Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Si discute inoltre sul fatto se le biciclette condotte a mano siano o meno<br />
considerate come veicoli oppure no. In casi del genere l’orientamento<br />
maggioritario (sia in giurisprudenza che in dottrina) assimila il<br />
conducente a piedi al pedone, con conseguente esclusione<br />
dell’applicabilità dell’art. 2054 c.c. 196 .<br />
Questa decisione tuttavia non è condivisa all’unanimità e non mancano,<br />
seppur in numero minore, delle decisioni opposte 197 .<br />
Tralasciando il caso particolare della bicicletta condotta a mano, per il<br />
quale non vi è ancora una opinione unanime, si può affermare quindi<br />
che alla mountain bike, per ciò che riguarda i suoi utilizzi su strada,<br />
verrà applicato sempre l’art. 2054 c.c. in tutti e quattro i suoi commi.<br />
Un’ultima precisazione relativa all’applicazione dell’art. 2054 c.c.<br />
riguarda la fase delle competizioni, ci si chiede infatti se tale norma<br />
troverà applicazione anche in caso di collisioni durante le gare o se<br />
invece non venga applicato a tali ipotesi.<br />
In questa materia va ribadito il principio d’ordine generale, più volte<br />
affermato dalla giurisprudenza sia per le competizioni automobilistiche<br />
che motociclistiche, per il quale alle gare che si svolgano su strade<br />
196<br />
Cass. 29 settembre 2004, n.19547, in FI, 2005, I, 2093, per la quale i<br />
ciclisti che conducono la bicicletta a mano sono assimilati ai pedoni e pertanto<br />
non sono soggetti alle norme sulla circolazione stradale relative ai conducenti<br />
di veicoli, nonché Cass. 19 febbraio 1981. n 1027, RFI, 1981, v. Circolazione<br />
stradale, n. 134, mentre in ambito penale, Cass. 19 novembre 1970, Guastini,<br />
in RFI, 1971, v. Circolazione stradale, n. 177, in BONA C., cit..<br />
197<br />
Gdp Torino, 3 giugno 2002, in RFI, 2003, v. Circolazione stradale, n. 275<br />
la circolazione delle biciclette rientra nell’ambito di previsione delle<br />
fondamentali norme di cui all’art. 2054 c.c; i velocipedi sono infatti<br />
considerati veicoli anche nei casi del tutto particolari di conduzione a mano e<br />
di con i piedi per terra senza azionamento dei pedali; conseguentemente, in<br />
caso di incertezza circa la dinamica di un sinistro stradale, è applicabile la<br />
presunzione di pari colpa, anche in caso di scontro tra un motoveicolo e una<br />
bicicletta condotta a mano. Inoltre Cass. Pen. 17 febbraio 1986, Lazzarini, in<br />
RFI, 1986, v. Circolazione stradale, n.56; Cass. 5 aprile 1989, Arsaci, in RFI,<br />
1990, n. 76; Cass 27 gennaio 1988, Ceppinati, RFI, 1988, n.82; Cass, 7<br />
maggio 1985, Loschi, in RFI, n.63; Cass, 11 febbraio 1982, Buson, in RFI,<br />
1982, n.62, in BONA C., cit..<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />
112