Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
aree sciabili”), avente come causa un trasporto atto alla successiva<br />
discesa su tracciati segnati e sottoposti a ordinaria manutenzione.<br />
Tale previsione comporta nei confronti del gestore un forte onere<br />
probatorio, che potrà essere superato solamente dimostrando il caso<br />
fortuito in quanto l’art 1681 c.c. considera scusabile l’inadempimento<br />
del contratto solamente se derivato da causa a lui non imputabile.<br />
Tuttavia in analogia alla disciplina extracontrattuale vista in<br />
applicazione dell’art. 2051 c.c. (per la quale il gestore sarà considerato<br />
liberato da responsabilità civile ogni volta in cui dimostri il caso<br />
fortuito o la condotta colpevole dell’utente), così anche per quanto<br />
riguarda l’applicazione dell’art. 1681 c.c. e quindi della responsabilità<br />
contrattuale, la Cassazione ha confermato che in caso di condotta<br />
colposa dello sciatore dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia, la<br />
responsabilità del gestore sarà attenuata o addirittura esclusa 226 .<br />
2.5. Gli incidenti fuori dalle aree adibite a bike park<br />
Quanto analizzato nel paragrafo precedente si riferisce alla<br />
responsabilità civile del gestore dell’impianto durante la fase di discesa<br />
nella piste appositamente adibite a tale scopo.<br />
La pista o meglio, il percorso, è l’elemento caratterizzante la struttura<br />
sportiva. Con percorso si intende un’area, preparata e segnalata, nonché<br />
sottoposta a continua manutenzione e controllo, destinata alla<br />
circolazione con appositi mezzi. Queste aree si caratterizzano inoltre<br />
per il fatto di essere inserite in un consorzio più ampio, chiamato di bike<br />
park.<br />
I percorsi, vanno però distinti dalle tracce. Le tracce consistono nei<br />
segni lasciati del passaggio di un biker sul terreno. Può capitare che<br />
questa venga poi seguita da altri biker e che col tempo si formi un<br />
percorso improprio, non controllato, non curato e non segnalato. Questi<br />
non godono di un gestore vero e proprio e tantomeno di regole o di<br />
manutenzione.<br />
226 Cass. Civ. Sez. III, 15 febbraio 2001, n.2216, in Danno e Resp., 2001 con<br />
nota di CARBONE V.<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />
125