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dall’altro sarà impensabile prevedere un percorso da downhill<br />

completamente sprovvisto dell’apposita segnaletica.<br />

La montagna, in estate, è fruita da una fascia di utenti assolutamente<br />

ampia (dalla Guardia Forestale all’impiegato di città che di montagna<br />

non conosce alcunché) perciò, secondo il mio parere, l’informazione e<br />

la segnaletica sono degli strumenti che possono aiutare ad evitare<br />

moltissimi incidenti talvolta anche fatali.<br />

2.3. Gli incidenti in fase di risalita: la responsabilità civile del<br />

gestore di bike park<br />

Il gestore dell’area attrezzata, sia essa l’area sciistica oppure l’area<br />

adibita a bike park, è colui che oltre a farsi carico del trasporto dei<br />

soggetti da un luogo ad un altro, si preoccupa ex art. 3 della legge 24<br />

dicembre 2003 n.363 di “assicurare agli utenti la pratica delle attività<br />

sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa<br />

in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle Regioni” 201 .<br />

L’esercizio dell’impianto deve svolgersi con le modalità indicate nelle<br />

apposite leggi e nei regolamenti. Oggi la normativa in questo ambito è<br />

varia e diversificata.<br />

A livello comunitario è stata emanata una Direttiva (Direttiva 2000/9/<br />

CE del 20 marzo 2000), recepita in Italia dal D.lgs. 12 giugno 2003, n.<br />

210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e<br />

relativo sistema sanzionatorio. Fino al passaggio effettivo della materia<br />

alle Regioni, la regolamentazione in materia ed il controllo<br />

amministrativo erano affidati dalla legge al Ministero dei Trasporti che<br />

operava tramite il M.C.T.C. (Motorizzazione Civile dei Trasporti in<br />

Concessione). Tale regolamento conteneva prescrizioni riguardanti il<br />

201<br />

A proposito si veda ad esempio la legge provinciale <strong>Trento</strong>, 31 ottobre<br />

2012 n. 22, all’art. 52ter ove viene dettata la disciplina di sicurezza per il bike<br />

park: “i gestori dei bike park assicurano un’adeguata manutenzione del<br />

tracciato (…) se il tracciato del bike park attraversa altre infrastrutture viabili,<br />

le intersezioni sono adeguatamente segnalate a cura dei gestori sugli stessi<br />

tracciati e sull’infrastruttura attraversata”.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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