Amministrativa Giurisprudenza con quanto già previsto dall’art. 88 del codice appalti. Le giustificazioni relative a voci non richieste La sentenza in commento, oltre che per la questione di diritto sopra descritta - che aveva determinato la rimessione all’Adunanza Plenaria -, presenta profili di particolare interesse anche in relazione al secondo motivo di appello proposto dal Consorzio Stabile Finedil, con cui si contesta che il RUP del Comprensorio sanitario di Bressanone abbia richiesto giustificazioni solo su alcune voci di prezzo. Il consorzio ricorrente sostiene infatti che, agendo in tal modo, il RUP avrebbe effettuato un’analisi parziale dei prezzi e delle giustificazioni, senza considerare che, da una valutazione ‘‘globale’’, la propria offerta sarebbe risultata congrua e affidabile, in quanto le voci di prezzo ‘‘sospette’’ sarebbero state compensate dalle economie e utilità di altre voci ‘‘non anomale’’ (su cui il RUP non ha richiesto chiarimenti). Al riguardo, l’Adunanza Plenaria nel condividere la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla correttezza del giudizio di anomalia espresso dal RUP (7), evidenzia che, pur in presenza di richieste di giustificazioni in ordine solo ad alcune voci, il consorzio avrebbe comunque potuto fornire chiarimenti anche in ordine a qualsiasi altro elemento della propria offerta; il non averlo fatto non può quindi in alcun modo essere imputato alla richiesta del RUP di giustificazioni solo su alcune voci. Le differenti valutazioni dei soggetti coinvolti nella verifica dell’anomalia In conclusione, appare utile evidenziare che, in base alla ricostruzione effettuata dall’Adunanza Plenaria, il responsabile unico del procedimento può procedere alla verifica dell’offerta anomala, avvalendosi degli uffici tecnici della stazione appaltante oppure della commissione giudicatrice, oppure ancora - ma solo per le gare da aggiudicare al prezzo più basso - della speciale commissione di cui all’art. 88, comma 1-bis, del codice appalti. È tuttavia possibile che il RUP non condivida le conclusioni raggiunte da uno di tali soggetti. Analogamente, è possibile che la stazione appaltante non condivida il giudizio espresso dal RUP. Proprio in riferimento a tale ipotesi, di recente il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità di una motivazione della decisione finale particolarmente appro- fondita, che consenta di comprendere in quale modo siano stati risolti i ‘‘contrasti’’ sorti tra i vari soggetti coinvolti nel procedimento di verifica dell’anomalia. Ciò vale sia nel caso di esclusione dell’offerta anomala, sia ove l’offerta anomala abbia poi superato il giudizio di congruità, poiché è necessario far comprendere ai soggetti interessati l’iter logico seguito dalla stazione appaltante per l’adozione del provvedimento (8). Nota: (7) Il T.R.G.A. Bolzano con la citata sentenza n. 193/2010 ha infatti stabilito che «il Responsabile di procedimento non ha provveduto ad un’analisi parziale come sostiene la ricorrente, ma ha effettuato una valutazione globale come risulta per tabulas dalla relazione del 8 febbraio 2010 dimessa anche dalla stessa ricorrente (...). La relazione descrittiva del RUP è peraltro ben motivata e risulta molto articolata anche perché prende posizione puntualmente sulle osservazioni presentate dalla CFS, basandosi sui prezziari provinciali di Trento e Bolzano (...). Il Collegio concorda inoltre con le parti resistenti che non rileva se la media dei ribassi delle gara di appalto del 2008 in Provincia di Trento è stata pari al 19,48%, mentre la ricorrente ha offerto un ribasso del 16,90%. Una volta superata la soglia di anomalia, fatto non contestato da controparte, si applica il procedimento di cui all’art. 52 L.P. n .6/1998 e dell’art. 88 D.Lgs. n. 163/08. Qualora, come nel caso di specie, l’offerta risulta anomala, l’esclusione è doverosa in quanto imposta per legge. (...) la stazione appaltante, dichiarando propria la relazione del responsabile del procedimento ha accertato, inoltre, dopo un’analisi effettuata in contraddittorio con la ricorrente, che l’offerta nel suo complesso era inattendibile e non dava, dunque, serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto. È pacifico in giurisprudenza che il relativo giudizio della stazione appaltante costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto. Nel caso in esame, quindi, il giudizio della stazione appaltante è ragionevole e ben motivato per cui appare immune da censure e non pare possa essere censurato in questa sede». (8) Cons. Stato, sez. III, 16 marzo 2012, n. 1467 (in relazione ad un’offerta ritenuta congrua dalla stazione appaltante, pur a seguito del giudizio contrario del RUP): «A giudizio del Collegio l’orientamento giurisprudenziale che nel caso di positiva valutazione di congruità dell’offerta sospettata di anomalia ritiene sufficiente la motivazione per relationem, non esclude che vada comunque garantita la possibilità ai soggetti interessati di ricostruire l’iter logico giuridico seguito dalla stazione appaltante per l’adozione del provvedimento. In altri termini, per un verso, non v’è dubbio che il richiamo alle giustificazioni fornite dall’operatore economico può essere utilmente effettuato per spiegare le ragioni della valutazione di congruità; tuttavia, per altro verso, tale facilitazione non esonera la stazione appaltante dall’obbligo di mettere la parte interessata in condizione di apprezzare l’iter logico giuridico seguito dall’amministrazione. (...) Nel caso di specie, in presenza di giustificazioni e di una relazione negativa da parte del RUP, sarebbe stato necessario una motivazione più approfondita del giudizio di congruità perché: a) la motivazione in generale deve avere un’ampiezza maggiore o minore a seconda delle acquisizioni istruttorie, in ogni caso deve fare comprendere il percorso logico-giuridico compiuto dall’amministrazione; b) il richiamo per relationem può anche assolvere all’obbligo di motivazione, nel caso di decisione di congruità, ma non per questo esime l’amministrazione da una valutazione complessiva di tutto ciò che è emerso nella fase istruttoria del pro- (segue) 338 Urbanistica e appalti 3/2013
Nota: (segue nota 8) cedimento; c) deve trovare, anche solo in via analogica, applicazione l’art. 6, comma 1, lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241 a tenore del quale ‘‘l’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione Amministrativa Giurisprudenza nel provvedimento finale’’; con riferimento all’odierna fattispecie, l’atto di aggiudicazione, certamente di competenza di soggetto diverso dal RUP, non poteva ignorare, senza motivare, quanto rappresentato da quest’ultimo proprio in vista della scelta relativa all’aggiudicazione o meno; d) ragionando diversamente il controinteressato non verrebbe posto in condizione di capire la ragione per cui la stazione appaltante abbia valutato positivamente le giustificazioni e non favorevolmente quelle espresse dal RUP». Urbanistica e appalti 3/2013 339
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