Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive
in causa il gestore attraverso i suoi incaricati di soccorso piste se, giunti tempestivamente sul luogo siano in grado di dare una credibile ricostruzione della dinamica 168 . Altre utili prove che possono essere utilizzate dal giudice per la risoluzione della controversia sono i referti compilati dagli agenti del pronto soccorso, le fotografie scattate sui luoghi dell’incidente, che, se attendibili, costituiranno delle vere e proprie prove documentali. La dinamica di collisione all’interno di un park predisposto per la pratica del downhill risulterà perciò di difficile ricostruzione, anche maggiore rispetto a quella relativa alla disamina degli incidenti tra sciatori 169 . Per ovviare a tali problematiche, alcuni studiosi, in ambito sciistico, giunsero all’ipotesi (non sottovalutabile) di porre degli apparati di telecamere nei punti più critici delle piste, punti che saranno considerati tali in relazione al numero degli incidenti verificatisi in quei luoghi 170 . Secondo la mia visione, nei luoghi maggiormente a rischio incidente, è più opportuno (in periodo di chiusura degli impianti) progettare delle soluzioni tecniche volte ad apportare modifiche morfologiche al percorso: a volte basta veramente poco per mettere in sicurezza dei tracciati che si prestano a spiacevoli infortuni. Inoltre, tra le altre soluzioni studiate in dottrina sul piano della prevenzione, vi è la previsione di un contratto di fruizione del park di tipo nominale 171 . 168 PICCIN C. cit. 169 Le piste da sci sono spesso molto larghe ed ampie per cui è molto più probabile che dei soggetti terzi ed imparziali abbiamo visto la dinamica dell’incidente e possano testimoniare in modo del tutto distaccato ed obiettivo. I percorsi dei bike park invece, consentono molto spesso il passaggio di una sola mountain bike per volta, per cui sarà molto difficile avere testimoni che abbiano visto in modo chiaro e preciso la dinamica dell’incidente. 170 ADILARDI, La prova della responsabilità sciistica, in IZZO U., PASCUZZI G., nello stesso anche BRUCCOLERI C., La ricostruzione dell’incidente nella prassi giudiziaria. 171 IZZO U., “La responsabilità civile nella fruizione turistico-sportiva della montagna in equilibrio fra sicurezza e libertà” in IZZO U., (a cura di), “La Montagna”, collana “La Responsabilità civile e penale negli sport del 102 This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/
In tal caso, attraverso la sorveglianza fornita dagli addetti, si potranno controllare tecnologicamente i passaggi dei soggetti paganti e si potranno rintracciare lungo le zone attrezzate i soggetti che possono aver provocato l’incidente mettendosi poi alla fuga. L’attività ciclistica e, nel caso di specie, il mountain biking, rientrano tra quelle attività individuali durante le quali il contatto con altri escursionisti corrisponde ad un fattore atipico e non voluto 172 . Non è previsto infatti alcun tipo di contatto tra ciclisti e perciò quando questo avviene, immediatamente sorgono, in capo agli attori della vicenda, delle responsabilità, sia civili che penali 173 . L’incidente che potrebbe coinvolgere il biker deriva molto spesso dalla sua condotta o, da quelle degli altri soggetti che si trovino sul medesimo percorso. Il rischio di lesione, per chi accetta di praticare questa disciplina, è molto elevato. Dal punto di vista civilistico ci si trova di fronte la possibile applicazione di tre articoli volti a far rilevare la responsabilità civile del soggetto danneggiante: l’art. 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito” l’art. 2050 c.c. “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose” l’art. 2054 c.c. “Circolazione dei veicoli”. Il nocciolo della questione ricade nell’onere probatorio: chi è tenuto a dimostrare la culpa dell’altra parte? turismo” (diretta da FORNASARI G., LENTI L., IZZO U., MORANDI F.), vol. 1, Torino, 2013. 172 A differenza di sport come il calcio, l’hockey o il basket dove, per poter segnare il punto è necessario sovrastare, anche fisicamente, l’avversario. 173 Dal punto di vista penalistico, potranno realizzarsi i reati di “lesioni colpose” ex art. 590 c.p., “omicidio colposo” ex art. 589 c.p. ed in casi particolari potranno sussistere i reati di “disastro colposo” ex art. 449 c.p. in relazione all’art. 434 c.p., “omicidio plurimo” collegato all’art 589 c.p., “reato di pericolo” e, nella disciplina sciistica, il reato di “valanga colposa” ex art. 426 c.p. Per i reati di pericolo e di valanga, non rileva, dal punto di vista della sua applicazione, il fatto che si sia verificata la morte di uno o più soggetti o la loro lesione, tale reato si verifica indipendentemente da tali risultati. ROSSI S. laboratorio applicativo: Diritto degli sport di montagna, a cura di IZZO U., 2011. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 103
- Page 51 and 52: troviamo le regole per ridurre il p
- Page 53 and 54: Rileva come il divieto all’utiliz
- Page 55 and 56: sarebbero per via delle loro caratt
- Page 57 and 58: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON L'AUSIL
- Page 59 and 60: La carta riporta anche i principali
- Page 61 and 62: PARTE II RESPONSABILITÀ CIVILE E R
- Page 63 and 64: L’accompagnamento in montagna è
- Page 65 and 66: dell’accompagnatore in questione
- Page 67 and 68: appositi corsi ed in seguito al sup
- Page 69 and 70: Si capisce che, applicare tale tipo
- Page 71 and 72: Va evidenziato che a livello nazion
- Page 73 and 74: istruttore nella specialità rilasc
- Page 75 and 76: iguardi del cliente, garanzia che l
- Page 77 and 78: Occorrerà una attenta valutazione
- Page 79 and 80: art. 2049 c.c., per il fatto del ma
- Page 81 and 82: Istruttore e scuola infatti sono co
- Page 83 and 84: attività pericolose 116 ), 2051 c.
