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Amministrativa<br />
Giurisprudenza<br />
nella decisione in esame, come momento particolarmente<br />
qualificante della stessa.<br />
Venendo, infatti, al nucleo centrale della motivazione<br />
della sentenza in commento, va detto che<br />
il Consiglio di Stato, ripudiando il ragionamento<br />
seguito dal TAR nella sentenza così riformata (16),<br />
ha fondato la propria decisione non solo su elementi<br />
di carattere interpretativo letterale e storico-sistematico,<br />
ma anche ed essenzialmente su ragioni legate<br />
alla ratio dell’istituto, tenendo specifico conto<br />
della natura dell’attività valutativa esercitata dall’amministrazione<br />
nel frangente e della esigenza di<br />
una sua accurata procedimentalizzazione.<br />
Procedendo con ordine, la sentenza valorizza<br />
dapprima la lettera e la ‘‘storia’’ della norma in esame,<br />
ricordando anzitutto che nella sua versione originaria<br />
l’art. 88, comma 3, del codice, stabiliva che<br />
la stazione appaltante, esaminati gli elementi costitutivi<br />
dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni<br />
fornite «può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti,<br />
se resi necessari o utili a seguito di tale esame»,<br />
evidenziando con ciò il carattere facoltativo<br />
della richiesta di chiarimenti (oggi: precisazioni) ulteriori<br />
rispetto alle prime giustificazioni (17).<br />
Con la novella del 2009 il legislatore ha voluto<br />
chiaramente affermare la obbligatorietà dei chiarimenti,<br />
e tanto viene evidenziato dal Consiglio di<br />
Stato ricordando che con l’art. 4-quater del D.L. 18<br />
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni<br />
dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, è stato anzitutto inserito<br />
nella norma il comma 1-bis, alla stregua del<br />
quale la stazione appaltante, «ove non ... ritenga<br />
sufficienti» le giustificazioni prodotte «ad escludere<br />
l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente<br />
le precisazioni ritenute pertinenti», ripudiando<br />
perciò la precedente formula (‘‘può chiedere’’)<br />
e configurando la fase dei chiarimenti come<br />
passaggio intermedio tra giustificazioni e convocazione<br />
ineluttabile e doveroso (‘‘richiede’’); in secondo<br />
luogo, è stato modificato lo stesso comma 3,<br />
precisandosi che la stazione appaltante - o la commissione<br />
ad hoc deputata alla verifica di congruità -<br />
esamina «gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo<br />
conto delle precisazioni fornite», e assegnando<br />
ancora, perciò, centralità alle precisazioni nelle<br />
operazioni di valutazione della congruità.<br />
La ragione d’essere della inderogabilità<br />
delle fasi procedimentali di cui all’art. 88<br />
del codice<br />
Ma, ciò che più conta, il Consiglio di Stato sottolinea<br />
che questa modifica normativa soddisfa l’e-<br />
sigenza di aumentare le garanzie in favore del concorrente<br />
sospetto d’anomalia e risponde a una precisa<br />
ratio, che viene ricostruita nella motivazione<br />
della sentenza.<br />
Anticipando i temi, la giustificazione sostanziale<br />
della procedimentalizzazione in precise fasi delle<br />
operazioni di verifica dell’anomalia è data per un<br />
verso dalla esigenza di assicurare al concorrente la<br />
piena consapevolezza del campo d’indagine e del<br />
punto debole della propria offerta da giustificare, e<br />
per altro verso dalla natura stessa dell’attività valutativa<br />
in questione, che è soggetta a limitato sindacato<br />
successivo da parte del giudice amministrativo.<br />
La necessità di provocare il contraddittorio sui<br />
punti deboli dell’offerta, prima dell’audizione<br />
Anzitutto, la sentenza sottolinea che la fase delle<br />
precisazioni è posta nell’interesse del concorrente, al<br />
fine di porlo in condizioni di conoscere puntualmente<br />
quali siano i punti deboli - sotto il profilo<br />
della congruità - della propria offerta e su cosa debba<br />
quindi concentrarsi e prepararsi, anche in vista<br />
della successiva audizione. Il che, del resto, costituisce<br />
anche specifica indicazione della giurisprudenza<br />
comunitaria, che ha avuto modo di precisare che le<br />
direttive comunitarie impongono all’amministrazione<br />
aggiudicatrice, presa contezza delle offerte e prima<br />
di adottare decisioni in ordine alla eventuale<br />
anomalia delle stesse e all’aggiudicazione, «di chiedere<br />
anzitutto per iscritto precisazioni sugli elementi<br />
Note:<br />
(16) Si ricorda che il TAR aveva in particolare ritenuto che la<br />
struttura trifasica della verifica di congruità ai sensi dell’art. 88,<br />
commi 1, 1-bis, e 4 del D.Lgs. n. 163/2006 (richiesta di giustificazioni,<br />
richiesta di precisazioni, convocazione del concorrente)<br />
non costituisca una regola assoluta, in quanto l’eventuale omissione<br />
di uno dei passaggi a monte può essere superata dalla<br />
maggiore estensione di quelli a valle; e che nel caso concreto,<br />
pur non avendo inoltrato un formale invito a esporre precisazioni,<br />
la stazione appaltante aveva concesso un pieno contraddittorio<br />
alla ricorrente in sede di convocazione, ammettendo all’audizione<br />
non solo il legale rappresentante ma anche un tecnico di<br />
fiducia, e soffermandosi in tale sede su tutte le criticità riscontrate<br />
nelle singole voci di spesa, senza perciò - a detta del TAR -<br />
trascurare contenuti istruttori rilevanti ai fini della decisione finale.<br />
(17) In realtà, la richiesta di chiarimenti era da ritenersi necessaria<br />
ogni qual volta gli stessi fossero da considerarsi ‘‘necessari o<br />
utili’’, e tale necessità poteva ritenersi sussistente allorché il<br />
concorrente non fosse riuscito a convincere la stazione appaltante<br />
della congruità dell’offerta già con le prime giustificazioni.<br />
La giurisprudenza anteriore alla novella si era comunque pronunciata<br />
per la facoltatività dell’adempimento: Cons. Stato, sez. V,<br />
8 settembre 2008, n. 4253; sez. VI, 16 febbraio 2012, n. 843. E<br />
così anche la dottrina: per tutte De Nictolis, Le offerte anomale<br />
e i criteri di rilevazione della congruità dei prezzi, inTrattato sui<br />
contratti pubblici, a cura di Sandulli, De Nictolis e Garofoli, Milano,<br />
2008, 2295.<br />
346 Urbanistica e appalti 3/2013