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Si discute inoltre sul fatto se le biciclette condotte a mano siano o meno<br />

considerate come veicoli oppure no. In casi del genere l’orientamento<br />

maggioritario (sia in giurisprudenza che in dottrina) assimila il<br />

conducente a piedi al pedone, con conseguente esclusione<br />

dell’applicabilità dell’art. 2054 c.c. 196 .<br />

Questa decisione tuttavia non è condivisa all’unanimità e non mancano,<br />

seppur in numero minore, delle decisioni opposte 197 .<br />

Tralasciando il caso particolare della bicicletta condotta a mano, per il<br />

quale non vi è ancora una opinione unanime, si può affermare quindi<br />

che alla mountain bike, per ciò che riguarda i suoi utilizzi su strada,<br />

verrà applicato sempre l’art. 2054 c.c. in tutti e quattro i suoi commi.<br />

Un’ultima precisazione relativa all’applicazione dell’art. 2054 c.c.<br />

riguarda la fase delle competizioni, ci si chiede infatti se tale norma<br />

troverà applicazione anche in caso di collisioni durante le gare o se<br />

invece non venga applicato a tali ipotesi.<br />

In questa materia va ribadito il principio d’ordine generale, più volte<br />

affermato dalla giurisprudenza sia per le competizioni automobilistiche<br />

che motociclistiche, per il quale alle gare che si svolgano su strade<br />

196<br />

Cass. 29 settembre 2004, n.19547, in FI, 2005, I, 2093, per la quale i<br />

ciclisti che conducono la bicicletta a mano sono assimilati ai pedoni e pertanto<br />

non sono soggetti alle norme sulla circolazione stradale relative ai conducenti<br />

di veicoli, nonché Cass. 19 febbraio 1981. n 1027, RFI, 1981, v. Circolazione<br />

stradale, n. 134, mentre in ambito penale, Cass. 19 novembre 1970, Guastini,<br />

in RFI, 1971, v. Circolazione stradale, n. 177, in BONA C., cit..<br />

197<br />

Gdp Torino, 3 giugno 2002, in RFI, 2003, v. Circolazione stradale, n. 275<br />

la circolazione delle biciclette rientra nell’ambito di previsione delle<br />

fondamentali norme di cui all’art. 2054 c.c; i velocipedi sono infatti<br />

considerati veicoli anche nei casi del tutto particolari di conduzione a mano e<br />

di con i piedi per terra senza azionamento dei pedali; conseguentemente, in<br />

caso di incertezza circa la dinamica di un sinistro stradale, è applicabile la<br />

presunzione di pari colpa, anche in caso di scontro tra un motoveicolo e una<br />

bicicletta condotta a mano. Inoltre Cass. Pen. 17 febbraio 1986, Lazzarini, in<br />

RFI, 1986, v. Circolazione stradale, n.56; Cass. 5 aprile 1989, Arsaci, in RFI,<br />

1990, n. 76; Cass 27 gennaio 1988, Ceppinati, RFI, 1988, n.82; Cass, 7<br />

maggio 1985, Loschi, in RFI, n.63; Cass, 11 febbraio 1982, Buson, in RFI,<br />

1982, n.62, in BONA C., cit..<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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