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Secondo l’esposizione normativa contenuta nell’art. 2043 c.c. l’onere probatorio ricade nel soggetto attore, cioè in colui che cita in giudizio la controparte , il quale, se non riesce a dimostrare la responsabilità altrui vedrà respinta la sua richiesta di risarcimento. Gli articoli 2050 c.c. e 2054 c.c. invece, prevedono un onere della prova in capo al soggetto citato in giudizio: sarà esso stesso che dovrà provare “di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”, altrimenti ex art. 2050 c.c. sarà tenuto al risarcimento e, ex art. 2054 c.c. sarà considerato colpevole in concorso di colpa, fino a quando non sia in grado di dimostrare la prova contraria. Per quanto riguarda la disciplina sciistica, oggi la giurisprudenza pare molto costante nell’applicare l’art. 2043 c.c. in caso di infortuni tra sciatori 174 . La giurisprudenza non è caduta nella tentazione di applicare gli articoli 2050 c.c. e 2054 c.c., e questo è evidenziato esplicitamente anche dalla Corte d’Appello di Trento, 29 febbraio 1992, n. 63, “posto che in caso di scontro tra sciatori si applica l’art. 2043 c.c., senza che possono trovare applicazione le presunzioni degli articoli 2050 c.c. e 2054 c.c., incombe sull’attore danneggiato l’onere di provare la colpa dell’investitore”. L’applicazione dell’art. 2043 c.c. “si rafforza ove si ritenga, con i giudici di legittimità e come dimostrano fare le corti di merito, che le norme contenute del Decalogo FIS altro non siano che la declinazione tecnica dei criteri di prudenza a cui guarda l’applicazione dell’art. 2043 c.c.” 175 La giurisprudenza ha quindi escluso la applicabilità dell’art. 2050 c.c. dalla sfera degli incidenti fra sciatori. 174 Cass. civ. Sez. III, 30-07-1987, n. 6603, App. Trento 28 giugno 1991; app. Trento 30 aprile 1992, in IZZO U., FERRARI M, (a cura di), La responsabilità sciistica: banca dati di materiali normativi e giurisprudenziali, Torino, Giappichelli, 2006, CD Rom, Tribunale di Bolzano, 7 novembre 1984, in Resp. civ., 1985. 175 CASALE E., La responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori, in La responsabilità sciistica: analisi giurisprudenziale e prospettive della comparazione, IZZO U., PASCUZZI G. (a cura di), Torino, 2006. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 104

Il regime probatorio dell’art. 2050 c.c.( come quello dell’art. 2054 c.c.), giova al danneggiato: sarà infatti chi cagiona il danno a doversi attivare per dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno stesso. Tuttavia in ambito sciistico la giurisprudenza ha preferito l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. in relazione al fatto che l’attività sciistica non è un’attività pericolosa. Si concorda sul fatto che l’art. 2050 c.c. “dovrebbe trovare applicazione quando il danno sia espressione di un pericolo legato all’ignoto scientifico-tecnologico” 176 così non è plausibile considerare l’attività sciistica come attività pericolosa facendola rientrare nello schema applicativo della norma a questa dedicata 177 . Perciò oggi in caso di incidente sciistico, generalmente, si applicano le regole sancite nell’art. 2043 c.c. e nella legge 24 dicembre 2003, n. 363. In particolare le regole dettate dalla legge 363/2003 sono contenute negli articoli: art. 9: “Velocità” integra i casi in cui vi sia eccessiva velocità dello sciatore proveniente da monte, è sempre necessario adeguare la velocità in relazione alle condizioni ambientali ed ai possibili ostacoli presenti sulla pista. L’obbligo di scendere con prudenza in capo allo sciatore a monte è molto ampio: neppure se non è provata la forte velocità esso sarà comunque chiamato a rispondere per il danno derivante dall’investimento 178 ; in tali casi però andrà valutata anche la condotta dello sciatore danneggiato, secondo l’art. 13; art. 10: “Precedenza” lo sciatore a monte ha una visuale più ampia, perciò spetterà a lui procedere con una direzione atta ad evitare collisioni con gli altri. Lo sciatore a valle dovrà cercare di mantenere una condotta idonea a consentire allo sciatore più veloce di sorpassarlo 176 IZZO U., La precauzione nella responsabilità civile. Analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusionale, 2004, Padova. 177 PICCIN C. , cit. 178 Tribunale di Trento, Sezione distaccata di Cavalese, 13 gennaio 2005, in IZZO U., FERRARI M., La responsabilità sciistica: banca dati di materiali normativi e giurisprudenziali, cit.. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 105

Secondo l’esposizione normativa contenuta nell’art. 2043 c.c. l’onere<br />

probatorio ricade nel soggetto attore, cioè in colui che cita in giudizio la<br />

controparte , il quale, se non riesce a dimostrare la responsabilità altrui<br />

vedrà respinta la sua richiesta di risarcimento.<br />

Gli articoli 2050 c.c. e 2054 c.c. invece, prevedono un onere della prova<br />

in capo al soggetto citato in giudizio: sarà esso stesso che dovrà provare<br />

“di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”, altrimenti<br />

ex art. 2050 c.c. sarà tenuto al risarcimento e, ex art. 2054 c.c. sarà<br />

considerato colpevole in concorso di colpa, fino a quando non sia in<br />

grado di dimostrare la prova contraria.<br />

Per quanto riguarda la disciplina sciistica, oggi la giurisprudenza pare<br />

molto costante nell’applicare l’art. 2043 c.c. in caso di infortuni tra<br />

sciatori 174 .<br />

La giurisprudenza non è caduta nella tentazione di applicare gli articoli<br />

2050 c.c. e 2054 c.c., e questo è evidenziato esplicitamente anche dalla<br />

Corte d’Appello di <strong>Trento</strong>, 29 febbraio 1992, n. 63, “posto che in caso<br />

di scontro tra sciatori si applica l’art. 2043 c.c., senza che possono<br />

trovare applicazione le presunzioni degli articoli 2050 c.c. e 2054 c.c.,<br />

incombe sull’attore danneggiato l’onere di provare la colpa<br />

dell’investitore”.<br />

L’applicazione dell’art. 2043 c.c. “si rafforza ove si ritenga, con i<br />

giudici di legittimità e come dimostrano fare le corti di merito, che le<br />

norme contenute del Decalogo FIS altro non siano che la declinazione<br />

tecnica dei criteri di prudenza a cui guarda l’applicazione dell’art. 2043<br />

c.c.” 175<br />

La giurisprudenza ha quindi escluso la applicabilità dell’art. 2050 c.c.<br />

dalla sfera degli incidenti fra sciatori.<br />

174<br />

Cass. civ. Sez. III, 30-07-1987, n. 6603, App. <strong>Trento</strong> 28 giugno 1991; app.<br />

<strong>Trento</strong> 30 aprile 1992, in IZZO U., FERRARI M, (a cura di), La<br />

responsabilità sciistica: banca dati di materiali normativi e giurisprudenziali,<br />

Torino, Giappichelli, 2006, CD Rom, Tribunale di Bolzano, 7 novembre 1984,<br />

in Resp. civ., 1985.<br />

175<br />

CASALE E., La responsabilità civile in caso di scontro fra sciatori, in La<br />

responsabilità sciistica: analisi giurisprudenziale e prospettive della<br />

comparazione, IZZO U., PASCUZZI G. (a cura di), Torino, 2006.<br />

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