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a far sì che le valutazioni dell’amministrazione si<br />
formino correttamente e nella pienezza degli apporti<br />
istruttori e partecipativi.<br />
Va inoltre detto che nella specifica materia di<br />
cui si tratta un’attività valutativa da parte del giudice<br />
amministrativo sostitutiva - o correttiva - di<br />
quella operata dall’amministrazione sarebbe - oltreché<br />
contraria ai principi fondamentali del nostro<br />
ordinamento - particolarmente inopportuna, poiché<br />
nello specifico si tratta di valutazioni certamente<br />
tecniche ma con connotazioni in qualche misura<br />
commerciali, trattandosi - come si è già detto - di<br />
considerare tutti i profili di convenienza dell’offerta<br />
e di soppesare l’opportunità di addivenire alla formazione<br />
di un vincolo contrattuale con un concorrente<br />
che abbia presentato un’offerta che dev’essere<br />
certamente conveniente ma altresì seria e affidabile.<br />
Le conseguenze risarcitorie sul caso deciso<br />
Come emerge dalla succinta descrizione della<br />
causa sopra operata, la ricorrente si sarebbe aggiudicata<br />
la gara in questione se non fosse stata - illegittimamente<br />
- esclusa per anomalia dell’offerta. O<br />
meglio, sarebbe stata dichiarata aggiudicataria se, ripetendo<br />
le valutazioni in osservanza del corretto<br />
procedimento, la commissione avesse poi formulato<br />
un giudizio di congruità dell’offerta. E, come si è visto,<br />
il Consiglio di Stato ha ritenuto che non fosse<br />
affatto da escludere che la verifica, se correttamente<br />
condotta, potesse concludersi in senso favorevole<br />
alla ricorrente.<br />
Tuttavia, la dichiarata impossibilità da parte del<br />
giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni<br />
operate dalla commissione sull’anomalia dell’offerta<br />
impediva al Consiglio di Stato di pronunciarsi con<br />
certezza sulla congruità dell’offerta della ricorrente<br />
e perciò sulla spettanza o meno dell’aggiudicazione<br />
a quest’ultima. Pertanto, risultando ormai già realizzata<br />
l’opera e dovendo limitare la pronuncia risarcitoria<br />
al solo equivalente monetario, occorreva stabilire<br />
se andasse risarcito l’utile per la mancata aggiudicazione<br />
- ciò che presupponeva però il giudizio<br />
prognostico favorevole sulla congruità dell’offerta -<br />
o la sola chance di aggiudicazione, o altro.<br />
Né il Consiglio di Stato, nella impossibilità di<br />
sostituirsi all’amministrazione, ha ritenuto di poter<br />
affidare a questa un riesame virtuale dell’anomalia<br />
dell’offerta della ricorrente. Infatti, il Collegio ha<br />
ritenuto che la pendenza della domanda risarcitoria<br />
formulata dalla ricorrente pregiudicasse in radice<br />
l’imparzialità di un suo nuovo pronunciamento,<br />
Amministrativa<br />
Giurisprudenza<br />
che sarebbe stato inevitabilmente condizionato dalla<br />
tentazione di dichiarare nuovamente incongrua<br />
l’offerta per evitare la condanna risarcitoria.<br />
La questione riecheggia problematiche recentemente<br />
affrontate e decise dall’Adunanza Plenaria<br />
del Consiglio di Stato con la sentenza 26 luglio<br />
2012, n. 30.<br />
Con questa fondamentale pronuncia l’Adunanza<br />
Plenaria, contemperando i princìpi di continuità<br />
delle operazioni e di contestualità delle valutazioni,<br />
il principio del mantenimento della segretezza delle<br />
offerte economiche sino all’esaurimento delle valutazioni<br />
tecniche, il principio di obiettività e imparzialità<br />
dell’azione amministrativa e quello della conservazione<br />
degli atti giuridici, della economicità ed<br />
efficienza, ha affermato il seguente principio: «Nella<br />
gara per l’affidamento di contratti pubblici l’interesse<br />
fatto valere dal ricorrente che impugna la sua<br />
esclusione è volto a concorrere per l’aggiudicazione<br />
nella stessa gara; pertanto, anche nel caso dell’offerta<br />
economicamente più vantaggiosa, in presenza<br />
del giudicato di annullamento dell’esclusione stessa<br />
sopravvenuto alla formazione della graduatoria, il<br />
rinnovo degli atti deve consistere nella sola valutazione<br />
dell’offerta illegittimamente pretermessa, da<br />
effettuarsi ad opera della medesima commissione<br />
preposta alla procedura».<br />
In altre parole, il supremo consesso giurisdizionale<br />
amministrativo, affermando la possibilità di procedere<br />
a valutazioni postume parziali nonostante la<br />
già acquisita conoscenza (e valutazione) delle altre<br />
offerte e perciò nonostante la consapevolezza delle<br />
conseguenze concrete che dette nuove valutazioni<br />
avrebbero sulla graduatoria di gara, ha ritenuto che<br />
la rete di riferimenti e di vincoli gravanti sulla<br />
commissione (costituiti dalla cristallizzazione delle<br />
offerte dei concorrenti, dai criteri di valutazione fissati<br />
nella lex specialis e dai metodi in concreto già<br />
seguiti dalla commissione nelle altre valutazioni in<br />
precedenza operate e ‘‘conservate’’) e la possibilità -<br />
comunque - di sottoporre dette valutazioni postume<br />
a ulteriore sindacato giurisdizionale ‘‘particolarmente<br />
stringente’’ circa l’effettivo rispetto della par condicio<br />
tra il soggetto ‘‘rivalutato’’ e quelli in precedenza<br />
già valutati, consentano di procedere a tali<br />
valutazioni postume o anche virtuali senza ledere i<br />
contrapposti principi di imparzialità sopra ricordati<br />
(33).<br />
Nota:<br />
(33) In senso conforme, si veda Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo<br />
2012, n. 1332, che ha affermato prima ancora della Plenaria che<br />
«nelle gare d’appalto improntate al criterio dell’offerta economi-<br />
(segue)<br />
Urbanistica e appalti 3/2013 349