Sent. n. 597/2012 REPUBBLICAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ...

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avente ad oggetto lo stato di fatto e non già la legittimità del provvedimento che è l’oggetto del presente giudizio – quale deve essere l’esatta portata dell’accertamento da compiersi. Invero, non v’è dubbio che eventuali opere realizzate difformemente rispetto al provvedimento che abilita a costruire costituiscono eventualmente abusi edilizi, ma non possono certo incidere sulla legittimità del titolo edilizio. Peraltro, nel caso all’esame la ricorrente contesta anche una non veritiera rappresentazione dello stato dei luoghi prima dell’edificazione, quindi un elemento del permesso di costruire che viene fatto oggetto d’impugnazione, il che consente di eseguire, a tali soli fini, l’accertamento tecnico relativo. Ciò premesso, occorre procedere all’effettuazione di una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 del codice del processo amministrativo per accertare se le tavole progettuali presentate dal richiedente il permesso di costruire nel rappresentare lo stato di fatto (l’andamento del piano originario di campagna) prima dell’intervento e la quota d’imposta del fabbricato fossero o meno conformi allo stato effettivo dei luoghi. A tal fine il verificatore dovrà prendere in esame sia le tavole allegate al PII sia altri documenti rinvenibili presso l’UTC di Brione, nonché procedere a rilievi in loco. Dell’effettuazione della verificazione viene incaricato, ai sensi dell’art. 19 c.p.a., il dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Concesio arch. Riccardo Gardoni. Il verificatore dovrà depositare la propria relazione con allegata la relativa documentazione, entro il giorno 15.7.2012. il predetto presenterà altresì la nota spese relativa all’incarico ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, c.4 del c.p.a. Resta riservata al definitivo ogni ulteriore questione nel merito e sulle spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) Non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinte le eccezioni preliminari e rigettato in parte, nei sensi di cui in motivazione, il motivo di impugnazione, dispone l’effettuazione di una verificazione ex art. 66 c.p.a. (nei sensi di cui in motivazione) Rinvia per l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza del 17.10.2012. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Petruzzelli, Presidente Sergio Conti, Consigliere, Estensore Carmine Russo, Primo Referendario L'ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/04/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) IL PRESIDENTE

avente ad oggetto lo stato di fatto e non già la legittimità del provvedimento che è l’oggetto del<br />

presente giudizio – quale deve essere l’esatta portata dell’accertamento da compiersi.<br />

Invero, non v’è dubbio che eventuali opere realizzate difformemente rispetto al provvedimento che<br />

abilita a costruire costituiscono eventualmente abusi edilizi, ma non possono certo incidere sulla<br />

legittimità del titolo edilizio. Peraltro, nel caso all’esame la ricorrente contesta anche una non<br />

veritiera rappresentazione dello stato dei luoghi prima dell’edificazione, quindi un elemento del<br />

permesso di costruire che viene fatto oggetto d’impugnazione, il che consente di eseguire, a tali soli<br />

fini, l’accertamento tecnico relativo.<br />

Ciò premesso, occorre procedere all’effettuazione di una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66<br />

del codice del processo amministrativo per accertare se le tavole progettuali presentate dal<br />

richiedente il permesso di costruire nel rappresentare lo stato di fatto (l’andamento del piano<br />

originario di campagna) prima dell’intervento e la quota d’imposta del fabbricato fossero o meno<br />

conformi allo stato effettivo dei luoghi. A tal fine il verificatore dovrà prendere in esame sia le<br />

tavole allegate al PII sia altri documenti rinvenibili presso l’UTC di Brione, nonché procedere a<br />

rilievi in loco.<br />

Dell’effettuazione della verificazione viene incaricato, ai sensi dell’art. 19 c.p.a., il dirigente<br />

dell’Ufficio tecnico del Comune di Concesio arch. Riccardo Gardoni.<br />

Il verificatore dovrà depositare la propria relazione con allegata la relativa documentazione, entro il<br />

giorno 15.7.<strong>2012</strong>. il predetto presenterà altresì la nota spese relativa all’incarico ai sensi di quanto<br />

previsto dall’art. 66, c.4 del c.p.a.<br />

Resta riservata al definitivo ogni ulteriore questione nel merito e sulle spese.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione<br />

Prima) Non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinte le<br />

eccezioni preliminari e rigettato in parte, nei sensi di cui in motivazione, il motivo di impugnazione,<br />

dispone l’effettuazione di una verificazione ex art. 66 c.p.a. (nei sensi di cui in motivazione)<br />

Rinvia per l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza del 17.10.<strong>2012</strong>.<br />

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.<br />

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 marzo <strong>2012</strong> con l'intervento dei<br />

magistrati:<br />

Giuseppe Petruzzelli, Presidente<br />

Sergio Conti, Consigliere, Estensore<br />

Carmine Russo, Primo Referendario<br />

L'ESTENSORE<br />

DEPOSITATA <strong>IN</strong> SEGRETERIA<br />

Il 10/04/<strong>2012</strong><br />

IL SEGRETARIO<br />

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />

IL PRESIDENTE

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