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ad hoc solo per l’esame della congruità delle offerte,<br />

e ciò anche per il mancato richiamo del comma<br />

4 dell’art. 84, che stabilisce detta regola di incompatibilità,<br />

ad opera dell’art. 121, comma 6, del<br />

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di<br />

esecuzione del codice dei contratti pubblici), il<br />

quale al contrario richiama il comma 8 dell’art. 84<br />

che detta le ulteriori regole per la selezione dei<br />

commissari.<br />

La questione induce ad accennare a un tema,<br />

quello della competenza a condurre la verifica di<br />

congruità, molto dibattuto e da ultimo risolto dall’Adunanza<br />

Plenaria del Consiglio di Stato.<br />

La questione della competenza a condurre la verifica<br />

di congruità, che ha in passato dato luogo a<br />

dubbi e contestazioni (12), doveva in realtà considerarsi<br />

già risolta dall’art. 88, comma 3, con l’affermazione<br />

che la stessa spetti alla stazione appaltante,<br />

che può a tal fine istituire una commissione ad hoc<br />

per l’esame delle giustificazioni prodotte, secondo i<br />

criteri stabiliti dal regolamento (comma 1-bis); ed<br />

era stata ulteriormente chiarita dal regolamento<br />

(art. 121, commi 4 e 10), che ha investito del relativo<br />

compito in particolare il responsabile del procedimento,<br />

che può avvalersi degli uffici od organismi<br />

tecnici della stazione appaltante o della stessa<br />

commissione di gara, ove costituita, ovvero, se necessario,<br />

nel solo caso degli appalti da aggiudicarsi<br />

al prezzo più basso, può richiedere la nomina della<br />

specifica commissione prevista dall’art. 88, comma<br />

1-bis, del codice dei contratti pubblici (com’è stato<br />

nel caso deciso).<br />

Tuttavia il Consiglio di Stato aveva, con alcune<br />

pronunce, proseguito nel precedente indirizzo che<br />

affermava la competenza in via principale della<br />

stessa commissione di gara (13).<br />

Considerati i possibili contrasti di indirizzo (14),<br />

la questione è stata rimessa all’Adunanza Plenaria,<br />

la quale, con la sentenza 29 novembre 2012, n. 36,<br />

ha affermato la competenza del RUP a condurre<br />

detta verifica (ancorché con possibilità di avvalersi<br />

degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante<br />

ovvero della stessa commissione di gara, ove<br />

costituita, ovvero ancora, se necessario, nel solo caso<br />

degli appalti da aggiudicarsi al prezzo più basso,<br />

di una commissione ad hoc), anche evidenziando le<br />

peculiarità di tale attività e di tali valutazioni (esame<br />

di talune voci di prezzo considerate non in linea<br />

con i valori di mercato o comunque con i costi ragionevolmente<br />

sostenibili) rispetto a quelle ordinariamente<br />

espletabili dalla commissione giudicatrice<br />

(giudizio sulla qualità dell’offerta considerando gli<br />

elementi tecnici della stessa).<br />

Amministrativa<br />

Giurisprudenza<br />

L’ineludibilità della scansione<br />

procedimentale di cui all’art. 88 del codice<br />

dei contratti pubblici<br />

Come si è anticipato, le regole procedimentali<br />

previste dalla legge per l’esame della congruità delle<br />

offerte devono contemperare le contrapposte esigenze<br />

di garantire la completezza dell’istruttoria e<br />

del contraddittorio, e perciò anche le garanzie in favore<br />

del concorrente sospetto d’anomalia, senza però<br />

appesantire oltremodo la procedura di gara e menomarne<br />

celerità, economicità e tempestività (15),<br />

avendo sempre come riferimento la finalità del procedimento,<br />

che è quella far sì che la selezione dell’offerta<br />

più conveniente rinveniente dalla gara garantisca<br />

al tempo stesso da un lato la convenienza e<br />

il risparmio e, dall’altro lato, la sicura affidabilità<br />

dell’offerta.<br />

Nel perseguimento di tutte queste - apparentemente<br />

inconciliabili - esigenze, la legge ha tracciato<br />

delle regole procedimentali e degli schemi di comportamento<br />

tanto più utili in quanto consentono di<br />

imbrigliare le modalità di esercizio della discrezionalità<br />

tecnica da parte dell’amministrazione, dinanzi<br />

alla quale sono noti i limiti del sindacato esercitabile<br />

da parte del giudice amministrativo. Il punto<br />

è espressamente affrontato dal Consiglio di Stato<br />

Note:<br />

(12) Prima della unificazione della disciplina per lavori, servizi e<br />

forniture, nel vigore del D.P.R. n. 554/1999, relativo agli appalti<br />

di lavori, la competenza era del responsabile del procedimento,<br />

se del caso avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante;<br />

mentre nei servizi e nelle forniture, pur registrandosi<br />

pronunce di portata non sempre uniforme, si affermava principalmente<br />

che «verificare l’attendibilità e la congruità delle offerte,<br />

sulla base delle giustificazioni presentate dai concorrenti, è<br />

compito che spetta alla Commissione giudicatrice e non ad un<br />

ufficio dell’amministrazione appaltante», eventualmente con il<br />

supporto di tecnici dell’amministrazione aggiudicatrice (fra le altre,<br />

Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 2002, n. 2579). In favore della<br />

assegnazione di questo compito alla commissione militava<br />

anche la considerazione della particolare e specifica capacità<br />

che, ai sensi dell’art. 84, comma 2, del codice, devono possedere<br />

i membri della commissione giudicatrice, nonché delle ulteriori<br />

prescrizioni contenute nell’art. 84 quanto a incompatibilità,<br />

probità, etc., sicché sembrava non sussistere alcuna seria obiezione<br />

a che la stessa commissione venisse investita anche del<br />

compito di valutare la congruità delle offerte (in tal senso Magaudda,<br />

Le offerte anomale negli appalti comunitari, inIl nuovo<br />

codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cura di<br />

Saitta, Padova, 2008, 750; contra, Leozappa, Criteri di selezione<br />

delle offerte, inCodice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi<br />

e forniture, a cura di Rota e Rusconi, Torino, 2007, 742-743.<br />

(13) Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2011, n. 5491. In senso analogo<br />

Cons. Stato, sez. III, 15 luglio 2011, n. 4331 e 4332; idem,<br />

sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4584.<br />

(14) Contra, Cons. Stato, sez. III, 16 marzo 2012, n. 1467.<br />

(15) Tra i principi ispiratori delle regole delle procedure di gara,<br />

ai sensi dell’art. 2, comma 1, del codice dei contratti pubblici.<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 345

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