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Amministrativa<br />

Giurisprudenza<br />

nella decisione in esame, come momento particolarmente<br />

qualificante della stessa.<br />

Venendo, infatti, al nucleo centrale della motivazione<br />

della sentenza in commento, va detto che<br />

il Consiglio di Stato, ripudiando il ragionamento<br />

seguito dal TAR nella sentenza così riformata (16),<br />

ha fondato la propria decisione non solo su elementi<br />

di carattere interpretativo letterale e storico-sistematico,<br />

ma anche ed essenzialmente su ragioni legate<br />

alla ratio dell’istituto, tenendo specifico conto<br />

della natura dell’attività valutativa esercitata dall’amministrazione<br />

nel frangente e della esigenza di<br />

una sua accurata procedimentalizzazione.<br />

Procedendo con ordine, la sentenza valorizza<br />

dapprima la lettera e la ‘‘storia’’ della norma in esame,<br />

ricordando anzitutto che nella sua versione originaria<br />

l’art. 88, comma 3, del codice, stabiliva che<br />

la stazione appaltante, esaminati gli elementi costitutivi<br />

dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni<br />

fornite «può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti,<br />

se resi necessari o utili a seguito di tale esame»,<br />

evidenziando con ciò il carattere facoltativo<br />

della richiesta di chiarimenti (oggi: precisazioni) ulteriori<br />

rispetto alle prime giustificazioni (17).<br />

Con la novella del 2009 il legislatore ha voluto<br />

chiaramente affermare la obbligatorietà dei chiarimenti,<br />

e tanto viene evidenziato dal Consiglio di<br />

Stato ricordando che con l’art. 4-quater del D.L. 18<br />

luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni<br />

dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, è stato anzitutto inserito<br />

nella norma il comma 1-bis, alla stregua del<br />

quale la stazione appaltante, «ove non ... ritenga<br />

sufficienti» le giustificazioni prodotte «ad escludere<br />

l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente<br />

le precisazioni ritenute pertinenti», ripudiando<br />

perciò la precedente formula (‘‘può chiedere’’)<br />

e configurando la fase dei chiarimenti come<br />

passaggio intermedio tra giustificazioni e convocazione<br />

ineluttabile e doveroso (‘‘richiede’’); in secondo<br />

luogo, è stato modificato lo stesso comma 3,<br />

precisandosi che la stazione appaltante - o la commissione<br />

ad hoc deputata alla verifica di congruità -<br />

esamina «gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo<br />

conto delle precisazioni fornite», e assegnando<br />

ancora, perciò, centralità alle precisazioni nelle<br />

operazioni di valutazione della congruità.<br />

La ragione d’essere della inderogabilità<br />

delle fasi procedimentali di cui all’art. 88<br />

del codice<br />

Ma, ciò che più conta, il Consiglio di Stato sottolinea<br />

che questa modifica normativa soddisfa l’e-<br />

sigenza di aumentare le garanzie in favore del concorrente<br />

sospetto d’anomalia e risponde a una precisa<br />

ratio, che viene ricostruita nella motivazione<br />

della sentenza.<br />

Anticipando i temi, la giustificazione sostanziale<br />

della procedimentalizzazione in precise fasi delle<br />

operazioni di verifica dell’anomalia è data per un<br />

verso dalla esigenza di assicurare al concorrente la<br />

piena consapevolezza del campo d’indagine e del<br />

punto debole della propria offerta da giustificare, e<br />

per altro verso dalla natura stessa dell’attività valutativa<br />

in questione, che è soggetta a limitato sindacato<br />

successivo da parte del giudice amministrativo.<br />

La necessità di provocare il contraddittorio sui<br />

punti deboli dell’offerta, prima dell’audizione<br />

Anzitutto, la sentenza sottolinea che la fase delle<br />

precisazioni è posta nell’interesse del concorrente, al<br />

fine di porlo in condizioni di conoscere puntualmente<br />

quali siano i punti deboli - sotto il profilo<br />

della congruità - della propria offerta e su cosa debba<br />

quindi concentrarsi e prepararsi, anche in vista<br />

della successiva audizione. Il che, del resto, costituisce<br />

anche specifica indicazione della giurisprudenza<br />

comunitaria, che ha avuto modo di precisare che le<br />

direttive comunitarie impongono all’amministrazione<br />

aggiudicatrice, presa contezza delle offerte e prima<br />

di adottare decisioni in ordine alla eventuale<br />

anomalia delle stesse e all’aggiudicazione, «di chiedere<br />

anzitutto per iscritto precisazioni sugli elementi<br />

Note:<br />

(16) Si ricorda che il TAR aveva in particolare ritenuto che la<br />

struttura trifasica della verifica di congruità ai sensi dell’art. 88,<br />

commi 1, 1-bis, e 4 del D.Lgs. n. 163/2006 (richiesta di giustificazioni,<br />

richiesta di precisazioni, convocazione del concorrente)<br />

non costituisca una regola assoluta, in quanto l’eventuale omissione<br />

di uno dei passaggi a monte può essere superata dalla<br />

maggiore estensione di quelli a valle; e che nel caso concreto,<br />

pur non avendo inoltrato un formale invito a esporre precisazioni,<br />

la stazione appaltante aveva concesso un pieno contraddittorio<br />

alla ricorrente in sede di convocazione, ammettendo all’audizione<br />

non solo il legale rappresentante ma anche un tecnico di<br />

fiducia, e soffermandosi in tale sede su tutte le criticità riscontrate<br />

nelle singole voci di spesa, senza perciò - a detta del TAR -<br />

trascurare contenuti istruttori rilevanti ai fini della decisione finale.<br />

(17) In realtà, la richiesta di chiarimenti era da ritenersi necessaria<br />

ogni qual volta gli stessi fossero da considerarsi ‘‘necessari o<br />

utili’’, e tale necessità poteva ritenersi sussistente allorché il<br />

concorrente non fosse riuscito a convincere la stazione appaltante<br />

della congruità dell’offerta già con le prime giustificazioni.<br />

La giurisprudenza anteriore alla novella si era comunque pronunciata<br />

per la facoltatività dell’adempimento: Cons. Stato, sez. V,<br />

8 settembre 2008, n. 4253; sez. VI, 16 febbraio 2012, n. 843. E<br />

così anche la dottrina: per tutte De Nictolis, Le offerte anomale<br />

e i criteri di rilevazione della congruità dei prezzi, inTrattato sui<br />

contratti pubblici, a cura di Sandulli, De Nictolis e Garofoli, Milano,<br />

2008, 2295.<br />

346 Urbanistica e appalti 3/2013

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