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Amministrativa<br />
Giurisprudenza<br />
sostanziale, non avendogli permesso di specificare meglio<br />
i complessi aspetti economici della propria offerta.<br />
1h Da tutto ciò discende la fondatezza dell’illustrato<br />
mezzo d’appello.<br />
2 Il motivo riveste valenza logicamente preliminare rispetto<br />
alle censure dedotte sul merito della medesima<br />
verifica di anomalia: a causa della radicale illegittimità<br />
procedurale riscontrata, e delle sue immancabili ripercussioni<br />
sul merito della verifica, tali censure finiscono superate,<br />
e non possono quindi trovare esame.<br />
Il motivo accolto ha valore parimenti assorbente rispetto<br />
ai restanti mezzi, alla cui trattazione non vi è pertanto<br />
luogo.<br />
Solo per maggior chiarezza si fa notare che la possibilità di<br />
sottoporre a verifica di anomalia l’offerta della TIDIEM-<br />
ME, essendo già assicurata dalla regola generale posta dall’art.<br />
86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, non dipendeva<br />
dall’aspetto - pur esso controverso - della legittimità ed<br />
opponibilità (o meno) alla ricorrente della modifica della<br />
lex specialis realizzata mediante la precisazione n. 1 del 24<br />
novembre 2010; e neppure dipendeva, per quanto testé<br />
detto, dal diverso problema della legittimità dell’applicazione<br />
al caso concreto della previsione dell’art. 88, comma<br />
7, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici.<br />
IL COMMENTO<br />
di Andrea Manzi *<br />
3 Anche la domanda risarcitoria articolata dall’appellante<br />
merita accoglimento.<br />
Poiché l’opera è stata già realizzata (come comprova il<br />
certificato di ultimazione dei lavori in atti), la domanda<br />
non può essere valutata che nella sua variante per equivalente<br />
monetario.<br />
3a Ciò posto, la Sezione non ritiene di poter utilmente<br />
affidare all’Amministrazione un riesame (a questo punto,<br />
solo) virtuale dell’anomalia dell’offerta della TIDIEM-<br />
ME, dal momento che la pendenza della domanda risarcitoria<br />
spiegata nei suoi confronti pregiudicherebbe in<br />
radice l’imparzialità di un suo nuovo pronunciamento<br />
sul tema.<br />
Né il Collegio potrebbe sostituirsi all’Amministrazione<br />
nella relativa valutazione, stanti i principi sopra esposti<br />
al paragr. 1d.<br />
L’insuperabile dubbiezza dell’esito del subprocedimento<br />
di verifica dell’anomalia si proietta, allora, inevitabilmente<br />
sull’entità del risarcimento ottenibile dall’avente<br />
diritto. Il risarcimento dovrà di riflesso essere ridotto nella<br />
misura che si può determinare equitativamente, sin<br />
d’ora, nel 50% della somma che l’impresa avrebbe potuto<br />
ottenere qualora si fosse potuto invece accertare il<br />
suo pieno diritto all’aggiudicazione. Omissis.<br />
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, sottolinea l’importanza del rispetto della scansione procedimentale<br />
trifasica (giustificazioni - precisazioni - convocazione) - introdotta attraverso le modifiche apportate<br />
all’art. 88 del codice dei contratti dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 - ai fini della effettività del contraddittorio e<br />
delle garanzie partecipative per i concorrenti nel procedimento di verifica delle offerte anomale, e afferma la<br />
inderogabilità della procedura ai fini della completezza della stessa e della legittimità del provvedimento conclusivo,<br />
anche considerati i limiti del sindacato successivo esercitabile dal giudice amministrativo sulle valutazioni<br />
operate in ordine alla congruità delle offerte.<br />
Premessa: la disciplina delle offerte<br />
anormalmente basse nel delicato equilibrio<br />
tra gli interessi coinvolti<br />
Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato<br />
sottolinea l’importanza del rigoroso rispetto delle<br />
regole procedimentali fissate dalla legge (e nel tempo<br />
evolute) relativamente alla scansione delle operazioni<br />
di verifica della congruità delle offerte sospette<br />
d’anomalia, al fine della effettività delle garanzie<br />
di contraddittorio per i concorrenti assoggettati<br />
a detta verifica.<br />
La soluzione adottata dal Consiglio di Stato è<br />
particolarmente preziosa perché precisa la assoluta<br />
cogenza di una regola, pur chiaramente declinata<br />
nella norma (art. 88 del codice dei contratti pubblici),<br />
che potrebbe altrimenti risultare indebolita, se<br />
non elusa, da interpretazioni meno rigorose - come<br />
la soluzione seguita dal TAR nella sentenza riformata<br />
- e sostanzialmente disapplicative della trama<br />
degli adempimenti tracciati dalla legge, e perciò di<br />
fatto lesive delle esigenze tenute in considerazione<br />
nella specifica materia.<br />
Anticipando quanto si vedrà ancora più avanti,<br />
e riprendendo quanto già scritto in questa Rivista<br />
(1), va ricordato che nella materia di cui ci occupiamo,<br />
trattandosi - in estrema sintesi - di individuare<br />
l’offerta più conveniente per l’amministrazio-<br />
Note:<br />
* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione<br />
di un referee.<br />
(1) Manzi, Le novità in materia di offerte anomale, in questa Rivista,<br />
2010, 270 ss.<br />
342 Urbanistica e appalti 3/2013