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Sicurezza 184 , tuttavia la giurisprudenza è praticamente unanime nel<br />

sancire che le attività pericolose non sono solamente quelle fatte<br />

rientrare in tale elenco.<br />

Confusione può inoltre sorgere in relazione alla differenza tra condotta<br />

pericolosa, che riguarda il grado di diligenza e perizia del praticante e<br />

attività pericolosa che invece considera la natura dell’attività ed il<br />

grado di efficienza dei mezzi utilizzati 185 .<br />

Sarà onere del soggetto attore quello di indicare tutti gli elementi e le<br />

prove volte ad ingenerare nell’organo giudicante il convincimento che<br />

l’attività in questione rientra tra quelle c.d. pericolose e che dunque<br />

l’articolo applicabile per la responsabilità civile sarà il 2050 c.c. e non<br />

semplicemente il 2043 c.c., con conseguente aggravio probatorio della<br />

posizione del convenuto.<br />

Ora, considerando che, scendere da pendii, sentieri e strade forestali ai<br />

100 km/h su di una bicicletta non sia una attività propriamente sicura,<br />

non credo, comunque, che si possa far rientrare l’attività di mountain<br />

biking/downhill tra le attività pericolose. Per quanto riguarda questo<br />

sport, i rischi insiti nella disciplina, derivano dalle diverse condotte dei<br />

praticanti e non dall’attività in sé. Non si sta parlando di trasporto di<br />

benzina o di nitro glicerina (che sono oggettivamente attività pericolose<br />

indipendentemente dalla condotta del trasportatore, che può rispettare<br />

tutti i limiti del codice della strada ma svolge comunque un’attività in<br />

sé pericolosa) ma si tratta semplicemente di scendere dei tracciati in<br />

sella ad una bicicletta: l’eventuale rischio di caduta o di collisione con<br />

altri fruitori della montagna, a mio parere, dipende dalla condotta dei<br />

soggetti. Spetterà a costoro adottare tutte le misure che ritengano<br />

necessarie per evitare il verificarsi di eventi dannosi.<br />

Per cui tenderei ad escludere l’applicabilità dell’art. 2050 c.c. dalle<br />

attività di mountain bike e downhill (in analogia alle regole viste per la<br />

disciplina sciistica).<br />

184<br />

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, "Approvazione del testo unico delle<br />

leggi di pubblica sicurezza."<br />

185<br />

Cass. Civ., Sez. III, 21/10/05, n. 20359, in Mass. Giur. It., 2005<br />

108<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/

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