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Sicurezza 184 , tuttavia la giurisprudenza è praticamente unanime nel<br />
sancire che le attività pericolose non sono solamente quelle fatte<br />
rientrare in tale elenco.<br />
Confusione può inoltre sorgere in relazione alla differenza tra condotta<br />
pericolosa, che riguarda il grado di diligenza e perizia del praticante e<br />
attività pericolosa che invece considera la natura dell’attività ed il<br />
grado di efficienza dei mezzi utilizzati 185 .<br />
Sarà onere del soggetto attore quello di indicare tutti gli elementi e le<br />
prove volte ad ingenerare nell’organo giudicante il convincimento che<br />
l’attività in questione rientra tra quelle c.d. pericolose e che dunque<br />
l’articolo applicabile per la responsabilità civile sarà il 2050 c.c. e non<br />
semplicemente il 2043 c.c., con conseguente aggravio probatorio della<br />
posizione del convenuto.<br />
Ora, considerando che, scendere da pendii, sentieri e strade forestali ai<br />
100 km/h su di una bicicletta non sia una attività propriamente sicura,<br />
non credo, comunque, che si possa far rientrare l’attività di mountain<br />
biking/downhill tra le attività pericolose. Per quanto riguarda questo<br />
sport, i rischi insiti nella disciplina, derivano dalle diverse condotte dei<br />
praticanti e non dall’attività in sé. Non si sta parlando di trasporto di<br />
benzina o di nitro glicerina (che sono oggettivamente attività pericolose<br />
indipendentemente dalla condotta del trasportatore, che può rispettare<br />
tutti i limiti del codice della strada ma svolge comunque un’attività in<br />
sé pericolosa) ma si tratta semplicemente di scendere dei tracciati in<br />
sella ad una bicicletta: l’eventuale rischio di caduta o di collisione con<br />
altri fruitori della montagna, a mio parere, dipende dalla condotta dei<br />
soggetti. Spetterà a costoro adottare tutte le misure che ritengano<br />
necessarie per evitare il verificarsi di eventi dannosi.<br />
Per cui tenderei ad escludere l’applicabilità dell’art. 2050 c.c. dalle<br />
attività di mountain bike e downhill (in analogia alle regole viste per la<br />
disciplina sciistica).<br />
184<br />
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, "Approvazione del testo unico delle<br />
leggi di pubblica sicurezza."<br />
185<br />
Cass. Civ., Sez. III, 21/10/05, n. 20359, in Mass. Giur. It., 2005<br />
108<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/