10.06.2013 Views

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Si tratta di un contratto non di mezzi ma di fine: trasferire il viaggiatore<br />

da un luogo all’altro e proteggerlo durante il trasporto 205 .<br />

In questo inquadramento, la norma da applicare per valutare la<br />

sussistenza o meno della responsabilità del vettore è l’art. 1681 c.c..<br />

Essa prevede una disciplina particolarmente favorevole per l’utente:<br />

contiene infatti una presunzione di responsabilità a carico del vettore, il<br />

quale, dovrà provare “di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare<br />

il danno”. Il gestore sarà comunque escluso da responsabilità civile<br />

anche quando l’evento dannoso si sia verificato a seguito di condotta<br />

negligente, imprudente o conseguente a imperizia del fruitore, che<br />

dunque ricadrà in uno stato di colpa per non essersi attivato<br />

minimamente per evitare l’evento dannoso 206 .<br />

In capo al fruitore invece spetterà solamente l’onere di provare la<br />

conclusione del contratto di trasporto (l’acquisto del pass), il sinistro, il<br />

danno, e il nesso causale che li lega 207 .<br />

Per cui, i giudici chiamati a decidere su questioni relative alla<br />

responsabilità civile durante la fase della risalita, andranno a valutare la<br />

sussistenza del rapporto contrattuale, la condotta del gestore e la<br />

condotta del fruitore.<br />

L’art. 1681 c.c. e la presunzione di responsabilità ivi contenuta,<br />

rappresentano il prezzo che grava sull’imprenditore come contropartita<br />

dello svolgimento dell’attività di impresa 208 . È infatti anche per questo<br />

motivo che la società esercente dovrà provvedere ad una adeguata<br />

copertura assicurativa che garantisca la piena copertura dei rischi<br />

futuri 209 .<br />

responsabilità del gestore delle aree sciabili attrezzate durante il trasporto”.<br />

Quaderni di Courmayeur, n. 10.<br />

205<br />

MIRABELLI, “I singoli contratti”, Torino, 1991, pag. 480.<br />

206<br />

Cass., Civ., Sez. III, 1994 n. 2020 in Riv. Giur. Corscolaz. E Trasp.<br />

207<br />

IANNUZZI, Del trasporto, in Commentario al codice civile, a cura di<br />

SCIALOJA e BRANCA, Bologna - Roma, 1970<br />

208<br />

CALABRESI, Costo degli incidenti e responsabilità civile. Analisi<br />

economico – giuridica, Giuffrè, Milano, 1975.<br />

209<br />

Non è tuttavia solo per questo motivo che le società di gestione degli<br />

impianti provvedono ad assicurare la propria attività. Si è già visto a tal<br />

riguardo che oggi pressoché tutte le leggi Regionali prevedono tale obbligo<br />

117<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!