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Amministrativa<br />

Giurisprudenza<br />

zionalità amministrativa), venendo in rilievo non<br />

tanto genericamente scelte e valutazioni di opportunità<br />

dirette alla individuazione delle soluzioni più<br />

utili al perseguimento del pubblico interesse, bensì<br />

analisi su elementi e questioni di natura tecnica,<br />

ancorché potenzialmente connotate, su alcuni profili,<br />

di ampi magrini di opinabilità (24).<br />

Al riguardo, si è anche osservato che «la discrezionalità<br />

tecnica non è altro che un momento dell’esercizio<br />

del potere discrezionale amministrativo.<br />

La discrezionalità amministrativa è ponderazione di<br />

interessi, valutazione dell’interesse pubblico, ma<br />

presuppone l’accertamento del fatto e del rilievo<br />

del fatto rispetto all’interesse da tutelare. La norma<br />

tecnica può essere applicata per accertare l’esistenza<br />

o l’inesistenza di un fatto, per ritenere soddisfacente<br />

o meno una certa motivazione che abbia fatto riferimento<br />

ad una norma tecnica (in un provvedimento<br />

amministrativo) rispetto all’interesse pubblico<br />

oppure per apprezzare direttamente l’effettiva<br />

idoneità di una certo assetto di interessi a soddisfare<br />

l’interesse pubblico. In questo ultimo senso la norma<br />

tecnica è applicata in un ambito che appartiene<br />

al puro merito amministrativo ed è l’ambito nel<br />

quale la rinnovazione del giudizio tecnico nel processo<br />

amministrativo si risolverebbe in una impropria<br />

sostituzione del giudice all’amministrazione.<br />

Ciò che si deve evidenziare è che la discrezionalità<br />

tecnica è divenuta sindacabile poiché l’opinabilità<br />

è diversa dall’opportunità, ma senza che il giudice<br />

possa sostituire il proprio apprezzamento (o quello<br />

del consulente tecnico) all’apprezzamento opinabile<br />

dell’amministrazione: il controllo dell’iter logico seguito<br />

dal provvedimento si può spingere fino a controllare<br />

l’attendibilità delle valutazioni tecniche effettuate<br />

dall’amministrazione, non certo a sostituirsi<br />

all’apprezzamento dell’amministrazione e, conseguentemente,<br />

ad ignorare che, nel campo dell’applicazione<br />

delle norme tecniche, occorre permanentemente<br />

distinguere - con rigore - fra legittimità e<br />

merito» (25).<br />

Come ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza<br />

in commento, dinanzi all’esercizio della discrezionalità<br />

tecnica il giudice «può intervenire soltanto<br />

in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di<br />

errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni<br />

abnormi o affette da errori di fatto (Cons.<br />

Stato, sez. V, 18 agosto 2010, n. 5848; 23 novembre<br />

2010, n. 8148; 22 febbraio 2011, n. 1090)»;<br />

mentre in alcun modo può sostituirsi all’amministrazione,<br />

operando il giudizio riservato a questa<br />

(26). Peraltro, le Sezioni Unite della Cassazione<br />

hanno chiarito che, attenendosi a questi limiti, ed<br />

eventualmente anche fondando una propria valutazione<br />

in detti termini a seguito di espletamento di<br />

una CTU (27), il giudice amministrativo non esercita<br />

la sua giurisdizione nella sfera riservata all’amministrazione,<br />

non attenendo tale controllo al merito<br />

dell’azione amministrativa bensì al sindacato<br />

sulla discrezionalità tecnica, e perciò in questi casi<br />

non è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale<br />

censurabile in Cassazione (28). Nella giurisprudenza<br />

amministrativa si sono infatti registrate<br />

significative aperture sulla possibilità di affidare a<br />

una CTU l’accertamento di elementi chiave del<br />

giudizio di anomalia, quali i criteri in base ai quali<br />

è stato determinato il valore di giustificazione utilizzato<br />

dall’amministrazione, l’esame delle giustificazioni,<br />

l’utile d’impresa, le spese generali (29); e si è<br />

inoltre osservato, che, «tramontata l’equazione discrezionalità<br />

tecnica - merito insindacabile a partire<br />

dalla sentenza n. 601/99 della IV Sezione del Consiglio<br />

di Stato, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti<br />

tecnici della p.a. può oggi svolgersi in<br />

base non al mero controllo formale ed estrinseco<br />

dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa,<br />

bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle<br />

operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza<br />

quanto a criterio tecnico ed a procedimento<br />

applicativo, potendo il giudice utilizzare per tale<br />

controllo sia il tradizionale strumento della verificazione,<br />

che la CTU» (30).<br />

Nel ragionamento sotteso alla motivazione della<br />

sentenza in commento, però, non potendo il giudice<br />

procedere alla integrale ripetizione delle operazioni<br />

valutative compiute dall’amministrazione<br />

(31), «ciò comportando un’inammissibile violazione<br />

del principio di separazione dei poteri» (32),<br />

la soglia della tutela va necessariamente anticipata<br />

alle garanzie procedimentali, quale strumento utile<br />

Note:<br />

(24) Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2001, n. 6217.<br />

(25) Cons. Stato, sez. VI, 6 agosto 2002, n. 4094.<br />

(26) Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3862. Il principio è<br />

stato peraltro da ultimo richiamato anche da Cons. Stato, Ad.<br />

Plen., n. 36/2012 cit.<br />

(27) Così nel caso deciso dalla Cassazione, Sez. Un., con ordinanza<br />

10 agosto 2011, n. 17143.<br />

(28) Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2005, n. 28265.<br />

(29) Cons. Stato, sez. VI, ord. 14 febbraio 2006, n. 904.<br />

(30) Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2006, n. 6608.<br />

(31) Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2012, n. 5703; idem, sez.<br />

VI, 7 settembre 2012, n. 4744; sez. V, 18 settembre 2008, n.<br />

4494.<br />

(32) Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3769.<br />

348 Urbanistica e appalti 3/2013

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