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tali casi sarà necessaria una valutazione case by case per verificare se il<br />

fruitore sia entrato in fuori pista coscientemente o solamente a seguito<br />

di errore scusante derivante da mancata o scarsa segnalazione o da<br />

scarsa diligenza del gestore.<br />

In questi casi la Cassazione ha ritenuto che, a seguito della natura<br />

atipica del contratto di fruizione, il gestore sarà tenuto ad una serie di<br />

prestazioni accessorie che vanno ben al di là del trasporto da valle a<br />

monte. Per cui esso sarà tenuto ad una diligenza adeguata, volta a<br />

prevedere determinati pericoli che possano sorgere in capo ai fruitori e<br />

sarà tenuto ad attivarsi per evitarne la materializzazione 229 . Sarà così<br />

tenuto a porre delle reti di protezione in luoghi ove sia più facile e<br />

probabile la fuori uscita dalla pista, dovrà attivarsi inoltre ad apporre<br />

adeguata segnaletica, ben visibile, volta ad avvisare gli utenti di<br />

eventuali pericoli e ad avvisarli sul percorso corretto da seguire 230 .<br />

In questi casi, applicando la legge 363/2003, ricade in capo al gestore<br />

una responsabilità ex art. 2051 c.c..<br />

Tuttavia, la delicatezza della questione e le possibili ricadute sociali<br />

intese in ambito turistico, non si prestano ad una presunzione di<br />

colpevolezza di questo genere: sarà piuttosto necessaria un’attenta<br />

valutazione del giudice per indagare sulla condotta del fruitore: se<br />

questi si è messo coscientemente in un tracciato fuori pista, al gestore<br />

non potrà essere mosso alcun rimprovero, e tale esonero si verificherà<br />

anche quando il gestore abbia agito con tutti i mezzi idonei ad evitare la<br />

verificazione dei danni (per esempio il fatto che un soggetto esca dalla<br />

pista fortuitamente e subisca una forte collusione contro un albero sito a<br />

dieci metri dalla pista e non coperto da apposita protezione, non<br />

comporterà responsabilità nei confronti del gestore, il quale non può<br />

coprire tutti gli alberi della montagna. Inoltre il fruitore sa, che a fianco<br />

229<br />

Cass. Pen. Sez. IV, 21 giugno 2004, n. 27861, in IZZO U., FERRARI M.,<br />

cit.<br />

230<br />

Cass. Pen. Sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 1160, in IZZO U., FERRARI M.,<br />

cit.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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