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Questa legge pare considerare il gestore come il custode della pista<br />

dedicata alla discesa al quale potrà essere applicata una responsabilità<br />

civile ex art. 2051 c.c.(danno cagionato da cosa in custodia) 216 .<br />

La legge inoltre fa gravare sul gestore un diffuso e generalizzato<br />

obbligo di protezione nei confronti degli utenti e di messa in sicurezza<br />

delle piste: l’art. 3 sancisce che i gestori dovranno provvedere alla<br />

messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalla Regione di<br />

appartenenza ed inoltre dovranno proteggere i fruitori dagli ostacoli<br />

presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni e<br />

segnalazioni della situazione di pericolo. Inoltre ex art. 7 commi 1 e 2 il<br />

gestore sarà tenuto ad adempiere a due compiti: da un lato, quello di<br />

installare sulle piste apposita e ben visibile segnaletica 217 , al fine di<br />

indicare o lo stato di dissesto del fondo delle medesime, o la loro<br />

chiusura, avvertendo l’utente della presenza di pericoli, (la ripetuta<br />

inosservanza di tale prescrizione può comportare la revoca<br />

dell’autorizzazione); dall’altro, quello di provvedere alla manutenzione<br />

ordinaria e straordinaria delle piste.<br />

L’applicazione, oggi molto in voga, dell’art. 2051 c.c., pone il gestore<br />

in una posizione di grave svantaggio rispetto all’applicazione dell’art.<br />

2043 c.c.: il gestore potrà sollevare la propria responsabilità solamente<br />

dimostrando la sussistenza del caso fortuito, dotato di caratteri di<br />

oggettiva inevitabilità ed imprevedibilità.<br />

216<br />

Questo principio era stato affermato negli anni 90 dal tribunale di Modena,<br />

12 novembre 1990, che ha incidentalmente affermato la configurabilità in<br />

capo al gestore della pista da sci, di una responsabilità per danni da cose in<br />

custodia ex art. 2051 c.c. aprendo già allora la discussione sull’applicabilità o<br />

meno di tale norma alla fattispecie in esame, ed inoltre Tribunale di <strong>Trento</strong>, 1<br />

luglio 1999, Tribunale di <strong>Trento</strong>, 9 novembre 2000, Tribunale di <strong>Trento</strong>,<br />

sezione distaccata di Tione, 29 ottobre 2002, Corte d’Appello di <strong>Trento</strong>, 12<br />

marzo 2002, in IZZO U., FERRARI M., (a cura di), La responsabilità<br />

sciistica: banca dati di materiali normativi e giurisprudenziali, Torino,<br />

Giappichelli, 2006, CD Rom<br />

217<br />

Secondo ANCONA C., Giudice al Tribunale di <strong>Trento</strong>, “se i cartelli non ci<br />

sono o se, negli anni, quei cartelli che c’erano se ne sono andati, caduti o<br />

portati via, la colpa è di chi ha messo il cartello all’inizio e non ha conservato<br />

la segnaletica nei tempi successivi”, in Montagna e Bici, <strong>Trento</strong>, 7 maggio<br />

2010, cit.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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