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All’interno del bike park tuttavia sono possibili anche incidenti con<br />

soggetti diversi dai biker. Finora si è vista la disciplina da applicare in<br />

caso di collisione tra biker, ma che fare in caso di incidente con soggetti<br />

terzi a piedi?<br />

Per quanto riguarda le collisioni avvenute all’infuori del bike park,<br />

escludendo ovviamente la responsabilità contrattuale, possiamo<br />

certamente affermare che l’articolo da utilizzare sarà il 2054 c.c. (visto<br />

qui sopra) relativo alla circolazione di veicoli.<br />

Per ciò che invece riguarda gli incidenti verificatisi all’interno del bike<br />

park, è necessario ricordare che, una delle regole generali per la<br />

fruizione del bike park è l’acquisto del pass ed inoltre l’accesso dei<br />

pedoni nel park è severamente vietato.<br />

Per cui un pedone che si trovi all’interno di un’area attrezzata, si troverà<br />

sempre in una posizione di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. per<br />

eventuali danni procurati ai biker, e non potrà chiedere alcun<br />

risarcimento civile nei confronti del biker che, noncurante, stava<br />

praticando il suo sport in totale spensieratezza.<br />

Tuttavia il pedone potrà liberarsi da questa responsabilità dimostrando<br />

l’assenza di segnaletica o di fettucce lungo il tracciato, senza le quali<br />

nessun soggetto diligente potrebbe immaginarsi la presenza di percorsi<br />

da downhill in quella zona.<br />

In casi quindi di collisione tra pedoni e biker all’interno di tracciati<br />

facenti parte del bike park, si dovrà valutare la condotta dei pedoni che,<br />

secondo le regole proprie del bike park non possono recarsi su quei<br />

tracciati, ed inoltre la condotta del gestore, che deve aver adottato tutte<br />

le misure idonee a garantire al biker il pieno e corretto sfruttamento del<br />

park, in conseguenza del contratto atipico di “fruizione del bike park”.<br />

Sarà perciò onere del gestore attivarsi affinché l’attraversamento dei<br />

pedoni sia evitato o sia eseguito in punti in cui la visuale dei biker sia<br />

più ampia e la possibilità di frenata sia maggiore. Inoltre sarà necessario<br />

disporre apposita segnaletica lungo il percorso perché, se da un lato<br />

potrà risultare impensato “palinare” l’intero percorso bikeristico,<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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