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Il regime probatorio dell’art. 2050 c.c.( come quello dell’art. 2054 c.c.),<br />

giova al danneggiato: sarà infatti chi cagiona il danno a doversi attivare<br />

per dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno<br />

stesso.<br />

Tuttavia in ambito sciistico la giurisprudenza ha preferito l’applicabilità<br />

dell’art. 2043 c.c. in relazione al fatto che l’attività sciistica non è<br />

un’attività pericolosa.<br />

Si concorda sul fatto che l’art. 2050 c.c. “dovrebbe trovare applicazione<br />

quando il danno sia espressione di un pericolo legato all’ignoto<br />

scientifico-tecnologico” 176 così non è plausibile considerare l’attività<br />

sciistica come attività pericolosa facendola rientrare nello schema<br />

applicativo della norma a questa dedicata 177 .<br />

Perciò oggi in caso di incidente sciistico, generalmente, si applicano le<br />

regole sancite nell’art. 2043 c.c. e nella legge 24 dicembre 2003, n. 363.<br />

In particolare le regole dettate dalla legge 363/2003 sono contenute<br />

negli articoli:<br />

art. 9: “Velocità” integra i casi in cui vi sia eccessiva velocità dello<br />

sciatore proveniente da monte, è sempre necessario adeguare la velocità<br />

in relazione alle condizioni ambientali ed ai possibili ostacoli presenti<br />

sulla pista. L’obbligo di scendere con prudenza in capo allo sciatore a<br />

monte è molto ampio: neppure se non è provata la forte velocità esso<br />

sarà comunque chiamato a rispondere per il danno derivante<br />

dall’investimento 178 ; in tali casi però andrà valutata anche la condotta<br />

dello sciatore danneggiato, secondo l’art. 13;<br />

art. 10: “Precedenza” lo sciatore a monte ha una visuale più ampia,<br />

perciò spetterà a lui procedere con una direzione atta ad evitare<br />

collisioni con gli altri. Lo sciatore a valle dovrà cercare di mantenere<br />

una condotta idonea a consentire allo sciatore più veloce di sorpassarlo<br />

176<br />

IZZO U., La precauzione nella responsabilità civile. Analisi di un concetto<br />

sul tema del danno da contagio per via trasfusionale, 2004, Padova.<br />

177<br />

PICCIN C. , cit.<br />

178<br />

Tribunale di <strong>Trento</strong>, Sezione distaccata di Cavalese, 13 gennaio 2005, in<br />

IZZO U., FERRARI M., La responsabilità sciistica: banca dati di materiali<br />

normativi e giurisprudenziali, cit..<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

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