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Amministrativa<br />

Giurisprudenza<br />

è tornato solo fugacemente in quanto sostanzialmente<br />

assorbita e superflua ai fini del decidere (8).<br />

Nominata la commissione ad hoc (9) per la verifica<br />

della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 88,<br />

comma 1-bis, del codice dei contratti, questa esaminava<br />

le prime due offerte - collocatesi oltre la soglia<br />

di anomalia - e le escludeva, dopodiché passava ad<br />

esaminare l’offerta della ricorrente impresa T. Esaminate<br />

le giustificazioni presentate dalla concorrente<br />

in questione e ritenute queste ultime inadeguate<br />

a fugare il sospetto di anomalia, convocava la concorrente<br />

in audizione e, all’esito, qualificava come<br />

inaffidabile la relativa offerta. Dopodiché esaminava<br />

l’offerta della quarta classificata e, ritenutala<br />

congrua, aggiudicava a questa la gara.<br />

Seguiva il ricorso dell’Impresa T, che il TAR respingeva<br />

ritenendo, in sintesi: che il procedimento<br />

seguito dalla commissione costituita per l’esame<br />

della congruità delle offerte fosse legittimo ancorché<br />

non avesse rispettato la struttura trifasica tracciata<br />

dalla legge (giustificazioni - precisazioni - convocazione),<br />

poiché al concorrente era stato dato<br />

comunque modo, in concreto, di giustificare l’offerta,<br />

e l’istruttoria era stata completa e accurata; che<br />

la scelta di assoggettare a verifica anche l’offerta<br />

della ricorrente, ancorché a rigore non avesse superato<br />

i parametri del sospetto d’anomalia previsti<br />

dalla legge (10), era comunque giustificata dalla<br />

opzione per lo speciale procedimento della contemporanea<br />

verifica delle prime cinque offerte contemplato<br />

in astratto dall’art. 88, comma 7, del codice<br />

dei contratti pubblici, prescelto in concreto dalla<br />

stazione appaltante con la già ricordata precisazione<br />

pubblicata sul sito internet e comunicata individualmente<br />

alle concorrenti (11); che il giudizio di<br />

inaffidabilità dell’offerta della ricorrente risultava<br />

nel merito corretto.<br />

Con la decisione in commento, il Consiglio di<br />

Stato ha accolto l’appello proposto dalla Impresa T,<br />

per l’assorbente ragione della riscontrata violazione<br />

della struttura trifasica del procedimento di verifica<br />

di congruità dell’offerta, ritenendo in particolare<br />

ineludibile la seconda fase della richiesta di precisazioni<br />

(dopo la richiesta e l’esame delle giustificazioni<br />

e prima della convocazione in audizione), che<br />

era stata invece in concreto omessa.<br />

Nell’ambito della decisione, e, più in generale,<br />

nella controversia, oltre alle centrali e decisive problematiche<br />

relative alla struttura del procedimento<br />

e alla pienezza del contraddittorio, emergono anche<br />

altre questioni (in particolare: questioni relative al<br />

soggetto deputato a condurre la verifica d’anomalia;<br />

i limiti del sindacato esercitabile dal giudice ammi-<br />

nistrativo in ordine alle valutazioni sulla congruità<br />

delle offerte) alle quali è opportuno accennare, sia<br />

pure in massima sintesi, per completezza di inquadramento.<br />

Cenni sulla competenza a condurre<br />

la verifica d’anomalia (Cons. Stato,<br />

Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36)<br />

Come si è accennato, la ricorrente aveva sollevato<br />

censure anche in ordine alla composizione della<br />

commissione nominata ai sensi dell’art. 88, comma<br />

1-bis, del codice dei contratti pubblici, per l’esame<br />

della congruità delle offerte, anche se dette censure,<br />

esaminate e rigettate dal TAR, non sono state<br />

affrontate dal Consiglio di Stato, ancorché riproposte<br />

in appello, in quanto assorbite per effetto dell’accoglimento<br />

del motivo di ricorso rivolto avverso<br />

le modalità di espletamento del procedimento.<br />

Le doglianze riguardavano la composizione della<br />

commissione, per la partecipazione ad essa, in qualità<br />

di professionista esterno, di un soggetto che risultava<br />

incaricato della progettazione e della direzione<br />

lavori e coordinamento della sicurezza, e<br />

quindi concernevano la estensibilità anche ai commissari<br />

nominati ai sensi dell’art. 88, comma 1-bis,<br />

deputati alla sola verifica di congruità, delle ragioni<br />

di incompatibilità stabilite dall’art. 84, comma 4, in<br />

capo ai componenti la commissione giudicatrice<br />

nominata ai sensi dell’art. 84.<br />

La censura è stata risolta dal TAR nel senso<br />

che la ragione di incompatibilità invocata, stabilita<br />

espressamente solo per i componenti la commissione<br />

giudicatrice nominata negli appalti da aggiudicarsi<br />

all’offerta economicamente più vantaggiosa,<br />

non si possa estendere ai commissari nominati<br />

Note:<br />

(8) V. nota n. 11.<br />

(9) Anche sulla composizione della commissione è stata sollevata<br />

censura, per la partecipazione ad essa, in qualità di professionista<br />

esterno, di un soggetto che risultava incaricato della progettazione<br />

e della direzione lavori e coordinamento della sicurezza.<br />

Il tema della commissione per l’esame della congruità delle<br />

offerte verrà ripreso più avanti, nel testo.<br />

(10) Art. 86, comma 1, codice dei contratti pubblici.<br />

(11) Sul punto, ancorché non rilevante ai fini del decidere poiché<br />

assorbito dalla ritenuta fondatezza del primo motivo d’appello, il<br />

Consiglio di Stato ha poi comunque correttamente osservato<br />

che la possibilità di assoggettare a verifica l’offerta della impresa<br />

T ancorché a rigore la stessa non fosse ex lege anomala, discendeva<br />

dalla già ricordata regola di cui all’art. 86, comma 3,<br />

del codice, che consente di attivare la verifica allorché un’offerta<br />

appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici, e non<br />

dalla esercitata opzione del procedimento di verifica contemporanea<br />

delle prime cinque offerte (con i relativi problemi di opponibilità<br />

della scelta stessa alla ricorrente).<br />

344 Urbanistica e appalti 3/2013

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