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a far sì che le valutazioni dell’amministrazione si<br />

formino correttamente e nella pienezza degli apporti<br />

istruttori e partecipativi.<br />

Va inoltre detto che nella specifica materia di<br />

cui si tratta un’attività valutativa da parte del giudice<br />

amministrativo sostitutiva - o correttiva - di<br />

quella operata dall’amministrazione sarebbe - oltreché<br />

contraria ai principi fondamentali del nostro<br />

ordinamento - particolarmente inopportuna, poiché<br />

nello specifico si tratta di valutazioni certamente<br />

tecniche ma con connotazioni in qualche misura<br />

commerciali, trattandosi - come si è già detto - di<br />

considerare tutti i profili di convenienza dell’offerta<br />

e di soppesare l’opportunità di addivenire alla formazione<br />

di un vincolo contrattuale con un concorrente<br />

che abbia presentato un’offerta che dev’essere<br />

certamente conveniente ma altresì seria e affidabile.<br />

Le conseguenze risarcitorie sul caso deciso<br />

Come emerge dalla succinta descrizione della<br />

causa sopra operata, la ricorrente si sarebbe aggiudicata<br />

la gara in questione se non fosse stata - illegittimamente<br />

- esclusa per anomalia dell’offerta. O<br />

meglio, sarebbe stata dichiarata aggiudicataria se, ripetendo<br />

le valutazioni in osservanza del corretto<br />

procedimento, la commissione avesse poi formulato<br />

un giudizio di congruità dell’offerta. E, come si è visto,<br />

il Consiglio di Stato ha ritenuto che non fosse<br />

affatto da escludere che la verifica, se correttamente<br />

condotta, potesse concludersi in senso favorevole<br />

alla ricorrente.<br />

Tuttavia, la dichiarata impossibilità da parte del<br />

giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni<br />

operate dalla commissione sull’anomalia dell’offerta<br />

impediva al Consiglio di Stato di pronunciarsi con<br />

certezza sulla congruità dell’offerta della ricorrente<br />

e perciò sulla spettanza o meno dell’aggiudicazione<br />

a quest’ultima. Pertanto, risultando ormai già realizzata<br />

l’opera e dovendo limitare la pronuncia risarcitoria<br />

al solo equivalente monetario, occorreva stabilire<br />

se andasse risarcito l’utile per la mancata aggiudicazione<br />

- ciò che presupponeva però il giudizio<br />

prognostico favorevole sulla congruità dell’offerta -<br />

o la sola chance di aggiudicazione, o altro.<br />

Né il Consiglio di Stato, nella impossibilità di<br />

sostituirsi all’amministrazione, ha ritenuto di poter<br />

affidare a questa un riesame virtuale dell’anomalia<br />

dell’offerta della ricorrente. Infatti, il Collegio ha<br />

ritenuto che la pendenza della domanda risarcitoria<br />

formulata dalla ricorrente pregiudicasse in radice<br />

l’imparzialità di un suo nuovo pronunciamento,<br />

Amministrativa<br />

Giurisprudenza<br />

che sarebbe stato inevitabilmente condizionato dalla<br />

tentazione di dichiarare nuovamente incongrua<br />

l’offerta per evitare la condanna risarcitoria.<br />

La questione riecheggia problematiche recentemente<br />

affrontate e decise dall’Adunanza Plenaria<br />

del Consiglio di Stato con la sentenza 26 luglio<br />

2012, n. 30.<br />

Con questa fondamentale pronuncia l’Adunanza<br />

Plenaria, contemperando i princìpi di continuità<br />

delle operazioni e di contestualità delle valutazioni,<br />

il principio del mantenimento della segretezza delle<br />

offerte economiche sino all’esaurimento delle valutazioni<br />

tecniche, il principio di obiettività e imparzialità<br />

dell’azione amministrativa e quello della conservazione<br />

degli atti giuridici, della economicità ed<br />

efficienza, ha affermato il seguente principio: «Nella<br />

gara per l’affidamento di contratti pubblici l’interesse<br />

fatto valere dal ricorrente che impugna la sua<br />

esclusione è volto a concorrere per l’aggiudicazione<br />

nella stessa gara; pertanto, anche nel caso dell’offerta<br />

economicamente più vantaggiosa, in presenza<br />

del giudicato di annullamento dell’esclusione stessa<br />

sopravvenuto alla formazione della graduatoria, il<br />

rinnovo degli atti deve consistere nella sola valutazione<br />

dell’offerta illegittimamente pretermessa, da<br />

effettuarsi ad opera della medesima commissione<br />

preposta alla procedura».<br />

In altre parole, il supremo consesso giurisdizionale<br />

amministrativo, affermando la possibilità di procedere<br />

a valutazioni postume parziali nonostante la<br />

già acquisita conoscenza (e valutazione) delle altre<br />

offerte e perciò nonostante la consapevolezza delle<br />

conseguenze concrete che dette nuove valutazioni<br />

avrebbero sulla graduatoria di gara, ha ritenuto che<br />

la rete di riferimenti e di vincoli gravanti sulla<br />

commissione (costituiti dalla cristallizzazione delle<br />

offerte dei concorrenti, dai criteri di valutazione fissati<br />

nella lex specialis e dai metodi in concreto già<br />

seguiti dalla commissione nelle altre valutazioni in<br />

precedenza operate e ‘‘conservate’’) e la possibilità -<br />

comunque - di sottoporre dette valutazioni postume<br />

a ulteriore sindacato giurisdizionale ‘‘particolarmente<br />

stringente’’ circa l’effettivo rispetto della par condicio<br />

tra il soggetto ‘‘rivalutato’’ e quelli in precedenza<br />

già valutati, consentano di procedere a tali<br />

valutazioni postume o anche virtuali senza ledere i<br />

contrapposti principi di imparzialità sopra ricordati<br />

(33).<br />

Nota:<br />

(33) In senso conforme, si veda Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo<br />

2012, n. 1332, che ha affermato prima ancora della Plenaria che<br />

«nelle gare d’appalto improntate al criterio dell’offerta economi-<br />

(segue)<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 349

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