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ne conciliando la convenienza e il risparmio con<br />

l’affidabilità dell’offerta, vengono in rilievo delicati<br />

e fondamentali principi e diritti quali il principio di<br />

uguaglianza e il divieto di disparità di trattamento,<br />

la libertà d’impresa e d’iniziativa economica, il<br />

buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione,<br />

i canoni di economicità, efficacia e tempestività<br />

delle procedure di gara per la selezione del miglior<br />

contraente e il principio di libera concorrenza, tanto<br />

per richiamare i principali. Anche per questa ragione<br />

l’istituto ha tradizionalmente impegnato gli<br />

organi comunitari e il legislatore nazionale, dovendosi<br />

necessariamente conciliare forze apparentemente<br />

contrarie e trovare soluzioni di compromesso<br />

tra esigenze in qualche misura incompatibili (2).<br />

Particolare attenzione hanno suscitato, com’è<br />

ovvio, i problemi relativi al contraddittorio e le garanzie<br />

da riconoscersi in favore degli offerenti sospetti<br />

d’anomalia (3).<br />

La sentenza in commento si concentra su questi<br />

profili, a definizione di una controversia che è utile<br />

riepilogare nei suoi tratti essenziali per apprezzare le<br />

indicazioni rivenienti dalla sua soluzione.<br />

La vicenda concreta risolta dalla sentenza<br />

La controversia concerneva l’affidamento di un<br />

appalto di lavori al prezzo più basso determinato<br />

mediante offerta a prezzi unitari. Per questa ragione<br />

non era nominata una vera e propria commissione<br />

ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici<br />

(4).<br />

Inizialmente la stazione appaltante aveva optato,<br />

nel bando, per la facoltà di esclusione immeditata<br />

delle offerte anomale (5), ma poi, con una precisazione<br />

pubblicata sul sito internet e comunicata individualmente<br />

alle singole concorrenti, tale modus<br />

operandi veniva ripensato e si sceglieva di seguire la<br />

procedura della richiesta di giustificazioni ai sensi<br />

degli artt. 87 e 88 del codice dei contratti pubblici.<br />

La ricorrente Impresa T, classificatasi terza in<br />

graduatoria, veniva assoggettata a verifica di congruità<br />

ancorché l’offerta non avesse superato i parametri<br />

predefiniti dalla legge per il sospetto d’anomalia<br />

(6). Peraltro, la stazione appaltante aveva optato<br />

per la verifica contemporanea delle prime cinque<br />

offerte, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del codice<br />

dei contratti. Sul punto era anche stata sollevata<br />

una specifica censura, che il TAR Lombardia aveva<br />

però respinto (7), e sulla quale il Consiglio di Stato<br />

Note:<br />

(2) In Manzi, Le novità, cit., 272, si è in particolare osservato<br />

Amministrativa<br />

Giurisprudenza<br />

che alla base del ‘‘braccio di ferro’’ che si è instaurato tra il nostro<br />

ordinamento e quello comunitario relativamente alla disciplina<br />

dell’istituto, con ogni probabilità, oltre alla difficoltà obiettiva<br />

di contemperare, con regole astratte, le garanzie procedimentali<br />

con le esigenze di speditezza ed efficienza delle procedure<br />

- esigenze, queste ultime, che suggerirebbero soluzioni<br />

meno farraginose e più agili, anche se meno garantiste -, sta<br />

una tradizionale diversità di ispirazione e di sensibilità a base<br />

delle soluzioni adottate nei due ordinamenti: quello comunitario,<br />

più sensibile alla tutela della concorrenza che si esplica con la<br />

formulazione dei ribassi nelle offerte, e quello italiano più timoroso<br />

degli eccessi legati all’indiscriminato ribasso sulle offerte e<br />

più attento a contrastare elusioni e manovre utili a conseguire il<br />

massimo risultato nella competizione anche a discapito della serietà<br />

dell’offerta. Si consideri, infatti, che il sistema del controllo<br />

