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Sent. n. 597/2012 REPUBBLICAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ...

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In data 29.4.2011 si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Brione, chiedendo il rigetto del<br />

gravame, contestando le argomentazioni in fatto ed in diritto svolte dalla ricorrente e producendo<br />

documentazione.<br />

Il 6.5.2011 il controinteressato ha depositato documenti e memoria con la quale eccepisce la<br />

carenza di interesse a ricorrere della I.S.A. Idrosanitaria S.P.A., l’inammissibilità dell’impugnativa<br />

della SCIA e l’infondatezza delle doglianze articolate.<br />

Alla Camera di consiglio dell’11.5.2011 (ord. N. 480/11) la Sezione ha respinto la domanda<br />

incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, rilevando che, essendo i lavori di<br />

costruzione giunti alla realizzazione del tetto, non vi era più la possibilità di un intervento inibitorio.<br />

In data 7.6.2011 la ricorrente ha depositato istanza istruttoria, chiedendo la nomina di un<br />

verificatore per determinare se vi sia stato o meno riporto di terreno.<br />

Il 24.1.<strong>2012</strong> il controinteressato ha depositato documenti.<br />

In vista della pubblica udienza le parti hanno depositato scritti difensivi con i quali hanno illustrato<br />

le rispettive posizioni.<br />

Alla pubblica udienza del 7.3.<strong>2012</strong> il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />

DIRITTO<br />

Con il ricorso all’esame, I.S.A. Idrosanitaria S.P.A. impugna il permesso di costruire rilasciato dal<br />

Comune di Brione a favore di Giuseppe Rossini per la realizzazione di un nuovo edificio<br />

monofamiliare in località Croce, nonché le successive segnalazioni certificata di inizio attività in<br />

variante del 17.12.2010 e del 21.1.2011.<br />

In punto di fatto, la ricorrente rappresenta:<br />

1) di essere stata l’originaria proprietaria (unica) di un terreno in comune di Brione oggetto del<br />

piano integrato denominato Aquilini, approvato dall'Amministrazione comunale e in relazione al<br />

quale venne stipulata la convenzione n. 39707 rep.notaio Carini in data 21.7.2008;<br />

2) che nessuna norma specifica del piano integrato d’ intervento stabiliva l'altezza massima, ma le<br />

tavole del piano attuativo approvato riportavano costruzioni con altezza di scala di metri 3 per<br />

ciascun piano quindi con altezza massima di 6 m.<br />

3) di aver venduto, con atto del 22.1.2010, a Rossini Giuseppe la proprietà di un'area edificabile<br />

facente parte del piano integrato aquilini contraddistinta come "lotto 10" con volumetria di<br />

competenza di mc. 790,27;<br />

4) di essere proprietaria di altri lotti della lottizzazione suddetta, tra cui quello confinante alla<br />

proprietà del Rossini, e di essere quindi danneggiata dal mancato rispetto, con l’impugnato<br />

permesso, dell'altezza massima, in quanto viene compromessa la visuale, creata una servitù di<br />

veduta sul fondo e diminuito il soleggiamento;<br />

5) di aver inviato, il 31.1.2011, all'amministrazione comunale una richiesta di riesame,<br />

evidenziando che l'altezza massima consentita dalle norme del piano integrato d’ intervento era di 2<br />

piani fuori terra e di m. 6 di altezza e che non avrebbe potuto trovare applicazione la diversa<br />

normativa del PRG (che prevede l'altezza massima fino a metri 7,50), essendo la disciplina del<br />

piano integrato Aquilini più restrittiva rispetto a quella del PRG.<br />

6) che - dopo un sollecito del proprio legale (con raccomandata in data 9.2.2011) - interveniva in<br />

data 21.3.2011 la nota dell'architetto Daniela Confortini, dell'Ufficio tecnico comunale, con cui si<br />

afferma che il PII è stato approvato in variante al PRG, sicché ad esso deve trovare applicazione<br />

l’art. 21 delle NTA che fissa l’altezza massima in m. 7,5.<br />

Con unico, articolato, motivo di ricorso I.S.A. Idrosanitaria S.P.A. sostiene l’illegittimità del<br />

rilascio del permesso sulla base delle seguenti considerazioni:<br />

a) l’art. 21 delle NTA non può trovare applicazione al PII Aquilini per un duplice ordine di<br />

considerazioni:<br />

a1) perché la norma suddetta fa riferimento ad un elenco tassativo di lottizzazioni fra le quali non è<br />

ricompresa quella Aquilini;

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