Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La legge 363/2003 pone un obbligo assicurativo in capo ai gestori<br />
dell’impianto attrezzato nell’art. 4 comma 1 laddove sancisce che “I<br />
gestori delle aree sciabili attrezzate … non possono consentire<br />
l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito<br />
contratto di assicurazione ai fini della responsabilità del gestore in<br />
relazione all’uso di tali aree”.<br />
È prevista inoltre una sanzione amministrativa (da 20.000 a 200.000 €)<br />
per i gestori che non ottemperino a tale obbligo.<br />
Solo a seguito di un contratto assicurativo adeguato il gestore potrà<br />
ottenere i riconoscimenti dovuti e sarà autorizzato a disporre l’apertura<br />
al pubblico.<br />
Questo principio inserito nella normativa quadro in materia di sicurezza<br />
nella pratica degli sport invernali (e come visto, applicabile anche agli<br />
sport estivi), non è una novità, infatti una disciplina simile fu comunque<br />
già contenuta in precedenti leggi regionali 233 , e continuano ad essere<br />
inserite anche nelle nuove discipline 234 .<br />
A seguito di una polizza assicurativa, il gestore potrà svolgere la<br />
propria attività in maniera maggiormente serena essendo comunque<br />
garantito dal punto di vista economico 235 .<br />
233<br />
Si vedano ad esempio: Legge Reg. Friuli – Venezia Giulia 24 novembre<br />
1981, n. 15, art. 19 “obbligo di assicurazione per il concessionario contro gli<br />
infortuni e i danni causati dalle persone o cose trasportate, al personale e ai<br />
terzi “; Legge Prov. <strong>Trento</strong> 21 aprile 1987, art. 57, in tema di “assicurazione<br />
degli impiegati della Provincia incaricati della vigilanza degli impianti per la<br />
responsabilità civile verso terzi per gli infortuni”, Legge Reg. Veneto 06<br />
marzo 1990, n. 18, art. 31 “obbligo di assicurazione per poter ottenere il<br />
rilascio dell’autorizzazione all’apertura dell’impianto”.<br />
234<br />
Si veda ad esempio: Legge Prov. <strong>Trento</strong> 31 ottobre 2012, n. 22, art 52 ter<br />
comma 6 “I gestori dei bike park hanno l’obbligo di stipulare una idonea<br />
copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti agli<br />
utenti e ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del gestore”, inoltre<br />
Progetto di legge – n. 7046 prov. <strong>Trento</strong>, art. 48 “ la normativa regionale<br />
regolamenta l’obbligo del gestore delle piste di sottoscrivere una polizza<br />
assicurativa per la sua responsabilità civile per i rischi ed i danni agli utenti, al<br />
personale addetto ed a terzi, durante l’esercizio delle attività dal medesimo<br />
svolte ed in conseguenza di esse”.<br />
235<br />
Il gestore, pur avendo stipulato una polizza assicurativa, comunque<br />
continuerà ad attivarsi per garantire la sicurezza degli impianti, dal momento<br />
che è comunque suo interesse una assidua frequentazione degli impianti e la<br />
129<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/