delle offerte anomale può fungere da mitigatore della concorrenza<br />

e, in un certo senso, limitarla, e per tale ragione è tradizionalmente<br />

condiviso dalle stesse imprese, «che così vedono attenuata<br />

quella concorrenza che fortemente temono pur affermando<br />

di auspicare» (così Corsini, La legge quadro in materia di<br />

lavori pubblici, a cura di Carullo e Clarizia, Padova, 2000, 671).<br />

(3) Anche riguardo a questo tema, che ha dato luogo a quello<br />

che può si è sopra definito un vero braccio di ferro fra il nostro<br />

ordinamento e quello comunitario, si può rinviare a Manzi, Le<br />

novità, cit., 272 ss.<br />

(4) L’art. 84 del codice impone la nomina di una commissione<br />

giudicatrice solo quando la scelta del contraente avviene secondo<br />

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nell’altro<br />

caso - prezzo più basso - le operazioni possono essere gestite<br />

da un ordinario seggio di gara, come nel caso concreto.<br />

(5) Va ricordato che mentre per gli appalti di valore superiore alla<br />

soglia di rilevanza comunitaria, l’art. 87 del codice dei contratti<br />

chiarisce la regola generale secondo la quale il superamento<br />

della soglia di anomalia rileva al solo fine della attivazione del<br />

sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta e non<br />

consente l’immediata esclusione, relativamente ai contratti sotto<br />

soglia comunitaria, gli artt. 122, comma 9, e 124, comma 8,<br />

del codice, mantengono la possibilità per le stazioni appaltanti di<br />

prevedere nei bandi - nel caso di aggiudicazione al prezzo più<br />

basso - che si procederà alla esclusione automatica delle offerte<br />

con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata<br />

con il criterio matematico di cui all’art. 86, purché il numero delle<br />

offerte ammesse non sia inferiore a dieci. La Corte di Giustizia<br />

UE, con la sentenza 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06,<br />

sia pure pronunciandosi su un caso presentatosi nella vigenza<br />

della Legge Merloni, ha tuttavia ritenuto che anche negli appalti<br />

sotto soglia vadano comunque rispettati i principi del Trattato e<br />

che pertanto l’esclusione automatica delle offerte anomale sia<br />

in linea di massima in contrasto con il diritto comunitario, anche<br />

se può giustificarsi negli appalti di modesto importo e che non<br />

presentino particolare interesse transfrontaliero. Pertanto, con<br />

l’art. 4, comma 2, lett. ll), n. 3) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70<br />

(decreto sviluppo), incidendo - con l’aggiunta di un comma 20bis<br />

- nell’art. 253 (dedicato alla disciplina dell’operatività delle varie<br />

norme del codice nel tempo), si è limitata la facoltà di applicare<br />

ancora le regole non garantiste dell’esclusione automatica<br />

sino al 31 dicembre 2013, perciò limitando nel tempo e avviando<br />

a estinzione - in doverosa osservanza delle ultime indicazioni<br />

comunitarie sopra ricordate - una disciplina altrimenti a regime.<br />

(6) Ciò che è in ogni caso consentito dall’art. 86, comma 3 del<br />

codice, allorché un’offerta appaia anormalmente bassa in base<br />

ad elementi specifici.<br />

(7) La ricorrente aveva dedotto che l’art. 88, comma 7, del codice<br />

dei contratti, facoltizza la stazione appaltante a procedere alla<br />

verifica contemporanea delle cinque migliori offerte solo se ciò<br />

è previsto nel bando o nella lettera d’invito, il che nel caso concreto<br />

non era. Il TAR ha tuttavia ritenuto che la precisazione n.<br />

1, chiarendo che la stazione appaltante intendeva procedere ai<br />

sensi degli artt. 87 e 88 del codice dei contratti, era idonea a<br />

rendere edotti i concorrenti anche di tale eventualità.<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 343

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