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Proseguiamo la disamina, valutando ora la possibile applicazione<br />
dell’art. 2054 c.c., relativo alla circolazione di veicoli. Anche questo<br />
articolo concede all’attore una posizione privilegiata dal punto di vista<br />
probatorio: sarà onere del convenuto dimostrare di aver fatto tutto il<br />
possibile per evitare il danno. Inoltre il comma 2 sancisce la regola del<br />
concorso di colpa in caso di scontro tra veicoli, fino a quando non sia<br />
dimostrata la prova contraria.<br />
Abbiamo visto che la giurisprudenza espressasi in materia sciistica<br />
appare abbastanza unitaria sulla non applicazione di tale disciplina in<br />
caso di incidenti sciistici in quanto gli sci non sono considerati dei<br />
veicoli ma semplicemente degli attrezzi atti allo spostamento delle<br />
persone in determinate condizioni 186 .<br />
Non possiamo certo sostenere questa tesi per quanto riguarda la<br />
mountain bike: essa infatti rientra tra i veicoli disciplinati dal Codice<br />
della Strada che all’art. 50 sancisce “I velocipedi sono i veicoli con due<br />
ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare,<br />
per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che<br />
si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a<br />
pedalata assistita…”.<br />
Per cui pare abbastanza evidente che in caso di scontri tra biker, la<br />
norma del codice civile più adatta per l’attribuzione della responsabilità<br />
civile pare l’art 2054 c.c., con conseguente onere probatorio in capo al<br />
soggetto investitore il quale sarà chiamato a provare la sua condotta<br />
esonerante 187 .<br />
186<br />
Cass. 1 aprile 1980, n. 2111, in Foro It, 1980, I, 1233, Cass. 30 luglio 1987,<br />
n.6603, in Arch Circolaz.<br />
187<br />
La giurisprudenza qui è costante. Tra le molte, Cass. 5 maggio 2009, n.<br />
10304, in RFI, 2009, v. Circolazione stradale, n. 331, e in AC, 2009, 902: in<br />
tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell’art.<br />
2054 c.c. – che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione<br />
un’autovettura ad una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono<br />
ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi – ha<br />
carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto<br />
accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione<br />
dell’evento dannoso; Cass. 29 settembre 2004, n. 19547, in FI, 2005, I, 2093: i<br />
ciclisti che conducono la bicicletta a mano sono assimilati ai pedoni e pertanto<br />
109<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/