Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia
Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia
Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Amministrativa<br />
Giurisprudenza<br />
zionalità amministrativa), venendo in rilievo non<br />
tanto genericamente scelte e valutazioni di opportunità<br />
dirette alla individuazione delle soluzioni più<br />
utili al perseguimento del pubblico interesse, bensì<br />
analisi su elementi e questioni di natura tecnica,<br />
ancorché potenzialmente connotate, su alcuni profili,<br />
di ampi magrini di opinabilità (24).<br />
Al riguardo, si è anche osservato che «la discrezionalità<br />
tecnica non è altro che un momento dell’esercizio<br />
del potere discrezionale amministrativo.<br />
La discrezionalità amministrativa è ponderazione di<br />
interessi, valutazione dell’interesse pubblico, ma<br />
presuppone l’accertamento del fatto e del rilievo<br />
del fatto rispetto all’interesse da tutelare. La norma<br />
tecnica può essere applicata per accertare l’esistenza<br />
o l’inesistenza di un fatto, per ritenere soddisfacente<br />
o meno una certa motivazione che abbia fatto riferimento<br />
ad una norma tecnica (in un provvedimento<br />
amministrativo) rispetto all’interesse pubblico<br />
oppure per apprezzare direttamente l’effettiva<br />
idoneità di una certo assetto di interessi a soddisfare<br />
l’interesse pubblico. In questo ultimo senso la norma<br />
tecnica è applicata in un ambito che appartiene<br />
al puro merito amministrativo ed è l’ambito nel<br />
quale la rinnovazione del giudizio tecnico nel processo<br />
amministrativo si risolverebbe in una impropria<br />
sostituzione del giudice all’amministrazione.<br />
Ciò che si deve evidenziare è che la discrezionalità<br />
tecnica è divenuta sindacabile poiché l’opinabilità<br />
è diversa dall’opportunità, ma senza che il giudice<br />
possa sostituire il proprio apprezzamento (o quello<br />
del consulente tecnico) all’apprezzamento opinabile<br />
dell’amministrazione: il controllo dell’iter logico seguito<br />
dal provvedimento si può spingere fino a controllare<br />
l’attendibilità delle valutazioni tecniche effettuate<br />
dall’amministrazione, non certo a sostituirsi<br />
all’apprezzamento dell’amministrazione e, conseguentemente,<br />
ad ignorare che, nel campo dell’applicazione<br />
delle norme tecniche, occorre permanentemente<br />
distinguere - con rigore - fra legittimità e<br />
merito» (25).<br />
Come ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza<br />
in commento, dinanzi all’esercizio della discrezionalità<br />
tecnica il giudice «può intervenire soltanto<br />
in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di<br />
errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni<br />
abnormi o affette da errori di fatto (Cons.<br />
Stato, sez. V, 18 agosto 2010, n. 5848; 23 novembre<br />
2010, n. 8148; 22 febbraio 2011, n. 1090)»;<br />
mentre in alcun modo può sostituirsi all’amministrazione,<br />
operando il giudizio riservato a questa<br />
(26). Peraltro, le Sezioni Unite della Cassazione<br />
hanno chiarito che, attenendosi a questi limiti, ed<br />
eventualmente anche fondando una propria valutazione<br />
in detti termini a seguito di espletamento di<br />
una CTU (27), il giudice amministrativo non esercita<br />
la sua giurisdizione nella sfera riservata all’amministrazione,<br />
non attenendo tale controllo al merito<br />
dell’azione amministrativa bensì al sindacato<br />
sulla discrezionalità tecnica, e perciò in questi casi<br />
non è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale<br />
censurabile in Cassazione (28). Nella giurisprudenza<br />
amministrativa si sono infatti registrate<br />
significative aperture sulla possibilità di affidare a<br />
una CTU l’accertamento di elementi chiave del<br />
giudizio di anomalia, quali i criteri in base ai quali<br />
è stato determinato il valore di giustificazione utilizzato<br />
dall’amministrazione, l’esame delle giustificazioni,<br />
l’utile d’impresa, le spese generali (29); e si è<br />
inoltre osservato, che, «tramontata l’equazione discrezionalità<br />
tecnica - merito insindacabile a partire<br />
dalla sentenza n. 601/99 della IV Sezione del Consiglio<br />
di Stato, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti<br />
tecnici della p.a. può oggi svolgersi in<br />
base non al mero controllo formale ed estrinseco<br />
dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa,<br />
bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle<br />
operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza<br />
quanto a criterio tecnico ed a procedimento<br />
applicativo, potendo il giudice utilizzare per tale<br />
controllo sia il tradizionale strumento della verificazione,<br />
che la CTU» (30).<br />
Nel ragionamento sotteso alla motivazione della<br />
sentenza in commento, però, non potendo il giudice<br />
procedere alla integrale ripetizione delle operazioni<br />
valutative compiute dall’amministrazione<br />
(31), «ciò comportando un’inammissibile violazione<br />
del principio di separazione dei poteri» (32),<br />
la soglia della tutela va necessariamente anticipata<br />
alle garanzie procedimentali, quale strumento utile<br />
Note:<br />
(24) Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2001, n. 6217.<br />
(25) Cons. Stato, sez. VI, 6 agosto 2002, n. 4094.<br />
(26) Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3862. Il principio è<br />
stato peraltro da ultimo richiamato anche da Cons. Stato, Ad.<br />
Plen., n. 36/2012 cit.<br />
(27) Così nel caso deciso dalla Cassazione, Sez. Un., con ordinanza<br />
10 agosto 2011, n. 17143.<br />
(28) Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2005, n. 28265.<br />
(29) Cons. Stato, sez. VI, ord. 14 febbraio 2006, n. 904.<br />
(30) Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2006, n. 6608.<br />
(31) Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2012, n. 5703; idem, sez.<br />
VI, 7 settembre 2012, n. 4744; sez. V, 18 settembre 2008, n.<br />
4494.<br />
(32) Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3769.<br />
348 Urbanistica e appalti 3/2013