitori dell’impianto già all’acquisto del<br />
pass.<br />
Il dibattito genera degli orientamenti contrastanti i quali portano a due<br />
differenti linee di pensiero, caratterizzate da pro e contro in relazione<br />
ad una assicurazione obbligatoria o invece facoltativa 241 .<br />
A fondamento della teoria favorevole all’obbligatorietà sta il principio<br />
di garanzia ed in particolare i punti di forza di questo orientamento<br />
sono:<br />
• si ritiene che, a prescindere dal fatto che sia necessaria una<br />
regolamentazione comunitaria del fenomeno 242 , l’assicurazione<br />
obbligatoria comporterebbe, dietro corrispettivo non superiore a 2 € al<br />
giorno, tutti quei vantaggi che il trasferimento del rischio in capo alla<br />
società assicuratrice comporta;<br />
240<br />
All’art. 1ter tale legge sancisce, tra gli altri obblighi, quello di “mettere a<br />
disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una<br />
polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle<br />
persone o alle cose.” L’art 1 quater inoltre sancisce che “resta in ogni caso<br />
escluso ogni obbligo in capo al titolare di stipulare direttamente tale polizza<br />
per conto degli utenti”. In B.U. 27 dicembre 2005, n. 52.<br />
241<br />
PICCIN C., cit..<br />
242<br />
MELANI M., “Aspetti assicurativi nella pratica dello sci”, I° forum<br />
giuridico della neve, Bormio – Valtellina 2-4 dicembre 2005.<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />
131