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Una volta delineata la bicicletta come veicolo e sottoposta dunque alla disciplina dell’art 2054 c.c. dedicato alla circolazione dei veicoli, bisognerà valutare se esso sarà applicabile anche nei casi di incidenti in fuori strada, in quanto il mountain bike ed il downhill sono praticati solitamente su tracciati montani ben differenti dalle strade 188 . Gli incidenti con mountain bike, va evidenziato, sono molto sporadici ed improbabili, tuttavia è opportuno dettare delle regole per poter muovere i primi passi in casi di futura realizzazione. Si possono distinguere varie ipotesi 189 : • la prima riguarda la circolazione su una strada pubblica di quelle rientranti nella previsione dell’art. 2 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 190 . In questi casi è pacifico l’utilizzo dell’art. 2054 c.c. 191 ; non sono soggetti alle norme sulla circolazione stradale relative ai conducenti di veicoli: nel caso, peraltro, in cui risalgano sulla bicicletta e si immettano su una strada transitata da veicoli, devono osservare il senso di marcia consentito; Cass. 13 luglio 2005, n. 14741, in RFI, 2005, v. Circolazione stradale, n. 412: la presunzione di concorso in pari grado di colpa posta dall’art. 2054, comma 2 c.c. in caso di collisione tra veicoli – tra i quali va classificata anche la bicicletta – in mancanza di un accertamento concreto del giudice del merito delle rispettive responsabilità, non è esclusa in caso di tamponamento, cioè dalla circostanza che i veicoli procedano dalla stessa direzione, e quindi la collisione avvenga da tergo; Cass. 22 settembre 2000, n. 12524, in RFI, 2000, v. Circolazione stradale, n. 273: in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell’art 2054 c.c. - che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un’autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi – risulta superata quando, all’esito della valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l’altro conducente sia, per verso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza, in BONA C., cit. 188 Strade intese come quelle specificate dall’art. 2 del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). 189 BONA C., cit. 190 Esse sono: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali. 191 Cass. 29 ottobre 2001, n. 13393, in RFI, 2002, v. Assicurazione (contratto), n.110: in caso di sinistro stradale avvenuto su via pubblica (nella specie comunale), l’esistenza di un divieto di transito sulla stessa non elimina il carattere di strada pubblica, con la conseguenza che i danni prodotti dalla circolazione di un veicolo, per quanto vietata, rispondono il conducente ed il proprietario ai sensi dell’art. 2054, comma 3 c.c. nonché l’assicuratore, ove si 110 This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/
• altra riguarda la circolazione su pertinenza di una strada pubblica, così come disciplinate dall’art. 24 del codice della strada 192 . Anche in casi simili la giurisprudenza è pacifica sull’applicazione dell’art. 2054. 193 ; • una ulteriore riguarda la circolazione su un’area pubblica che però non consiste in una strada o in un pertinenza della stessa, bensì è un luogo aperto alla circolazione. Anche in tal caso l’art. 2054 c.c. sarà applicato, in tutte le sue forme; • altra ipotesi è relativa alla circolazione su un’area privata, comunque aperta alla circolazione. L’art. 2054 c.c. troverà piena applicazione anche in ipotesi di questo genere. • Ultima ipotesi riguarda la circolazione su un’area privata che non è normalmente destinata alla circolazione. In casi di questo tipo ci si trova dinnanzi ad un’area privata sulla quale non è concesso il transito. La norma 2054 c.c. non potrà in tali casi trovare attuazione. 