Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
delle piste vi sono degli ostacoli naturali e perciò dovrà attivarsi per non<br />
assumere condotte pericolose) 231 .<br />
2.6. Pr<strong>of</strong>ili assicurativi<br />
La sicurezza in montagna è senza dubbio un aspetto fondamentale per<br />
chi in montagna vive, lavora, o ci passa il tempo libero (come turista,<br />
escursionista, sciatore, biker ecc…).<br />
Il tema della sicurezza coinvolge tutte quelle problematiche che<br />
abbiamo analizzato nei paragrafi precedenti.<br />
Per tutti i soggetti analizzati (il maestro, l’associazione, il fruitore ed il<br />
gestore), si è vista la presenza ineliminabile di una certa soglia di<br />
rischio, a volte lieve, a volte grave, a volte evitabile ma pur sempre<br />
presente.<br />
Le attività legate alla montagna (pur non essendo di per sé pericolose , a<br />
riguardo si veda il paragrafo 1.3. “Rischi e responsabilità civile<br />
dell’accompagnatore di downhill”) sono delle attività rischiose e quindi<br />
è necessario adoperarsi affinché si esercitino in condizioni di sicurezza.<br />
Un modo per provvedere alla sicurezza consiste proprio<br />
nell’assicurazione 232 .<br />
L’assicurazione viene disciplinata all’interno del codice civile all’art<br />
1882 e ss. c.c. e consiste nell’operazione economica mediante la quale<br />
un operatore specializzato, attraverso un proprio agente, assume a<br />
proprio carico un rischio, derivante dall’attività del cliente. Ovviamente<br />
più l’attività del cliente sarà rischiosa e più elevato sarà il costo per la<br />
sopportazione di tale rischio (un impiegato pubblico godrà di un premio<br />
assicurativo più economico rispetto al gestore di un impianto attrezzato<br />
che, come si è visto, è sottoposto ad una moltitudine di rischi).<br />
231<br />
Trib. <strong>Trento</strong>, 10 maggio 1999, in IZZO U. e FERRARI M., cit., “Posto che<br />
l'attività sciistica configura intrinsecamente un rischio accettato da chi la<br />
pratica, il gestore degli impianti sciistici non è responsabile per i danni subiti<br />
da uno sciatore causati dalla presenza di ostacoli normalmente percepibili con<br />
l'uso da parte dello sciatore della diligenza e della perizia commisurata al<br />
grado di difficoltà della pista”.<br />
232<br />
FLICK W., “Rischio montagna: come assicurarsi?”, “Montagna rischio e<br />
responsabilità”, Courmayeur 1995, Quaderni di Courmayeur, n. 5.<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />
128