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Le tracce non possono essere considerate dei percorsi e non possono<br />

essere fatte rientrare nelle aree che vanno a formare il bike park, infatti<br />

oltre a non godere dell’attività manutentiva del gestore, tali aree non<br />

godono nemmeno di riconoscimento amministrativo da parte<br />

dell’autorità competente e nemmeno di apposita segnaletica.<br />

Questi luoghi rientreranno perciò in quelli che non sono adibiti a bike<br />

park.<br />

Valutando ancora una volta le regole applicate per la disciplina<br />

sciistica, la prima norma che emerge in materia è l’art. 17 della legge<br />

363/2003 “Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non<br />

sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi<br />

fuori pista serviti dagli impianti medesimi”.<br />

Per cui appare abbastanza pacifica la regola per cui la responsabilità del<br />

gestore trova un limite all’infuori del park.<br />

Tuttavia, anche in casi di infortuni procurati fuori dalle aree adibite,<br />

l’applicazione di tale regola non pare, secondo la casistica sciistica, così<br />

automatica.<br />

Potremmo affermare che, la regola generale ormai consolidata è quella<br />

per cui il gestore, nelle aree fuori pista, qualora il fruitore abbia,<br />

volontariamente e coscientemente deciso di affrontare tale percorso,<br />

non sarà ritenuto responsabile nemmeno se in quelle aree l’escursionista<br />

andrà a sbattere contro materiali artificiali posti in essere dal gestore<br />

stesso (ad esempio rampe, pali, reti, tubi di acciaio o altro) 227 .<br />

La giurisprudenza tuttavia non si è dimostrata così unanime per quanto<br />

riguarda gli infortuni verificatisi nelle c.d. “zone bretella” le zone cioè<br />

di confine, strettamente connesse alle piste custodite dal gestore 228 . In<br />

227 App. <strong>Trento</strong>, 8 novembre 1986, confermata da Trib. Bolzano, 25 maggio<br />

1985, e poi da Trib. <strong>Trento</strong> 18 gennaio 1993 in IZZO U., FERRARI M., (a<br />

cura di), La responsabilità sciistica: banca dati di materiali normativi e<br />

giurisprudenziali, Torino, Giappichelli, 2006, CD Rom, inoltre Legge Reg.<br />

Piemonte 26 gennaio 2009, n. 2, confermata nella legge Reg. 18 febbraio<br />

2010, n. 12, in cui si specifica che “in tali percorsi, ancorché serviti dagli<br />

impianti, i gestori dei bike park e delle piste non sono responsabili degli<br />

incidenti che possano verificarsi”.<br />

228 PICCIN C., cit.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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