Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

eprints.biblio.unitn.it
from eprints.biblio.unitn.it More from this publisher
10.06.2013 Views

in causa il gestore attraverso i suoi incaricati di soccorso piste se, giunti tempestivamente sul luogo siano in grado di dare una credibile ricostruzione della dinamica 168 . Altre utili prove che possono essere utilizzate dal giudice per la risoluzione della controversia sono i referti compilati dagli agenti del pronto soccorso, le fotografie scattate sui luoghi dell’incidente, che, se attendibili, costituiranno delle vere e proprie prove documentali. La dinamica di collisione all’interno di un park predisposto per la pratica del downhill risulterà perciò di difficile ricostruzione, anche maggiore rispetto a quella relativa alla disamina degli incidenti tra sciatori 169 . Per ovviare a tali problematiche, alcuni studiosi, in ambito sciistico, giunsero all’ipotesi (non sottovalutabile) di porre degli apparati di telecamere nei punti più critici delle piste, punti che saranno considerati tali in relazione al numero degli incidenti verificatisi in quei luoghi 170 . Secondo la mia visione, nei luoghi maggiormente a rischio incidente, è più opportuno (in periodo di chiusura degli impianti) progettare delle soluzioni tecniche volte ad apportare modifiche morfologiche al percorso: a volte basta veramente poco per mettere in sicurezza dei tracciati che si prestano a spiacevoli infortuni. Inoltre, tra le altre soluzioni studiate in dottrina sul piano della prevenzione, vi è la previsione di un contratto di fruizione del park di tipo nominale 171 . 168 PICCIN C. cit. 169 Le piste da sci sono spesso molto larghe ed ampie per cui è molto più probabile che dei soggetti terzi ed imparziali abbiamo visto la dinamica dell’incidente e possano testimoniare in modo del tutto distaccato ed obiettivo. I percorsi dei bike park invece, consentono molto spesso il passaggio di una sola mountain bike per volta, per cui sarà molto difficile avere testimoni che abbiano visto in modo chiaro e preciso la dinamica dell’incidente. 170 ADILARDI, La prova della responsabilità sciistica, in IZZO U., PASCUZZI G., nello stesso anche BRUCCOLERI C., La ricostruzione dell’incidente nella prassi giudiziaria. 171 IZZO U., “La responsabilità civile nella fruizione turistico-sportiva della montagna in equilibrio fra sicurezza e libertà” in IZZO U., (a cura di), “La Montagna”, collana “La Responsabilità civile e penale negli sport del 102 This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/

In tal caso, attraverso la sorveglianza fornita dagli addetti, si potranno controllare tecnologicamente i passaggi dei soggetti paganti e si potranno rintracciare lungo le zone attrezzate i soggetti che possono aver provocato l’incidente mettendosi poi alla fuga. L’attività ciclistica e, nel caso di specie, il mountain biking, rientrano tra quelle attività individuali durante le quali il contatto con altri escursionisti corrisponde ad un fattore atipico e non voluto 172 . Non è previsto infatti alcun tipo di contatto tra ciclisti e perciò quando questo avviene, immediatamente sorgono, in capo agli attori della vicenda, delle responsabilità, sia civili che penali 173 . L’incidente che potrebbe coinvolgere il biker deriva molto spesso dalla sua condotta o, da quelle degli altri soggetti che si trovino sul medesimo percorso. Il rischio di lesione, per chi accetta di praticare questa disciplina, è molto elevato. Dal punto di vista civilistico ci si trova di fronte la possibile applicazione di tre articoli volti a far rilevare la responsabilità civile del soggetto danneggiante: l’art. 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito” l’art. 2050 c.c. “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose” l’art. 2054 c.c. “Circolazione dei veicoli”. Il nocciolo della questione ricade nell’onere probatorio: chi è tenuto a dimostrare la culpa dell’altra parte? turismo” (diretta da FORNASARI G., LENTI L., IZZO U., MORANDI F.), vol. 1, Torino, 2013. 172 A differenza di sport come il calcio, l’hockey o il basket dove, per poter segnare il punto è necessario sovrastare, anche fisicamente, l’avversario. 173 Dal punto di vista penalistico, potranno realizzarsi i reati di “lesioni colpose” ex art. 590 c.p., “omicidio colposo” ex art. 589 c.p. ed in casi particolari potranno sussistere i reati di “disastro colposo” ex art. 449 c.p. in relazione all’art. 434 c.p., “omicidio plurimo” collegato all’art 589 c.p., “reato di pericolo” e, nella disciplina sciistica, il reato di “valanga colposa” ex art. 426 c.p. Per i reati di pericolo e di valanga, non rileva, dal punto di vista della sua applicazione, il fatto che si sia verificata la morte di uno o più soggetti o la loro lesione, tale reato si verifica indipendentemente da tali risultati. ROSSI S. laboratorio applicativo: Diritto degli sport di montagna, a cura di IZZO U., 2011. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 103

In tal caso, attraverso la sorveglianza fornita dagli addetti, si potranno<br />

controllare tecnologicamente i passaggi dei soggetti paganti e si<br />

potranno rintracciare lungo le zone attrezzate i soggetti che possono<br />

aver provocato l’incidente mettendosi poi alla fuga.<br />

L’attività ciclistica e, nel caso di specie, il mountain biking, rientrano<br />

tra quelle attività individuali durante le quali il contatto con altri<br />

escursionisti corrisponde ad un fattore atipico e non voluto 172 .<br />

Non è previsto infatti alcun tipo di contatto tra ciclisti e perciò quando<br />

questo avviene, immediatamente sorgono, in capo agli attori della<br />

vicenda, delle responsabilità, sia civili che penali 173 .<br />

L’incidente che potrebbe coinvolgere il biker deriva molto spesso dalla<br />

sua condotta o, da quelle degli altri soggetti che si trovino sul medesimo<br />

percorso. Il rischio di lesione, per chi accetta di praticare questa<br />

disciplina, è molto elevato.<br />

Dal punto di vista civilistico ci si trova di fronte la possibile<br />

applicazione di tre articoli volti a far rilevare la responsabilità civile del<br />

soggetto danneggiante:<br />

l’art. 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito”<br />

l’art. 2050 c.c. “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose”<br />

l’art. 2054 c.c. “Circolazione dei veicoli”.<br />

Il nocciolo della questione ricade nell’onere probatorio: chi è tenuto a<br />

dimostrare la culpa dell’altra parte?<br />

turismo” (diretta da FORNASARI G., LENTI L., IZZO U., MORANDI F.),<br />

vol. 1, Torino, 2013.<br />

172<br />

A differenza di sport come il calcio, l’hockey o il basket dove, per poter<br />

segnare il punto è necessario sovrastare, anche fisicamente, l’avversario.<br />

173<br />

Dal punto di vista penalistico, potranno realizzarsi i reati di “lesioni<br />

colpose” ex art. 590 c.p., “omicidio colposo” ex art. 589 c.p. ed in casi<br />

particolari potranno sussistere i reati di “disastro colposo” ex art. 449 c.p. in<br />

relazione all’art. 434 c.p., “omicidio plurimo” collegato all’art 589 c.p., “reato<br />

di pericolo” e, nella disciplina sciistica, il reato di “valanga colposa” ex art.<br />

426 c.p. Per i reati di pericolo e di valanga, non rileva, dal punto di vista della<br />

sua applicazione, il fatto che si sia verificata la morte di uno o più soggetti o la<br />

loro lesione, tale reato si verifica indipendentemente da tali risultati. ROSSI S.<br />

laboratorio applicativo: Diritto degli sport di montagna, a cura di IZZO U.,<br />

2011.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

103

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!