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chiuse al pubblico transito non è applicabile l’art. 2054 c.c. 198 , bensì<br />

l’art. 2043 c.c., salva l’applicazione delle scriminanti sportive e delle<br />

teorie sulla colpa speciale 199 .<br />

Il discorso è invece completamente diverso per il caso in cui la<br />

competizione si svolga su strade che rimangono aperte al pubblico<br />

transito: qui si continua ad applicare l’art 2054 c.c. 200 .<br />

Concludendo, la disciplina delle collisioni tra biker, nei bike park,<br />

secondo la mia opinione, richiede l’applicazione della disciplina vista<br />

per la responsabilità sciistica (rientrante negli articoli 9, 10, 11, 12, 13,<br />

19 della legge 363/2003), attuata però attraverso l’art. 2054 c.c. e non<br />

attraverso l’art. 2043 c.c. in quanto non si può sorvolare sul fatto che la<br />

mountain bike sia un veicolo, anche se, nel bike park, le regole<br />

applicate sono differenti rispetto a quelle che si applicano per la<br />

circolazione stradale e sono molto più simili a quelle applicate nella<br />

responsabilità sciistica.<br />

198<br />

Cass. 6 maggio 2008, n. 11040, in RFI, 2008, v. Circolazione stradale, n.<br />

265, e in RCP, 2008, 2312: durante lo svolgimento di una competizione<br />

automobilistica su strada temporaneamente chiusa al pubblico transito non<br />

trovano applicazione, per i partecipanti alla gara, le ordinarie norme di<br />

comportamento prescritte ai conducenti di veicoli nella circolazione stradale, e<br />

quindi, nel caso di investimento di alcuni spettatori da parte di una delle<br />

autovetture in gara, non trova applicazione la presunzione di responsabilità di<br />

cui all’art. 2054 c.c., ancorché non possa a priori escludersi una responsabilità<br />

del pilota secondo il principio generale del neminem laedere, di cui all’art.<br />

2043 c.c., come, per esempio, nel caso di sua evidente negligenza o di<br />

violazione del regolamento di gara. In BONA C. cit.<br />

199<br />

T. Perugia 1 dicembre 1987, in RFI, 1988, v. Circolazione stradale, n. 34,<br />

e in NGCC, 1988, I, 242: la norma dell’art. 2054 c.c. non è applicabile ad<br />

incidenti verificatisi in occasione di gare di velocità effettuate in circuiti<br />

chiusi; in tali ipotesi, nelle quali non trova applicazione il codice della strada,<br />

la colpa del conducente dev’essere valutata non già secondo i comuni<br />

parametri di diligenza del buon padre di famiglia, ma secondo parametri di<br />

colpevolezza adattati alla particolare fattispecie, in cui l’abilità lambisce<br />

l’imprudenza. In BONA C. cit.<br />

200<br />

Cass. 3 aprile 1981, n. 1896, in RFI, 1981, v. Circolazione stradale, n. 67,<br />

e in RGCT, 1981, 807: l’espressa previsione della possibilità dello<br />

svolgimento di gare di velocità su strade ed aree pubbliche (nella specie: gara<br />

ciclistica) posta dall’art. 9 cod. strada, non sospende né modifica, durante lo<br />

svolgimento di esse, l’obbligo di osservare le norme sulla circolazione da<br />

parte di tutti gli utenti della strada, compresi i medesimi corridori, ai quali,<br />

pertanto, si deve applicare, in caso di collisione con un autoveicolo, la<br />

presunzione di colpa prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c., in BONA C, cit.<br />

113<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/

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