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delle piste vi sono degli ostacoli naturali e perciò dovrà attivarsi per non<br />

assumere condotte pericolose) 231 .<br />

2.6. Pr<strong>of</strong>ili assicurativi<br />

La sicurezza in montagna è senza dubbio un aspetto fondamentale per<br />

chi in montagna vive, lavora, o ci passa il tempo libero (come turista,<br />

escursionista, sciatore, biker ecc…).<br />

Il tema della sicurezza coinvolge tutte quelle problematiche che<br />

abbiamo analizzato nei paragrafi precedenti.<br />

Per tutti i soggetti analizzati (il maestro, l’associazione, il fruitore ed il<br />

gestore), si è vista la presenza ineliminabile di una certa soglia di<br />

rischio, a volte lieve, a volte grave, a volte evitabile ma pur sempre<br />

presente.<br />

Le attività legate alla montagna (pur non essendo di per sé pericolose , a<br />

riguardo si veda il paragrafo 1.3. “Rischi e responsabilità civile<br />

dell’accompagnatore di downhill”) sono delle attività rischiose e quindi<br />

è necessario adoperarsi affinché si esercitino in condizioni di sicurezza.<br />

Un modo per provvedere alla sicurezza consiste proprio<br />

nell’assicurazione 232 .<br />

L’assicurazione viene disciplinata all’interno del codice civile all’art<br />

1882 e ss. c.c. e consiste nell’operazione economica mediante la quale<br />

un operatore specializzato, attraverso un proprio agente, assume a<br />

proprio carico un rischio, derivante dall’attività del cliente. Ovviamente<br />

più l’attività del cliente sarà rischiosa e più elevato sarà il costo per la<br />

sopportazione di tale rischio (un impiegato pubblico godrà di un premio<br />

assicurativo più economico rispetto al gestore di un impianto attrezzato<br />

che, come si è visto, è sottoposto ad una moltitudine di rischi).<br />

231<br />

Trib. <strong>Trento</strong>, 10 maggio 1999, in IZZO U. e FERRARI M., cit., “Posto che<br />

l'attività sciistica configura intrinsecamente un rischio accettato da chi la<br />

pratica, il gestore degli impianti sciistici non è responsabile per i danni subiti<br />

da uno sciatore causati dalla presenza di ostacoli normalmente percepibili con<br />

l'uso da parte dello sciatore della diligenza e della perizia commisurata al<br />

grado di difficoltà della pista”.<br />

232<br />

FLICK W., “Rischio montagna: come assicurarsi?”, “Montagna rischio e<br />

responsabilità”, Courmayeur 1995, Quaderni di Courmayeur, n. 5.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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