10.06.2013 Views

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

Download (1249Kb) - University of Trento Eprints archive

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

maggioritario ritiene che esso corrisponda ad un contratto “atipico” il<br />

c.d. “contratto bianco” 164 . In buona sostanza, la causa, in tale negozio<br />

non è solamente il trasporto, ma anche l’attività complessiva 165 , che<br />

consiste nel poter “salire e scendere”, ovvero di “un trasporto<br />

funzionale all’attività su piste sicure” 166 .<br />

In attesa di una disciplina quadro che ponga delle regole generali in<br />

materia “bikeristica”, possiamo affermare che le regole viste per il<br />

contratto di ski-pass troveranno applicazione anche in relazione al<br />

“contratto di fruizione del bike park”, con i dovuti accorgimenti<br />

laddove si renda necessario.<br />

2.2. Le difficoltà nella ricostruzione dell’incidente: la collisione tra<br />

biker e l’investimento di terzi a piedi<br />

Prima di addentrarsi nella materia relativa alla collisione tra i vari<br />

fruitori dei park, occorre sottolineare che anche in questo caso non<br />

sussiste ancora una esperienza giurisprudenziale che possa aiutarci ad<br />

effettuare un’ampia disamina.<br />

È nostro obiettivo porre una valutazione in relazione alla normativa che<br />

in futuro potrà essere applicata in caso di infortuni accorsi tra gli<br />

sportivi in questione. In particolare ci concentreremo sulla valutazione<br />

se, in materia “bikeristica”, debba essere applicato l’art. 2043 c.c.<br />

(applicato in giurisprudenza alle collisioni tra sciatori con onere<br />

164<br />

L’art. 1322 c.c. comma 2, stabilisce che “ le parti possono anche<br />

concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina<br />

particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela<br />

secondo l’ordinamento giuridico”. La possibilità di stipulare contratti atipici,<br />

“consente ai privati di organizzare le proprie operazioni contrattuali nei modi<br />

più conformi alle proprie esigenze, e quindi più idonei a garantire l’efficienza<br />

della loro azione” ROPPO V., Il contratto , Giuffrè, Milano, 2001. Sono<br />

vietati quei contratti atipici che “non siano diretti a realizzare interessi<br />

meritevoli di tutela”. Secondo tale disposizione, un contratto merita<br />

disapprovazione non in quanto socialmente indifferente, ma solo in quanto<br />

socialmente dannoso o pericoloso: cioè in quanto illecito, quindi contrario a<br />

norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.<br />

165<br />

VIOLA M. La responsabilità civile nell’incidente sciistico, ed. Experta<br />

Edizioni, Forlì, 2002.<br />

166<br />

Così si è espressa per la prima volta, la Suprema Corte di Cassazione nella<br />

sentenza 2216 Sez. III Civile del 15 febbraio 2001, in Danno e Resp.<br />

This paper is published in the<br />

<strong>Trento</strong> Law and Technology Research Group - Student Paper Series<br />

Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/<strong>archive</strong>/4150/<br />

100

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!