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Non va dimenticato tuttavia, che il fruitore dell’impianto quando l’evento generatore riveste gli estremi dell’illecito, può scegliere anche di agire attraverso una azione di responsabilità extracontrattuale. L’utente può quindi esprimere cumulativamente sia l’azione contrattuale che quella extracontrattuale. Vanno però fatte delle precisazioni: abbiamo visto che dal punto di vista probatorio l’art.1681 c.c. comporta una situazione particolarmente vantaggiosa per il fruitore che dunque sarà indotto a ricorrere in giudizio sulla base del rapporto contrattuale. La responsabilità extracontrattuale, d’altra parte, concede di superare la prescrizione breve (di un anno) prevista per la responsabilità contrattuale e permette anche di richiedere ristoro per i danni non patrimoniali nei casi di cui all’art. 2059 c.c.. 210 . Tuttavia se non vi sono dubbi relativi all’applicabilità della responsabilità extracontrattuale, numerosi dubbi invece sussistono sull’articolo applicabile in materia: il contrasto sta principalmente su due articoli: art. 2043 c.c.: che però non prevede quel particolare vantaggio probatorio in capo al fruitore che anzi dovrà dimostrare oltre al danno ed al nesso causale anche la condotta illecita del gestore; art. 2050 c.c.: che consente di applicare quel favor consumatoris in tema probatorio che è sancito anche dall’art. 1681 c.c.. Secondo alcuni infatti la attività del gestore rientra nelle attività pericolose e perciò potrà trovare piena applicazione l’art. 2050 c.c.. Sarà rimessa al giudice la scelta che, di volta in volta, riterrà più opportuna in caso di applicazione della responsabilità extracontrattuale. come propedeutico all’apertura dell’impianto stesso (si veda ad esempio la legge provinciale Trento, 31 ottobre 2012, n.22 art. 52ter. Comma 6). Inoltre in linea generale tale obbligo è imposto anche dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, relativa al gestore dell’impianto sciistico, che converge molto spesso nel gestore di bike park. 210 PRADI M., Codice della montagna, montagna rischio e responsabilità, Courmayeur 2004, “La responsabilità del gestore degli impianti di risalita e delle correlate piste da discesa”, Quaderni di Courmayeur, n. 3. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 118
Non va dimenticato infine che è ravvisabile una responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c., nel caso in cui i dipendenti addetti agli impianti di risalita non tengano un comportamento conforme alle loro mansioni 211 . I gestori degli impianti saranno quindi chiamati a rispondere per i danni cagionati dalla condotta negligente posta in essere dai propri dipendenti sul presupposto di non avere impedito a costoro di creare, nell’esercizio delle loro incombenze, una situazione di prevedibile pericolo per i fruitori 212 . 2.4. Gli incidenti in fase di discesa: la responsabilità civile del gestore di bike park Una volta trasportato in tutta sicurezza a monte, il biker si appresterà ad intraprendere la discesa, la fase più rischiosa e pericolosa della sua attività. Infatti (come notato nel paragrafo 2.2. “Le difficoltà nella ricostruzione dell’incidente: la collisione tra biker e l’investimento di terzi a piedi”), è proprio durante la discesa che la probabilità di incidenti e cadute è molto sostenuto, non solo per via della propria condotta (il biker molto spesso scende a grande velocità lungo percorsi che non ha mai visto o dei quali non è perfettamente a conoscenza), ma anche per via delle condizioni del terreno o per la presenza di ostacoli atipici o di altre anomalie. Nel caso quindi di eventi dannosi in capo al ciclista, bisognerà porre una valutazione di responsabilità atta ad accertare se l’infortunio sia da ritenere conseguente a negligenza, imprudenza o imperizia del biker o se invece sarà responsabile il gestore inetto dall’adottare tutto ciò che era in suo potere per evitare il verificarsi dell’evento dannoso. 211 Ampia giurisprudenza tra cui Tribunale di Bolzano, 22 maggio 1987, in RCP, 1988, nel caso di specie l’addetto della stazione di risalita dell’impianto leggeva il giornale anziché aiutare i passeggeri a salire sulla seggiovia. Qui il soggetto teneva indiscutibilmente un comportamento non conforme alle proprie mansioni. 212 Tribunale di Pinerolo, 18 ottobre 2000, n. 507, DR, 2002. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 119
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Non va dimenticato tuttavia, che il fruitore dell’impianto quando<br />
l’evento generatore riveste gli estremi dell’illecito, può scegliere anche<br />
di agire attraverso una azione di responsabilità extracontrattuale.<br />
L’utente può quindi esprimere cumulativamente sia l’azione<br />
contrattuale che quella extracontrattuale.<br />
Vanno però fatte delle precisazioni: abbiamo visto che dal punto di<br />
vista probatorio l’art.1681 c.c. comporta una situazione particolarmente<br />
vantaggiosa per il fruitore che dunque sarà indotto a ricorrere in<br />
giudizio sulla base del rapporto contrattuale.<br />
La responsabilità extracontrattuale, d’altra parte, concede di superare la<br />
prescrizione breve (di un anno) prevista per la responsabilità<br />
contrattuale e permette anche di richiedere ristoro per i danni non<br />
patrimoniali nei casi di cui all’art. 2059 c.c.. 210 .<br />
Tuttavia se non vi sono dubbi relativi all’applicabilità della<br />
responsabilità extracontrattuale, numerosi dubbi invece sussistono<br />
sull’articolo applicabile in materia: il contrasto sta principalmente su<br />
due articoli:<br />
art. 2043 c.c.: che però non prevede quel particolare vantaggio<br />
probatorio in capo al fruitore che anzi dovrà dimostrare oltre al danno<br />
ed al nesso causale anche la condotta illecita del gestore;<br />
art. 2050 c.c.: che consente di applicare quel favor consumatoris in<br />
tema probatorio che è sancito anche dall’art. 1681 c.c.. Secondo alcuni<br />
infatti la attività del gestore rientra nelle attività pericolose e perciò<br />
potrà trovare piena applicazione l’art. 2050 c.c..<br />
Sarà rimessa al giudice la scelta che, di volta in volta, riterrà più<br />
opportuna in caso di applicazione della responsabilità extracontrattuale.<br />
come propedeutico all’apertura dell’impianto stesso (si veda ad esempio la<br />
legge provinciale <strong>Trento</strong>, 31 ottobre 2012, n.22 art. 52ter. Comma 6). Inoltre<br />
in linea generale tale obbligo è imposto anche dalla legge 24 dicembre 2003,<br />
n. 363, relativa al gestore dell’impianto sciistico, che converge molto spesso<br />
nel gestore di bike park.<br />
210<br />
PRADI M., Codice della montagna, montagna rischio e responsabilità,<br />
Courmayeur 2004, “La responsabilità del gestore degli impianti di risalita e<br />
delle correlate piste da discesa”, Quaderni di Courmayeur, n. 3.<br />
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