194 In casi del genere si procederà all’applicazione dell’art. 2043 c.c.. Le norme di comportamento previste dal codice della strada possono essere utilizzate in via analogica, ove compatibili con la situazione dei luoghi, per determinare il concetto di colpa 195 . tratti di un veicolo a motore soggetto al regime di assicurazione obbligatoria, giusta il deposito della legge 24 dicembre 1969 n.990. in BONA C.., cit. 192 Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa. 193 Cass., 24 luglio 1987, n. 6445, in RFI, 1988, v. Circolazione stradale, n. 149, e in RGCT, 1988, 100: nell’ampio concetto di circolazione stradale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 c.c., deve ritenersi compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada od area pubblica di pertinenza della stessa (…).BONA C. cit. 194 Cass. 26 luglio 1997, n. 7015, in RFI, 1997, v. Circolazione stradale, n. 213: perché sorgano e operino la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c. a carico del conducente del veicolo e la conseguente responsabilità del proprietario, è necessario che ricorra il presupposto della circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata soggetta ad uso pubblico o, comunque, adibita al traffico di pedoni o di veicoli; pertanto, non è applicabile la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. nel caso in cui non ricorra detto presupposto ed il danno sia stato prodotto in area privata nella quale non esista traffico e circolazione di veicoli; negli stessi termini Cass. 3 febbraio 1987, n. 965, in RFI, 1987, v. Circolazione stradale, n. 200; A. Milano, 28 settembre 1982, in RFI, 1983, v. Circolazione stradale, n. 49, e in AC, 1983, 39. In BONA C. cit. 195 BONA C. cit. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 111
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bisognerà valutare se esso sarà applicabile anche nei casi di incidenti in<br />
fuori strada, in quanto il mountain bike ed il downhill sono praticati<br />
solitamente su tracciati montani ben differenti dalle strade 188 .<br />
Gli incidenti con mountain bike, va evidenziato, sono molto sporadici<br />
ed improbabili, tuttavia è opportuno dettare delle regole per poter<br />
muovere i primi passi in casi di futura realizzazione.<br />
Si possono distinguere varie ipotesi 189 :<br />
• la prima riguarda la circolazione su una strada pubblica di quelle<br />
rientranti nella previsione dell’art. 2 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 190 . In<br />
questi casi è pacifico l’utilizzo dell’art. 2054 c.c. 191 ;<br />
non sono soggetti alle norme sulla circolazione stradale relative ai conducenti<br />
di veicoli: nel caso, peraltro, in cui risalgano sulla bicicletta e si immettano su<br />
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Cass. 13 luglio 2005, n. 14741, in RFI, 2005, v. Circolazione stradale, n. 412:<br />
la presunzione di concorso in pari grado di colpa posta dall’art. 2054, comma<br />
2 c.c. in caso di collisione tra veicoli – tra i quali va classificata anche la<br />
bicicletta – in mancanza di un accertamento concreto del giudice del merito<br />
delle rispettive responsabilità, non è esclusa in caso di tamponamento, cioè<br />
dalla circostanza che i veicoli procedano dalla stessa direzione, e quindi la<br />
collisione avvenga da tergo; Cass. 22 settembre 2000, n. 12524, in RFI, 2000,<br />
v. Circolazione stradale, n. 273: in tema di circolazione stradale, la<br />
presunzione di cui al secondo comma dell’art 2054 c.c. - che trova<br />
applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un’autovettura ed una<br />
bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il<br />
nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi – risulta superata quando,<br />
all’esito della valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento<br />
colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l’altro<br />
conducente sia, per verso, esattamente uniformato alle norme della<br />
circolazione ed a quelle di comune prudenza, in BONA C., cit.<br />
188<br />
Strade intese come quelle specificate dall’art. 2 del Codice della Strada<br />
(d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).<br />
189<br />
BONA C., cit.<br />
190<br />
Esse sono: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade<br />
extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di<br />
quartiere; F - Strade locali.<br />
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Cass. 29 ottobre 2001, n. 13393, in RFI, 2002, v. Assicurazione (contratto),<br />
n.110: in caso di sinistro stradale avvenuto su via pubblica (nella specie<br />
comunale), l’esistenza di un divieto di transito sulla stessa non elimina il<br />
carattere di strada pubblica, con la conseguenza che i danni prodotti dalla<br />
circolazione di un veicolo, per quanto vietata, rispondono il conducente ed il<br />
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