10.06.2013 Views

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

come extrema ratio, quando le parti non siano in grado di dimostrare la<br />

condotta in relazione alla fattispecie che si è verificata 183 .<br />

Si può affermare comunque che ad oggi, tale articolo ha valenza più<br />

teorica che pratica, vista la scarsità della sua applicazione.<br />

Quanto finora esposto corrisponde al quadro attuale relativo agli<br />

incidenti tra sciatori, i quali , come sancito all’inizio, vengono, nella<br />

stragrande maggioranza, risolti ex art. 2043 c.c., mediante<br />

l’individuazione colposa di una delle parti o di entrambe nel caso di<br />

concorso di colpa.<br />

Ciò che ci apprestiamo ad analizzare ora, è la disciplina da applicare in<br />

caso di incidenti tra biker: sarà essa sulla falsariga di quella vista per gli<br />

infortuni sugli sci oppure sarà differente?<br />

Si è notato che, in caso di collisione tra soggetti, i possibili articoli<br />

attraverso i quali la giurisprudenza può accollare il costo del danno<br />

procurato sono l’art. 2043 c.c., l’art 2050 c.c., e l’art. 2054 c.c., ed è<br />

stato inoltre evidenziato come, nella ormai affermata giurisprudenza in<br />

materia di responsabilità sciistica, la responsabilità civile venga fatta<br />

rientrare nell’art. 2043 c.c..<br />

Tuttavia non ci possiamo limitare ad applicare l’art. 2043 c.c. per<br />

analogia anche alla responsabilità civile tra biker, ma bisognerà fare una<br />

valutazione e cercare di capire se anche in questo caso la disciplina<br />

sciistica e la disciplina della mountain bike/downhill vengano a<br />

coincidere oppure no.<br />

Inizierei la trattazione con riferimento all’art. 2050 c.c. per valutare se<br />

l’attività bikeristica sia o meno una attività pericolosa. Va sottolineato<br />

che la disciplina della mountain bike (e del downhill) non rientra tra<br />

quelle qualificate come pericolose dal Testo Unico di Pubblica<br />

183<br />

Trib. <strong>Trento</strong>, 30 ottobre 2001, n.972, Tribunale di <strong>Trento</strong>, 22 luglio 1999,<br />

n.463, in IZZO U. FERRARI M., La responsabilità sciistica: banca dati di<br />

materiali normativi e giurisprudenziali, cit..<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

107

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!