10.06.2013 Views

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

La legge 363/2003 pone un obbligo assicurativo in capo ai gestori<br />

dell’impianto attrezzato nell’art. 4 comma 1 laddove sancisce che “I<br />

gestori delle aree sciabili attrezzate … non possono consentire<br />

l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito<br />

contratto di assicurazione ai fini della responsabilità del gestore in<br />

relazione all’uso di tali aree”.<br />

È prevista inoltre una sanzione amministrativa (da 20.000 a 200.000 €)<br />

per i gestori che non ottemperino a tale obbligo.<br />

Solo a seguito di un contratto assicurativo adeguato il gestore potrà<br />

ottenere i riconoscimenti dovuti e sarà autorizzato a disporre l’apertura<br />

al pubblico.<br />

Questo principio inserito nella normativa quadro in materia di sicurezza<br />

nella pratica degli sport invernali (e come visto, applicabile anche agli<br />

sport estivi), non è una novità, infatti una disciplina simile fu comunque<br />

già contenuta in precedenti leggi regionali 233 , e continuano ad essere<br />

inserite anche nelle nuove discipline 234 .<br />

A seguito di una polizza assicurativa, il gestore potrà svolgere la<br />

propria attività in maniera maggiormente serena essendo comunque<br />

garantito dal punto di vista economico 235 .<br />

233<br />

Si vedano ad esempio: Legge Reg. Friuli – Venezia Giulia 24 novembre<br />

1981, n. 15, art. 19 “obbligo di assicurazione per il concessionario contro gli<br />

infortuni e i danni causati dalle persone o cose trasportate, al personale e ai<br />

terzi “; Legge Prov. <strong>Trento</strong> 21 aprile 1987, art. 57, in tema di “assicurazione<br />

degli impiegati della Provincia incaricati della vigilanza degli impianti per la<br />

responsabilità civile verso terzi per gli infortuni”, Legge Reg. Veneto 06<br />

marzo 1990, n. 18, art. 31 “obbligo di assicurazione per poter ottenere il<br />

rilascio dell’autorizzazione all’apertura dell’impianto”.<br />

234<br />

Si veda ad esempio: Legge Prov. <strong>Trento</strong> 31 ottobre 2012, n. 22, art 52 ter<br />

comma 6 “I gestori dei bike park hanno l’obbligo di stipulare una idonea<br />

copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti agli<br />

utenti e ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del gestore”, inoltre<br />

Progetto di legge – n. 7046 prov. <strong>Trento</strong>, art. 48 “ la normativa regionale<br />

regolamenta l’obbligo del gestore delle piste di sottoscrivere una polizza<br />

assicurativa per la sua responsabilità civile per i rischi ed i danni agli utenti, al<br />

personale addetto ed a terzi, durante l’esercizio delle attività dal medesimo<br />

svolte ed in conseguenza di esse”.<br />

235<br />

Il gestore, pur avendo stipulato una polizza assicurativa, comunque<br />

continuerà ad attivarsi per garantire la sicurezza degli impianti, dal momento<br />

che è comunque suo interesse una assidua frequentazione degli impianti e la<br />

129<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!