09.06.2013 Views

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

dell’offerta sospettata di anomalia che abbiano concretamente<br />

dato luogo a dubbi da parte sua e di valutare<br />

successivamente questa offerta in relazione alle<br />

giustificazioni fornite dall’offerente interessato in<br />

risposta a tale richiesta» (18). Ciò non toglie, peraltro,<br />

che se il concorrente ritiene di giustificare i<br />

punti deboli della propria offerta richiamando voci<br />

o adducendo elementi diversi da quelli considerati<br />

nelle richieste della stazione appaltante, è suo preciso<br />

onere farlo, e non può addebitare all’amministrazione<br />

di non aver richiamato o suggerito lei detti argomenti<br />

nelle richieste di giustificazioni (19).<br />

Normalmente, nel procedimento di verifica, la<br />

stazione appaltante chiede per iscritto all’offerente<br />

(ovvero agli offerenti, se siano più d’uno quelli sospetti<br />

d’anomalia ed intenda procedere all’esame<br />

contemporaneo ai sensi del secondo periodo del<br />

comma 7) le giustificazioni dell’offerta, e le esamina.<br />

Può darsi - anzi, dovrebbe senz’altro essere così<br />

- che in questa prima fase (richiesta di giustificazioni)<br />

la stazione appaltante (o la commissione ad<br />

hoc) già evidenzi specifici profili di inaffidabilità<br />

dell’offerta, ma ciò non è affatto scontato (20), anche<br />

perché il campo d’indagine potrebbe essere<br />

molto ampio, a seconda delle caratteristiche dell’appalto<br />

e della molteplicità delle voci delle prestazioni<br />

o dei costi.<br />

A questo punto, se l’esame delle giustificazioni<br />

non è immediatamente ritenuto persuasivo in ordine<br />

all’affidabilità dell’offerta, è necessario che la<br />

stazione appaltante segnali al concorrente gli specifici<br />

punti critici ancora da approfondire, e che lo<br />

faccia in questa fase, con la richiesta delle precisazioni,<br />

prima di convocare il concorrente per la terza<br />

fase dell’audizione, sia perché in questo modo fornisce<br />

al concorrente una ulteriore chance di definire<br />

la questione in senso a sé favorevole, sia perché lo<br />

mette in condizione di prepararsi adeguatamente -<br />

e sugli specifici punti critici - per quella che è l’ultima<br />

sua possibilità di salvezza, data dalla convocazione<br />

in audizione.<br />

Trattandosi, ora, di mettere il concorrente in<br />

condizione di superare un primo giudizio negativo<br />

(insufficienza delle giustificazioni), si ritiene - anche<br />

per la formulazione della norma, che parla di<br />

richiesta di precisazioni - che questa seconda richiesta<br />

debba essere quanto mai puntuale e specifica,<br />

non potendosi poi escludere l’offerta per sua ritenuta<br />

incongruità in relazione a «profili sui quali non<br />

vi era stata specifica e puntuale contestazione e in<br />

relazione ai quali, quindi, l’impresa interessata non<br />

aveva potuto approntare in modo pertinente le proprie<br />

giustificazioni» (21).<br />

Amministrativa<br />

Giurisprudenza<br />

Per queste ragioni il Consiglio di Stato, nella<br />

sentenza in commento, ha ritenuto senz’altro inappagante<br />

la soluzione seguita dal TAR, il quale, affidandosi<br />

ad argomenti di tipo esclusivamente quantitativo<br />

e non qualitativo, aveva ritenuto che l’omissione<br />

della predetta fase intermedia potesse essere<br />

compensata o sanata da una presunta ‘‘maggiore<br />

estensione’’ della fase conclusiva dell’audizione.<br />

E, aggiunge il Consiglio di Stato, il vulnus arrecato<br />

alle facoltà del concorrente e le risultanze disponibili<br />

non consentivano nel caso concreto in alcun<br />

modo al Collegio di ritenere che la verifica oggetto<br />

di causa fosse destinata ineluttabilmente a<br />

concludersi in senso sfavorevole all’offerente (22),<br />

e quest’ultimo aveva in giudizio puntualmente dedotto<br />

che la violazione procedurale aveva menomato<br />

in via anche sostanziale la possibilità di specificare<br />

al meglio i complessi aspetti economici della propria<br />

offerta (23).<br />

Il sindacato del giudice amministrativo<br />

sulle valutazioni operate in sede di verifica<br />

d’anomalia<br />

Altra pregante ragione sostanziale per riconoscere<br />

rilevanza e perciò assoluta cogenza alla scansione<br />

procedimentale delineata dalla legge è data dalla<br />

natura delle valutazioni operate in tale frangente<br />

dall’amministrazione e dalla difficoltà di poterle<br />

contrastare in sede giurisdizionale, attesi i ben noti<br />

limiti alla sindacabilità della discrezionalità tecnica.<br />

L’attività di valutazione è da ricondurre infatti<br />

alla cd. discrezionalità tecnica (più che alla discre-<br />

Note:<br />

(18) Corte Giust. UE, sez. VI, 27 novembre 2011, cause C-285 e<br />

C-286/99.<br />

(19) Cons. Stato, Ad. Plen., n. 36/2012, cit.<br />

(20) Così De Nictolis, Le offerte anomale, cit., 2294.<br />

(21) Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2009, n. 1417.<br />

(22) Per completezza, va infatti detto che la stazione appaltante<br />

aveva evidenziato la inattendibilità dell’offerta relativamente a diverse<br />

voci: il costo del personale, il costo del nolo dell’escavatore,<br />

il costo del nolo dell’autocarro, ulteriori voci minori, considerando<br />

altresì irrilevante l’economia di spesa che la concorrente<br />

legava alla disponibilità di materiale di cava a titolo gratuito.<br />

(23) La precisazione operata dal Consiglio di Stato nella sentenza<br />

in commento non è superflua, visto che di recente è stato affermato<br />

che «il principio di derivazione comunitaria che richiede<br />

l’attivazione del contraddittorio nel procedimento di verifica delle<br />

offerte anomale (correttamente richiamato a pagina 10 della<br />

memoria dell’appellante datata 16 aprile 2012) non deve essere<br />

inteso in senso formale bensì, come statuito anche da questo<br />

Consiglio, in un’accezione di tipo sostanziale, con la conseguenza<br />

che eventuali omissioni di tipo formale, prive di lesività sostanziale,<br />

non inficiano il giudizio (Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio<br />

2012 n. 875)»; così in Cons. Stato, sez. III, 13 settembre<br />

2012, n. 4877.<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 347

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!