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Secondo la giurisprudenza, ed in particolare la Cassazione, ci si trova ai limiti con una responsabilità oggettiva: sarà sufficiente che l’attore dimostri il fatto, l’evento ed il nesso causale che li lega, per ritenere responsabile il gestore. Ci si trova in un regime di colpa presunta in capo al gestore. Con l’applicazione dell’articolo 2051 c.c. si capovolgono le decisioni che ex art. 2043 c.c. erano quasi sempre a favore del gestore in quanto risultava molto più difficile per l’attore dimostrare la condotta illecita del gestore nella tenuta delle piste. Secondo una autorevole dottrina, la ratio che giustifica l’applicazione dell’art. 2051 c.c. alle fattispecie in esame, sta nel fattore economico e non nella colpa: c’è un soggetto, il quale è sempre responsabile civilmente in caso di danni accorsi ai soggetti che svolgono una determinata attività da esso gestita, per cui esso sarà tenuto ad una valutazione di “costo/opportunità” (ad esempio in ambito civile il gestore potrà coprire i propri rischi attraverso una copertura assicurativa) per valutare è più conveniente continuare a svolgerla oppure no 218 . Tuttavia pare alquanto irragionevole prevedere sempre in capo al gestore la responsabilità civile anche quando, ad esempio, l’infortunio in fase di discesa sia accorso al fruitore come conseguenza di un suo comportamento non propriamente adeguato. Tutto ciò è risolvibile col metodo della colpa: sul gestore cade una colpa presunta per la quale esso è sempre considerato responsabile; tuttavia qualora esso riesca a dimostrare il caso fortuito o il comportamento negligente, imprudente o imperito del fruitore, questo potrà comportare una parziale o totale assoluzione della sua responsabilità. 218 TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Giuffrè, 1961, cit. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 122

Infatti far ricadere la responsabilità sul gestore sempre e comunque, comporterebbe un costo sociale troppo elevato: si pensi ad esempio alle conseguenze che potrebbero derivarne per gli altri utenti 219 . Consegue quindi che il comportamento dell’attore potrà comportare l’interruzione il nesso causale tra evento dannoso ed attività del gestore. Possiamo quindi concludere sancendo che, la disciplina generale che riguarda i casi di responsabilità extracontrattuale derivanti da danni accorsi ai fruitori delle aree attrezzate durante la fase di discesa, si materializza nell’applicazione dell’art. 2043 c.c. o dell’art. 2051 c.c. a seconda dell’orientamento preso dalla giurisprudenza in questione. Chi sostiene l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. ritiene che se realmente intenzionato a considerare il gestore come un custode, il legislatore del 2003 lo avrebbe fatto rientrare nell’art 4 della legge 363/2003 220 . L’altro orientamento, che invece ritiene applicabile l’art. 2051 c.c. prevede tuttavia una disciplina più tenue per il gestore rispetto a quella che ne uscirebbe da una interpretazione letterale della norma: è prevista la colpa presunta del gestore, che, però, potrà essere attenuata o esclusa, provando il caso fortuito oppure la condotta colposa dell’utente 221 . Per cui nei casi pratici le sentenze potranno prevedere la responsabilità ripartita tra le parti secondo diverse percentuali (ad esempio: il gestore 219 Il gestore essendo un soggetto economico non sopporterà esso stesso il peso derivante da questa presunzione di colpevolezza. Esso sarà portato ad aumentare i prezzi dei biglietti, oppure a proibire la vendita di alcolici nei rifugi e nei ristori, oppure a porre dei controlli e delle sanzioni nei confronti dei soggetti troppo veloci ecc. ecc., con conseguente mortificazione dell’industria turistica, in quanto i turisti saranno spinti ad andare all’estero, dove, molto spesso, le regole applicate sono meno gravose. 220 Come accadde per esempio nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" all’art. 15, in relazione all’art. 2050 c.c.. 221 A riguardo si veda la sentenza del Tribunale di Cuneo, 14 gennaio 2009 in Giur Merito, 2009, 2150, n. D’ANGELO, con la quale il Tribunale ha escluso la responsabilità del gestore perché considerò la caduta dello sciatore come conseguenza si una sua condotta poco prudente o soggetta ad imperizia. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 123

Infatti far ricadere la responsabilità sul gestore sempre e comunque,<br />

comporterebbe un costo sociale troppo elevato: si pensi ad esempio alle<br />

conseguenze che potrebbero derivarne per gli altri utenti 219 .<br />

Consegue quindi che il comportamento dell’attore potrà comportare<br />

l’interruzione il nesso causale tra evento dannoso ed attività del gestore.<br />

Possiamo quindi concludere sancendo che, la disciplina generale che<br />

riguarda i casi di responsabilità extracontrattuale derivanti da danni<br />

accorsi ai fruitori delle aree attrezzate durante la fase di discesa, si<br />

materializza nell’applicazione dell’art. 2043 c.c. o dell’art. 2051 c.c. a<br />

seconda dell’orientamento preso dalla giurisprudenza in questione.<br />

Chi sostiene l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. ritiene che se realmente<br />

intenzionato a considerare il gestore come un custode, il legislatore del<br />

2003 lo avrebbe fatto rientrare nell’art 4 della legge 363/2003 220 .<br />

L’altro orientamento, che invece ritiene applicabile l’art. 2051 c.c.<br />

prevede tuttavia una disciplina più tenue per il gestore rispetto a quella<br />

che ne uscirebbe da una interpretazione letterale della norma: è prevista<br />

la colpa presunta del gestore, che, però, potrà essere attenuata o esclusa,<br />

provando il caso fortuito oppure la condotta colposa dell’utente 221 .<br />

Per cui nei casi pratici le sentenze potranno prevedere la responsabilità<br />

ripartita tra le parti secondo diverse percentuali (ad esempio: il gestore<br />

219<br />

Il gestore essendo un soggetto economico non sopporterà esso stesso il<br />

peso derivante da questa presunzione di colpevolezza. Esso sarà portato ad<br />

aumentare i prezzi dei biglietti, oppure a proibire la vendita di alcolici nei<br />

rifugi e nei ristori, oppure a porre dei controlli e delle sanzioni nei confronti<br />

dei soggetti troppo veloci ecc. ecc., con conseguente mortificazione<br />

dell’industria turistica, in quanto i turisti saranno spinti ad andare all’estero,<br />

dove, molto spesso, le regole applicate sono meno gravose.<br />

220<br />

Come accadde per esempio nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in<br />

materia di protezione dei dati personali" all’art. 15, in relazione all’art. 2050<br />

c.c..<br />

221<br />

A riguardo si veda la sentenza del Tribunale di Cuneo, 14 gennaio 2009 in<br />

Giur Merito, 2009, 2150, n. D’ANGELO, con la quale il Tribunale ha escluso<br />

la responsabilità del gestore perché considerò la caduta dello sciatore come<br />

conseguenza si una sua condotta poco prudente o soggetta ad imperizia.<br />

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