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L’assicurazione obbligatoria stipulata dal gestore comporta benefici<br />
anche in capo al fruitore, il quale indipendentemente dalle condizioni<br />
economiche del danneggiante, potrà godere di una più congrua e sicura<br />
copertura economica.<br />
Il gestore si munirà dunque di polizza assicurativa per danni che<br />
possano derivare dalla propria attività negligente, dall’attività dei propri<br />
dipendenti, dalle proprie attrezzature, dai propri macchinari nonché dai<br />
soggetti autorizzati a prestare il primo soccorso (con gli appositi mezzi<br />
quali per esempio i quad o il toboga 236 ecc.) anche se essi non siano alle<br />
dipendenza del gestore 237 .<br />
Il fatto che per il gestore la legge preveda un’assicurazione obbligatoria<br />
ha portato, in dottrina, a degli interrogativi.<br />
La ratio di tale obbligo viene vista, oltre che nella logica conseguenza<br />
ad un’attività che comporta rischi molto elevati, anche sotto un pr<strong>of</strong>ilo<br />
sociologico: si intende garantire adeguati risarcimenti in capo a coloro<br />
che abbiano s<strong>of</strong>ferto una danno conseguente da attività colpose del<br />
gestore 238 .<br />
Per cui in caso di condanna al risarcimento dei danni il gestore dovrà<br />
sopportare il costo della franchigia 239 , in quanto tutto l’ammontare<br />
residuo ricade nell’obbligo contrattuale dell’assicuratore e sarà da lui<br />
sostenuto.<br />
Si è finora esposto l’obbligo di assicurazione in capo al gestore come<br />
attività prodromica all’apertura dell’impianto.<br />
cattiva nomea di un impianto fa presto a diffondersi nella cerchia degli<br />
appassionati della montagna (in “Montagna rischio e responsabilità”,<br />
Courmayeur 1997, “Rischio montagna: come assicurarsi?” a cura di FLICK<br />
W., cit.<br />
236<br />
Il toboga consiste in una barella appositamente utilizzata nei soccorsi in<br />
montagna ed in particolare sulle piste da sci, che consente ai soccorritori di<br />
trasportare il ferito a valle facendolo scivolare come su di una slitta.<br />
237<br />
CALANDRA DI ROCCOLINO F., Responsabilità nello sci e pr<strong>of</strong>ili<br />
assicurativi, in AA. VV., Atti del convegno: Regole per uno sport più sicuro,<br />
Rovereto, Edizioni Osiride, 2002.<br />
238<br />
GAGLIARDI M., Il contratto di assicurazione: spunti di atipicità ed<br />
evoluzione del tipo, Giappichelli, Torino, 2009.<br />
239<br />
La franchigia nei contratti assicurativi consiste nella assunzione di una<br />
percentuale del danno da parte dell’assicurato.<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />
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