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Non va dimenticato infine che è ravvisabile una responsabilità<br />

extracontrattuale ex art. 2049 c.c., nel caso in cui i dipendenti addetti<br />

agli impianti di risalita non tengano un comportamento conforme alle<br />

loro mansioni 211 .<br />

I gestori degli impianti saranno quindi chiamati a rispondere per i danni<br />

cagionati dalla condotta negligente posta in essere dai propri dipendenti<br />

sul presupposto di non avere impedito a costoro di creare, nell’esercizio<br />

delle loro incombenze, una situazione di prevedibile pericolo per i<br />

fruitori 212 .<br />

2.4. Gli incidenti in fase di discesa: la responsabilità civile del<br />

gestore di bike park<br />

Una volta trasportato in tutta sicurezza a monte, il biker si appresterà ad<br />

intraprendere la discesa, la fase più rischiosa e pericolosa della sua<br />

attività. Infatti (come notato nel paragrafo 2.2. “Le difficoltà nella<br />

ricostruzione dell’incidente: la collisione tra biker e l’investimento di<br />

terzi a piedi”), è proprio durante la discesa che la probabilità di<br />

incidenti e cadute è molto sostenuto, non solo per via della propria<br />

condotta (il biker molto spesso scende a grande velocità lungo percorsi<br />

che non ha mai visto o dei quali non è perfettamente a conoscenza), ma<br />

anche per via delle condizioni del terreno o per la presenza di ostacoli<br />

atipici o di altre anomalie.<br />

Nel caso quindi di eventi dannosi in capo al ciclista, bisognerà porre<br />

una valutazione di responsabilità atta ad accertare se l’infortunio sia da<br />

ritenere conseguente a negligenza, imprudenza o imperizia del biker o<br />

se invece sarà responsabile il gestore inetto dall’adottare tutto ciò che<br />

era in suo potere per evitare il verificarsi dell’evento dannoso.<br />

211 Ampia giurisprudenza tra cui Tribunale di Bolzano, 22 maggio 1987, in<br />

RCP, 1988, nel caso di specie l’addetto della stazione di risalita dell’impianto<br />

leggeva il giornale anziché aiutare i passeggeri a salire sulla seggiovia. Qui il<br />

soggetto teneva indiscutibilmente un comportamento non conforme alle<br />

proprie mansioni.<br />

212 Tribunale di Pinerolo, 18 ottobre 2000, n. 507, DR, 2002.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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