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Proseguiamo la disamina, valutando ora la possibile applicazione<br />

dell’art. 2054 c.c., relativo alla circolazione di veicoli. Anche questo<br />

articolo concede all’attore una posizione privilegiata dal punto di vista<br />

probatorio: sarà onere del convenuto dimostrare di aver fatto tutto il<br />

possibile per evitare il danno. Inoltre il comma 2 sancisce la regola del<br />

concorso di colpa in caso di scontro tra veicoli, fino a quando non sia<br />

dimostrata la prova contraria.<br />

Abbiamo visto che la giurisprudenza espressasi in materia sciistica<br />

appare abbastanza unitaria sulla non applicazione di tale disciplina in<br />

caso di incidenti sciistici in quanto gli sci non sono considerati dei<br />

veicoli ma semplicemente degli attrezzi atti allo spostamento delle<br />

persone in determinate condizioni 186 .<br />

Non possiamo certo sostenere questa tesi per quanto riguarda la<br />

mountain bike: essa infatti rientra tra i veicoli disciplinati dal Codice<br />

della Strada che all’art. 50 sancisce “I velocipedi sono i veicoli con due<br />

ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare,<br />

per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che<br />

si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a<br />

pedalata assistita…”.<br />

Per cui pare abbastanza evidente che in caso di scontri tra biker, la<br />

norma del codice civile più adatta per l’attribuzione della responsabilità<br />

civile pare l’art 2054 c.c., con conseguente onere probatorio in capo al<br />

soggetto investitore il quale sarà chiamato a provare la sua condotta<br />

esonerante 187 .<br />

186<br />

Cass. 1 aprile 1980, n. 2111, in Foro It, 1980, I, 1233, Cass. 30 luglio 1987,<br />

n.6603, in Arch Circolaz.<br />

187<br />

La giurisprudenza qui è costante. Tra le molte, Cass. 5 maggio 2009, n.<br />

10304, in RFI, 2009, v. Circolazione stradale, n. 331, e in AC, 2009, 902: in<br />

tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell’art.<br />

2054 c.c. – che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione<br />

un’autovettura ad una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono<br />

ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi – ha<br />

carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto<br />

accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione<br />

dell’evento dannoso; Cass. 29 settembre 2004, n. 19547, in FI, 2005, I, 2093: i<br />

ciclisti che conducono la bicicletta a mano sono assimilati ai pedoni e pertanto<br />

109<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/

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