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maggioritario ritiene che esso corrisponda ad un contratto “atipico” il c.d. “contratto bianco” 164 . In buona sostanza, la causa, in tale negozio non è solamente il trasporto, ma anche l’attività complessiva 165 , che consiste nel poter “salire e scendere”, ovvero di “un trasporto funzionale all’attività su piste sicure” 166 . In attesa di una disciplina quadro che ponga delle regole generali in materia “bikeristica”, possiamo affermare che le regole viste per il contratto di ski-pass troveranno applicazione anche in relazione al “contratto di fruizione del bike park”, con i dovuti accorgimenti laddove si renda necessario. 2.2. Le difficoltà nella ricostruzione dell’incidente: la collisione tra biker e l’investimento di terzi a piedi Prima di addentrarsi nella materia relativa alla collisione tra i vari fruitori dei park, occorre sottolineare che anche in questo caso non sussiste ancora una esperienza giurisprudenziale che possa aiutarci ad effettuare un’ampia disamina. È nostro obiettivo porre una valutazione in relazione alla normativa che in futuro potrà essere applicata in caso di infortuni accorsi tra gli sportivi in questione. In particolare ci concentreremo sulla valutazione se, in materia “bikeristica”, debba essere applicato l’art. 2043 c.c. (applicato in giurisprudenza alle collisioni tra sciatori con onere 164 L’art. 1322 c.c. comma 2, stabilisce che “ le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”. La possibilità di stipulare contratti atipici, “consente ai privati di organizzare le proprie operazioni contrattuali nei modi più conformi alle proprie esigenze, e quindi più idonei a garantire l’efficienza della loro azione” ROPPO V., Il contratto , Giuffrè, Milano, 2001. Sono vietati quei contratti atipici che “non siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela”. Secondo tale disposizione, un contratto merita disapprovazione non in quanto socialmente indifferente, ma solo in quanto socialmente dannoso o pericoloso: cioè in quanto illecito, quindi contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. 165 VIOLA M. La responsabilità civile nell’incidente sciistico, ed. Experta Edizioni, Forlì, 2002. 166 Così si è espressa per la prima volta, la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 2216 Sez. III Civile del 15 febbraio 2001, in Danno e Resp. This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/ 100

probatorio in capo all’attore 167 ), oppure la disciplina dell’articolo 2054 c.c. (e quindi ci si accosterà alla disciplina del Codice della Strada con onere probatorio in capo al convenuto) o se infine, troverà applicazione l’art. 2050 c.c. relativo alla disciplina delle c.d. “attività pericolose”. Va innanzitutto evidenziato come, nella realtà, la ricostruzione della dinamica degli incidenti tra biker non sia particolarmente semplice: la mountain bike viene utilizzata in montagna, su terreni sdrucciolevoli, spesso su sentieri soggetti a rapidi cambiamenti e perciò è molto difficile valutare le tracce e le frenate lasciate dagli pneumatici. Inoltre, altro fattore rilevante in materia di infortuni riguarda le conoscenze tecniche dei fruitori, le loro abilità, la preparazione fisica, nonché i materiali utilizzati: le biciclette utilizzate per certe discipline sono molto particolari e devono essere periodicamente “tagliandate” e sottoposte a controlli (come si vedrà nel prossimo capitolo). La ricostruzione dell’incidente dovrà quindi vertere su elementi ulteriori in quanto è praticamente impossibile dimostrare le tracce sul terreno o le abilità di un soggetto (non essendo richiesta alcuna licenza per la guida della mountain bike). Talvolta i giudici saranno costretti a raccogliere delle testimonianze, testimonianze che spesso saranno utilizzate solamente come semplice esposizione dei fatti in quanto fornite da parenti o amici della vittima e perciò poco credibili e magari discordanti tra loro. Così, per avere delle prove chiare su cui basarsi, sarà necessario ricorrere a soggetti terzi, dei periti, che attraverso la loro esperienza sono in grado di ricostruire la dinamica, oppure potrà essere chiamato 167 Tribunale di Trento, Sezione distaccata di Cavalese, 20 febbraio 2004, n. 17 “poiché nelle fattispecie degli incidenti sciistici l’onere della prova incombe sull’attore, nel caso in cui questi non riesca a fornire la prova della colpevolezza del convenuto, il giudice deve respingere la domanda giudiziale”. Oggi per casi del genere si può utilizzare, come extrema ratio l’art. 19 della legge 363/2003 che prevede, nel caso in cui non sia possibile una ricostruzione probatoria, il concorso di colpa di colpa tra gli attori ai tempi non applicabile per il principio dell’irretroattività della legge. PICCIN C. in IZZO U., FERRARI M, (a cura di), La responsabilità sciistica: banca dati di materiali normativi e giurisprudenziali, Torino, Giappichelli, 2006, CD Rom. 101 This paper is published in the Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4150/

probatorio in capo all’attore 167 ), oppure la disciplina dell’articolo 2054<br />

c.c. (e quindi ci si accosterà alla disciplina del Codice della Strada con<br />

onere probatorio in capo al convenuto) o se infine, troverà applicazione<br />

l’art. 2050 c.c. relativo alla disciplina delle c.d. “attività pericolose”.<br />

Va innanzitutto evidenziato come, nella realtà, la ricostruzione della<br />

dinamica degli incidenti tra biker non sia particolarmente semplice: la<br />

mountain bike viene utilizzata in montagna, su terreni sdrucciolevoli,<br />

spesso su sentieri soggetti a rapidi cambiamenti e perciò è molto<br />

difficile valutare le tracce e le frenate lasciate dagli pneumatici.<br />

Inoltre, altro fattore rilevante in materia di infortuni riguarda le<br />

conoscenze tecniche dei fruitori, le loro abilità, la preparazione fisica,<br />

nonché i materiali utilizzati: le biciclette utilizzate per certe discipline<br />

sono molto particolari e devono essere periodicamente “tagliandate” e<br />

sottoposte a controlli (come si vedrà nel prossimo capitolo).<br />

La ricostruzione dell’incidente dovrà quindi vertere su elementi<br />

ulteriori in quanto è praticamente impossibile dimostrare le tracce sul<br />

terreno o le abilità di un soggetto (non essendo richiesta alcuna licenza<br />

per la guida della mountain bike).<br />

Talvolta i giudici saranno costretti a raccogliere delle testimonianze,<br />

testimonianze che spesso saranno utilizzate solamente come semplice<br />

esposizione dei fatti in quanto fornite da parenti o amici della vittima e<br />

perciò poco credibili e magari discordanti tra loro.<br />

Così, per avere delle prove chiare su cui basarsi, sarà necessario<br />

ricorrere a soggetti terzi, dei periti, che attraverso la loro esperienza<br />

sono in grado di ricostruire la dinamica, oppure potrà essere chiamato<br />

167<br />

Tribunale di <strong>Trento</strong>, Sezione distaccata di Cavalese, 20 febbraio 2004, n.<br />

17 “poiché nelle fattispecie degli incidenti sciistici l’onere della prova<br />

incombe sull’attore, nel caso in cui questi non riesca a fornire la prova della<br />

colpevolezza del convenuto, il giudice deve respingere la domanda<br />

giudiziale”. Oggi per casi del genere si può utilizzare, come extrema ratio<br />

l’art. 19 della legge 363/2003 che prevede, nel caso in cui non sia possibile<br />

una ricostruzione probatoria, il concorso di colpa di colpa tra gli attori ai tempi<br />

non applicabile per il principio dell’irretroattività della legge. PICCIN C. in<br />

IZZO U., FERRARI M, (a cura di), La responsabilità sciistica: banca dati di<br />

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