- Page 85 and 86: Non si esclude inoltre un’eventua
- Page 87 and 88: 4) la manleva può essere, invece,
- Page 89 and 90: Nasce quindi la necessità di crear
- Page 91 and 92: Infine sarà necessaria una richies
- Page 93 and 94: (e più specificamente nella specie
- Page 95 and 96: il contratto. Quando stipula quel c
- Page 97 and 98: Tuttavia, come evidenziato da altra
- Page 99 and 100: Ma cosa succede se il gestore non a
- Page 101: probatorio in capo all’attore 167
- Page 105 and 106: Il regime probatorio dell’art. 20
- Page 107 and 108: come extrema ratio, quando le parti
- Page 109 and 110: Proseguiamo la disamina, valutando
- Page 111 and 112: • altra riguarda la circolazione
- Page 113 and 114: chiuse al pubblico transito non è
- Page 115 and 116: dall’altro sarà impensabile prev
- Page 117 and 118: Si tratta di un contratto non di me
- Page 119 and 120: Non va dimenticato infine che è ra
- Page 121 and 122: Questa legge pare considerare il ge
- Page 123 and 124: Infatti far ricadere la responsabil
- Page 125 and 126: aree sciabili”), avente come caus
- Page 127 and 128: tali casi sarà necessaria una valu
- Page 129 and 130: La legge 363/2003 pone un obbligo a
- Page 131 and 132: Si rende necessario ora valutare un
- Page 133 and 134: e con costi ridotti (fino a quando
- Page 135 and 136: della caccia; infine nel 2005 venne
- Page 137 and 138: connaturata, intrinseca nel modo di
- Page 139 and 140: solamente con l’immissione nel me
- Page 141 and 142: trattandosi di un fatto costitutivo
- Page 143 and 144: e dal fatto non subì perdite econo
- Page 145 and 146: L’appassionato di mountain bike e
- Page 147 and 148: che egli li ha implicitamente accet
- Page 149 and 150: “Profili assicurativi”), in mod
- Page 151 and 152: turistica, alloggio presso struttur
In tal caso, attraverso la sorveglianza fornita dagli addetti, si potranno<br />
controllare tecnologicamente i passaggi dei soggetti paganti e si<br />
potranno rintracciare lungo le zone attrezzate i soggetti che possono<br />
aver provocato l’incidente mettendosi poi alla fuga.<br />
L’attività ciclistica e, nel caso di specie, il mountain biking, rientrano<br />
tra quelle attività individuali durante le quali il contatto con altri<br />
escursionisti corrisponde ad un fattore atipico e non voluto 172 .<br />
Non è previsto infatti alcun tipo di contatto tra ciclisti e perciò quando<br />
questo avviene, immediatamente sorgono, in capo agli attori della<br />
vicenda, delle responsabilità, sia civili che penali 173 .<br />
L’incidente che potrebbe coinvolgere il biker deriva molto spesso dalla<br />
sua condotta o, da quelle degli altri soggetti che si trovino sul medesimo<br />
percorso. Il rischio di lesione, per chi accetta di praticare questa<br />
disciplina, è molto elevato.<br />
Dal punto di vista civilistico ci si trova di fronte la possibile<br />
applicazione di tre articoli volti a far rilevare la responsabilità civile del<br />
soggetto danneggiante:<br />
l’art. 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito”<br />
l’art. 2050 c.c. “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose”<br />
l’art. 2054 c.c. “Circolazione dei veicoli”.<br />
Il nocciolo della questione ricade nell’onere probatorio: chi è tenuto a<br />
dimostrare la culpa dell’altra parte?<br />
turismo” (diretta da FORNASARI G., LENTI L., IZZO U., MORANDI F.),<br />
vol. 1, Torino, 2013.<br />
172<br />
A differenza di sport come il calcio, l’hockey o il basket dove, per poter<br />
segnare il punto è necessario sovrastare, anche fisicamente, l’avversario.<br />
173<br />
Dal punto di vista penalistico, potranno realizzarsi i reati di “lesioni<br />
colpose” ex art. 590 c.p., “omicidio colposo” ex art. 589 c.p. ed in casi<br />
particolari potranno sussistere i reati di “disastro colposo” ex art. 449 c.p. in<br />
relazione all’art. 434 c.p., “omicidio plurimo” collegato all’art 589 c.p., “reato<br />
di pericolo” e, nella disciplina sciistica, il reato di “valanga colposa” ex art.<br />
426 c.p. Per i reati di pericolo e di valanga, non rileva, dal punto di vista della<br />
sua applicazione, il fatto che si sia verificata la morte di uno o più soggetti o la<br />
loro lesione, tale reato si verifica indipendentemente da tali risultati. ROSSI S.<br />
laboratorio applicativo: Diritto degli sport di montagna, a cura di IZZO U.,<br />
2011.<br />
This paper is published in the<br />
<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />
Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />
103