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L’assicurazione obbligatoria stipulata dal gestore comporta benefici<br />

anche in capo al fruitore, il quale indipendentemente dalle condizioni<br />

economiche del danneggiante, potrà godere di una più congrua e sicura<br />

copertura economica.<br />

Il gestore si munirà dunque di polizza assicurativa per danni che<br />

possano derivare dalla propria attività negligente, dall’attività dei propri<br />

dipendenti, dalle proprie attrezzature, dai propri macchinari nonché dai<br />

soggetti autorizzati a prestare il primo soccorso (con gli appositi mezzi<br />

quali per esempio i quad o il toboga 236 ecc.) anche se essi non siano alle<br />

dipendenza del gestore 237 .<br />

Il fatto che per il gestore la legge preveda un’assicurazione obbligatoria<br />

ha portato, in dottrina, a degli interrogativi.<br />

La ratio di tale obbligo viene vista, oltre che nella logica conseguenza<br />

ad un’attività che comporta rischi molto elevati, anche sotto un pr<strong>of</strong>ilo<br />

sociologico: si intende garantire adeguati risarcimenti in capo a coloro<br />

che abbiano s<strong>of</strong>ferto una danno conseguente da attività colpose del<br />

gestore 238 .<br />

Per cui in caso di condanna al risarcimento dei danni il gestore dovrà<br />

sopportare il costo della franchigia 239 , in quanto tutto l’ammontare<br />

residuo ricade nell’obbligo contrattuale dell’assicuratore e sarà da lui<br />

sostenuto.<br />

Si è finora esposto l’obbligo di assicurazione in capo al gestore come<br />

attività prodromica all’apertura dell’impianto.<br />

cattiva nomea di un impianto fa presto a diffondersi nella cerchia degli<br />

appassionati della montagna (in “Montagna rischio e responsabilità”,<br />

Courmayeur 1997, “Rischio montagna: come assicurarsi?” a cura di FLICK<br />

W., cit.<br />

236<br />

Il toboga consiste in una barella appositamente utilizzata nei soccorsi in<br />

montagna ed in particolare sulle piste da sci, che consente ai soccorritori di<br />

trasportare il ferito a valle facendolo scivolare come su di una slitta.<br />

237<br />

CALANDRA DI ROCCOLINO F., Responsabilità nello sci e pr<strong>of</strong>ili<br />

assicurativi, in AA. VV., Atti del convegno: Regole per uno sport più sicuro,<br />

Rovereto, Edizioni Osiride, 2002.<br />

238<br />

GAGLIARDI M., Il contratto di assicurazione: spunti di atipicità ed<br />

evoluzione del tipo, Giappichelli, Torino, 2009.<br />

239<br />

La franchigia nei contratti assicurativi consiste nella assunzione di una<br />

percentuale del danno da parte dell’assicurato.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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