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Si rende necessario ora valutare un aspetto ulteriore e cioè quello<br />

relativo al possibile vincolo assicurativo che il gestore <strong>of</strong>fre come<br />

surplus ai clienti con i quali stipula un contratto di fruizione.<br />

La legge della provincia di <strong>Trento</strong> 14 dicembre 2005, n. 18, ha<br />

introdotto in capo al gestore infatti, l’obbligo di mettere a disposizione<br />

dei fruitori dell’area attrezzata, una polizza assicurativa di<br />

responsabilità civile per eventuali danni provocati a persone o cose<br />

durante la fruizione del servizio 240 .<br />

I fruitori perciò nel momento in cui si accingono ad acquistare il pass,<br />

potranno valutare se avvalersi di tale assicurazione oppure no. Il gestore<br />

tuttavia ha l’obbligo di proporla.<br />

In relazione a tale situazione, si è però venuto a creare un certo dibattito<br />

relativo al fatto se fosse o meno necessario prevedere una assicurazione<br />

obbligatoria in capo a tutti i fruitori dell’impianto già all’acquisto del<br />

pass.<br />

Il dibattito genera degli orientamenti contrastanti i quali portano a due<br />

differenti linee di pensiero, caratterizzate da pro e contro in relazione<br />

ad una assicurazione obbligatoria o invece facoltativa 241 .<br />

A fondamento della teoria favorevole all’obbligatorietà sta il principio<br />

di garanzia ed in particolare i punti di forza di questo orientamento<br />

sono:<br />

• si ritiene che, a prescindere dal fatto che sia necessaria una<br />

regolamentazione comunitaria del fenomeno 242 , l’assicurazione<br />

obbligatoria comporterebbe, dietro corrispettivo non superiore a 2 € al<br />

giorno, tutti quei vantaggi che il trasferimento del rischio in capo alla<br />

società assicuratrice comporta;<br />

240<br />

All’art. 1ter tale legge sancisce, tra gli altri obblighi, quello di “mettere a<br />

disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una<br />

polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle<br />

persone o alle cose.” L’art 1 quater inoltre sancisce che “resta in ogni caso<br />

escluso ogni obbligo in capo al titolare di stipulare direttamente tale polizza<br />

per conto degli utenti”. In B.U. 27 dicembre 2005, n. 52.<br />

241<br />

PICCIN C., cit..<br />

242<br />

MELANI M., “Aspetti assicurativi nella pratica dello sci”, I° forum<br />

giuridico della neve, Bormio – Valtellina 2-4 dicembre 2005.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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