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fase di ultimazione; b) la non sostituibilità in tempi<br />

rapidi del soggetto che presti una fornitura di beni<br />

e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento<br />

dell’interesse pubblico. Si tratta, essenzialmente,<br />

della casistica elaborata dalla giurisprudenza in applicazione<br />

dell’art. 11 D.P.R. n. 252/1998.<br />

Peraltro, gli artt. 92 e 94 non sono esenti da qualche<br />

rilievo critico. Da un punto di vista formale, si<br />

riscontrano numerose imprecisioni, anche dopo<br />

l’intervento del correttivo (22). Qui è possibile evidenziare<br />

solo le principali.<br />

a) Nonostante la rubrica e il testo dell’art. 94 facciano<br />

riferimento alle sole informazioni si deve ritenere<br />

che l’effetto interdittivo sui rapporti già instaurati<br />

ivi disciplinato sia proprio anche delle comunicazioni<br />

in ragione del richiamo alle cause di<br />

decadenza, sospensione, divieto ex art. 67.<br />

b) Al comma 3 dell’art. 92 si fa riferimento «ai<br />

contributi, finanziamenti, le agevolazioni e le altre<br />

erogazioni di cui al comma 1»: il rinvio è privo di<br />

riscontro, essendo il comma 1 relativo al rilascio<br />

dell’informativa conseguente alla consultazione della<br />

banca dati. La disposizione, purtroppo, ‘‘riproduce<br />

fedelmente’’ un errore già presente nell’art. 11,<br />

comma 2, D.P.R. n. 252/1998, il cui testo a sua<br />

volta era meramente riproduttivo del comma 5 dell’art.<br />

4 D.Lgs. n. 490/1994, nel cui contesto il rinvio<br />

al comma 1 esprimeva la volontà di richiamare<br />

le concessioni o le erogazioni latamente intese che<br />

per natura e importo erano sottoposti alla informazione<br />

del prefetto ed appunto disciplinate nel comma<br />

1 dell’art. 4 cit. Oggi una disposizione analoga è<br />

contenuta nell’art. 91, comma 1, ed è a questa, in<br />

definitiva, che deve intendersi riferito il richiamo<br />

del comma 3 dell’art. 92.<br />

c) Per il caso che dalla consultazione della banca<br />

dati emerga la sussistenza di cause di decadenza, di<br />

sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un<br />

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,<br />

comma 4, l’art. 92, comma 2, contiene un laconico<br />

riferimento alle verifiche di particolare complessità<br />

disposte dal prefetto senza specificare altro, frutto<br />

ancora una volta di una trasposizione in parte poco<br />

ragionata della precedente normativa; il riferimento<br />

risulta funzionale solo ai fini dei termini per rilascio<br />

dell’informazione (23).<br />

La disposizione deve essere letta alla luce dell’art.<br />

88, commi 2 e 3, sulla comunicazione antimafia<br />

(24), che al ricorrere dei medesimi presupposti<br />

prevede che il prefetto effettui, prima dell’adozione<br />

della comunicazione interdittiva, le necessarie verifiche<br />

e accerti «la corrispondenza dei motivi ostativi<br />

emersi dalla consultazione della banca dati alla<br />

Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli<br />

accertamenti». In questo quadro, è coerente il comma<br />

3 dell’art. 88 che regolamenta sia l’ipotesi in cui<br />

le verifiche diano esito positivo (cioè confermino<br />

gli elementi ricavati dalla banca dati), e il conseguente<br />

rilascio della comunicazione interdittitiva)<br />

tanto quella in cui le verifiche diano esito negativo<br />

(e cioè non confermino i dati presenti nella banca<br />

dati), e il conseguente rilascio della comunicazione<br />

liberatoria.<br />

Queste importanti precisazioni sull’istruttoria procedimentale<br />

per l’acquisizione della comunicazione<br />

sono omesse nell’art. 92 sulle informazioni e rese<br />

implicite nel riferimento alle «verifiche». Anche da<br />

questo punto di vista è auspicabile un nuovo intervento<br />

legislativo che, fuori dai casi di urgenza disciplinati<br />

dal comma 3 dell’art. 92, corregga il comma<br />

2 dell’art. 92 o attraverso un semplice richiamo all’art.<br />

88, commi 2-3-4, oppure attraverso una riproposizione<br />

più puntuale di queste disposizioni appena<br />

richiamate.<br />

Infine, rispetto al testo dell’art. 94, comma 3, è possibile<br />

sollevare un rilievo anche da un punto di vista<br />

sostanziale.<br />

Come già anticipato, la disposizione codifica, sulla<br />

scorta di una casistica elaborata dalla giurisprudenza,<br />

le due ipotesi nelle quali l’informazione prefettizia<br />

non produce l’effetto caducatorio sui rapporti in<br />

essere tra amministrazione e impresa. Sarebbe stata<br />

forse più opportuna una formulazione in termini<br />

«possono non procedere» invece dell’attuale «non<br />

precedono alle revoche o ai recessi» che pare configurare<br />

un obbligo in capo all’amministrazione di<br />

non interrompere il rapporto con l’impresa al ricorrere<br />

di una delle due situazioni enunciate: secondo<br />

una parte della dottrina «l’obbligo di non risolvere,<br />

soprattutto in ipotesi così nebulose come quello<br />

che lo postulano ... apre uno scenario potenziale di<br />

dialettica nell’arena giudiziaria» con l’esposizione<br />

Note:<br />

(22) Nel correttivo sono state eliminate altre imprecisioni. Per<br />

esempio il riferimento all’art. 91, comma 7, è stato correttamente<br />

sostituito con quello all’art. 91, comma 6, sul tentativo di infiltrazione<br />

mafiosa.<br />

(23) Il correttivo ha solo aggiunto al comma 2, in fine, il seguente<br />

periodo: «il prefetto procede con le stesse modalità quando<br />

la consultazione della Banca dati è eseguita per un soggetto<br />

che risulti non censito» (art. 5, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 218/<br />

2012).<br />

(24) La stretta corrispondenza tra l’art. 88 e l’art. 92 è confermata<br />

dalla circostanza che le due disposizioni sono state modificate<br />

dal correttivo negli stessi identici termini in relazione ai soggetti<br />

censiti o meno nella banca dati (cfr. rispettivamente art. 4,<br />

comma 1 lett. b) e art. 5, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 218/2012).<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 259

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