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sarà responsabile solamente del 40% se l’utente è stato imprudente oppure se era ubriaco o per altri motivi) 222 . Non manca tuttavia un ulteriore orientamento, sostenuto dalla giurisprudenza 223 ed in particolare dalla Cassazione 224 , che prevede il riconoscimento di una responsabilità contrattuale nei confronti del gestore con conseguente applicazione dell’art. 1681 c.c. e relativo onere probatorio in capo al gestore che potrà scagionarsi solamente dimostrando “di aver adottato tutte le misure idonee ad aver evitato il danno”. Ovviamente questo orientamento trova la disapprovazione di quella dottrina e giurisprudenza che, come abbiamo visto, considerano il contratto di fruizione come un mero contratto di trasporto, senza alcun altro obbligo per il gestore se non quello di trasportare “sano e salvo” 225 l’utente, essendo questa la vera causa del contratto. L’orientamento che invece sostiene la possibilità di ricorre contro il gestore attraverso una responsabilità contrattuale anche per i casi di infortunio derivanti dalla attività di discesa, fondano la propria ideologia sulla legge 363/2003 che, all’art.2, sancisce che l’area attrezzata sciabile è quella che comprende “impianti di risalita, di innevamento e riservate alla pratica dello sport”. Perciò tale orientamento fonda la propria teoria sulla natura atipica del contratto (come analizzato nel paragrafo 2.1. “Il contratto di fruizione del bike park in relazione al modello del contratto atipico per la fruizione delle 222 Trattazione nel laboratorio applicativo Diritto degli sport di montagna, a cura di IZZO U. in data 9 novembre 2011, cit. 223 La prima volta che si è vista una decisione che sposasse questo orientamento fu negli anni ’90, Tribunale di Modena, 12 novembre 1990, in Dir Trasp., 1992, 579. Ma poi Corte d’appello Torino, sez. III, 25 settembre 1998, Est. SECCI, Tribunale di Pinarolo, 18 ottobre 2000, n. 507, in Danno e Resp., 2002. 224 Css. Civ. Sez. III, 15 febbraio 2001, n. 2216 in Danno e Resp., 2001,372, n. CARBONE, in tema di contratto atipico scaturente dall’accordo tra gestore e fruitore attraverso il contratto di ski-pass 225 Espressione di BAGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, Diritto civile, III, Torino, 1989, pag. 147. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 124

aree sciabili”), avente come causa un trasporto atto alla successiva discesa su tracciati segnati e sottoposti a ordinaria manutenzione. Tale previsione comporta nei confronti del gestore un forte onere probatorio, che potrà essere superato solamente dimostrando il caso fortuito in quanto l’art 1681 c.c. considera scusabile l’inadempimento del contratto solamente se derivato da causa a lui non imputabile. Tuttavia in analogia alla disciplina extracontrattuale vista in applicazione dell’art. 2051 c.c. (per la quale il gestore sarà considerato liberato da responsabilità civile ogni volta in cui dimostri il caso fortuito o la condotta colpevole dell’utente), così anche per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 1681 c.c. e quindi della responsabilità contrattuale, la Cassazione ha confermato che in caso di condotta colposa dello sciatore dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia, la responsabilità del gestore sarà attenuata o addirittura esclusa 226 . 2.5. Gli incidenti fuori dalle aree adibite a bike park Quanto analizzato nel paragrafo precedente si riferisce alla responsabilità civile del gestore dell’impianto durante la fase di discesa nella piste appositamente adibite a tale scopo. La pista o meglio, il percorso, è l’elemento caratterizzante la struttura sportiva. Con percorso si intende un’area, preparata e segnalata, nonché sottoposta a continua manutenzione e controllo, destinata alla circolazione con appositi mezzi. Queste aree si caratterizzano inoltre per il fatto di essere inserite in un consorzio più ampio, chiamato di bike park. I percorsi, vanno però distinti dalle tracce. Le tracce consistono nei segni lasciati del passaggio di un biker sul terreno. Può capitare che questa venga poi seguita da altri biker e che col tempo si formi un percorso improprio, non controllato, non curato e non segnalato. Questi non godono di un gestore vero e proprio e tantomeno di regole o di manutenzione. 226 Cass. Civ. Sez. III, 15 febbraio 2001, n.2216, in Danno e Resp., 2001 con nota di CARBONE V. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 125

sarà responsabile solamente del 40% se l’utente è stato imprudente<br />

oppure se era ubriaco o per altri motivi) 222 .<br />

Non manca tuttavia un ulteriore orientamento, sostenuto dalla<br />

giurisprudenza 223 ed in particolare dalla Cassazione 224 , che prevede il<br />

riconoscimento di una responsabilità contrattuale nei confronti del<br />

gestore con conseguente applicazione dell’art. 1681 c.c. e relativo onere<br />

probatorio in capo al gestore che potrà scagionarsi solamente<br />

dimostrando “di aver adottato tutte le misure idonee ad aver evitato il<br />

danno”.<br />

Ovviamente questo orientamento trova la disapprovazione di quella<br />

dottrina e giurisprudenza che, come abbiamo visto, considerano il<br />

contratto di fruizione come un mero contratto di trasporto, senza alcun<br />

altro obbligo per il gestore se non quello di trasportare “sano e salvo” 225<br />

l’utente, essendo questa la vera causa del contratto.<br />

L’orientamento che invece sostiene la possibilità di ricorre contro il<br />

gestore attraverso una responsabilità contrattuale anche per i casi di<br />

infortunio derivanti dalla attività di discesa, fondano la propria<br />

ideologia sulla legge 363/2003 che, all’art.2, sancisce che l’area<br />

attrezzata sciabile è quella che comprende “impianti di risalita, di<br />

innevamento e riservate alla pratica dello sport”. Perciò tale<br />

orientamento fonda la propria teoria sulla natura atipica del contratto<br />

(come analizzato nel paragrafo 2.1. “Il contratto di fruizione del bike<br />

park in relazione al modello del contratto atipico per la fruizione delle<br />

222<br />

Trattazione nel laboratorio applicativo Diritto degli sport di montagna, a<br />

cura di IZZO U. in data 9 novembre 2011, cit.<br />

223<br />

La prima volta che si è vista una decisione che sposasse questo<br />

orientamento fu negli anni ’90, Tribunale di Modena, 12 novembre 1990, in<br />

Dir Trasp., 1992, 579. Ma poi Corte d’appello Torino, sez. III, 25 settembre<br />

1998, Est. SECCI, Tribunale di Pinarolo, 18 ottobre 2000, n. 507, in Danno e<br />

Resp., 2002.<br />

224<br />

Css. Civ. Sez. III, 15 febbraio 2001, n. 2216 in Danno e Resp., 2001,372, n.<br />

CARBONE, in tema di contratto atipico scaturente dall’accordo tra gestore e<br />

fruitore attraverso il contratto di ski-pass<br />

225<br />

Espressione di BAGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI,<br />

Diritto civile, III, Torino, 1989, pag. 147.<br />

This paper is published in the<br />

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