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Amministrativa<br />

Giurisprudenza<br />

sostanziale, non avendogli permesso di specificare meglio<br />

i complessi aspetti economici della propria offerta.<br />

1h Da tutto ciò discende la fondatezza dell’illustrato<br />

mezzo d’appello.<br />

2 Il motivo riveste valenza logicamente preliminare rispetto<br />

alle censure dedotte sul merito della medesima<br />

verifica di anomalia: a causa della radicale illegittimità<br />

procedurale riscontrata, e delle sue immancabili ripercussioni<br />

sul merito della verifica, tali censure finiscono superate,<br />

e non possono quindi trovare esame.<br />

Il motivo accolto ha valore parimenti assorbente rispetto<br />

ai restanti mezzi, alla cui trattazione non vi è pertanto<br />

luogo.<br />

Solo per maggior chiarezza si fa notare che la possibilità di<br />

sottoporre a verifica di anomalia l’offerta della TIDIEM-<br />

ME, essendo già assicurata dalla regola generale posta dall’art.<br />

86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, non dipendeva<br />

dall’aspetto - pur esso controverso - della legittimità ed<br />

opponibilità (o meno) alla ricorrente della modifica della<br />

lex specialis realizzata mediante la precisazione n. 1 del 24<br />

novembre 2010; e neppure dipendeva, per quanto testé<br />

detto, dal diverso problema della legittimità dell’applicazione<br />

al caso concreto della previsione dell’art. 88, comma<br />

7, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici.<br />

IL COMMENTO<br />

di Andrea Manzi *<br />

3 Anche la domanda risarcitoria articolata dall’appellante<br />

merita accoglimento.<br />

Poiché l’opera è stata già realizzata (come comprova il<br />

certificato di ultimazione dei lavori in atti), la domanda<br />

non può essere valutata che nella sua variante per equivalente<br />

monetario.<br />

3a Ciò posto, la Sezione non ritiene di poter utilmente<br />

affidare all’Amministrazione un riesame (a questo punto,<br />

solo) virtuale dell’anomalia dell’offerta della TIDIEM-<br />

ME, dal momento che la pendenza della domanda risarcitoria<br />

spiegata nei suoi confronti pregiudicherebbe in<br />

radice l’imparzialità di un suo nuovo pronunciamento<br />

sul tema.<br />

Né il Collegio potrebbe sostituirsi all’Amministrazione<br />

nella relativa valutazione, stanti i principi sopra esposti<br />

al paragr. 1d.<br />

L’insuperabile dubbiezza dell’esito del subprocedimento<br />

di verifica dell’anomalia si proietta, allora, inevitabilmente<br />

sull’entità del risarcimento ottenibile dall’avente<br />

diritto. Il risarcimento dovrà di riflesso essere ridotto nella<br />

misura che si può determinare equitativamente, sin<br />

d’ora, nel 50% della somma che l’impresa avrebbe potuto<br />

ottenere qualora si fosse potuto invece accertare il<br />

suo pieno diritto all’aggiudicazione. Omissis.<br />

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, sottolinea l’importanza del rispetto della scansione procedimentale<br />

trifasica (giustificazioni - precisazioni - convocazione) - introdotta attraverso le modifiche apportate<br />

all’art. 88 del codice dei contratti dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 - ai fini della effettività del contraddittorio e<br />

delle garanzie partecipative per i concorrenti nel procedimento di verifica delle offerte anomale, e afferma la<br />

inderogabilità della procedura ai fini della completezza della stessa e della legittimità del provvedimento conclusivo,<br />

anche considerati i limiti del sindacato successivo esercitabile dal giudice amministrativo sulle valutazioni<br />

operate in ordine alla congruità delle offerte.<br />

Premessa: la disciplina delle offerte<br />

anormalmente basse nel delicato equilibrio<br />

tra gli interessi coinvolti<br />

Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato<br />

sottolinea l’importanza del rigoroso rispetto delle<br />

regole procedimentali fissate dalla legge (e nel tempo<br />

evolute) relativamente alla scansione delle operazioni<br />

di verifica della congruità delle offerte sospette<br />

d’anomalia, al fine della effettività delle garanzie<br />

di contraddittorio per i concorrenti assoggettati<br />

a detta verifica.<br />

La soluzione adottata dal Consiglio di Stato è<br />

particolarmente preziosa perché precisa la assoluta<br />

cogenza di una regola, pur chiaramente declinata<br />

nella norma (art. 88 del codice dei contratti pubblici),<br />

che potrebbe altrimenti risultare indebolita, se<br />

non elusa, da interpretazioni meno rigorose - come<br />

la soluzione seguita dal TAR nella sentenza riformata<br />

- e sostanzialmente disapplicative della trama<br />

degli adempimenti tracciati dalla legge, e perciò di<br />

fatto lesive delle esigenze tenute in considerazione<br />

nella specifica materia.<br />

Anticipando quanto si vedrà ancora più avanti,<br />

e riprendendo quanto già scritto in questa Rivista<br />

(1), va ricordato che nella materia di cui ci occupiamo,<br />

trattandosi - in estrema sintesi - di individuare<br />

l’offerta più conveniente per l’amministrazio-<br />

Note:<br />

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione<br />

di un referee.<br />

(1) Manzi, Le novità in materia di offerte anomale, in questa Rivista,<br />

2010, 270 ss.<br />

342 Urbanistica e appalti 3/2013

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