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Amministrativa<br />
Giurisprudenza<br />
con quanto già previsto dall’art. 88 del codice appalti.<br />
Le giustificazioni relative a voci<br />
non richieste<br />
La sentenza in commento, oltre che per la questione<br />
di diritto sopra descritta - che aveva determinato<br />
la rimessione all’Adunanza Plenaria -, presenta<br />
profili di particolare interesse anche in relazione al<br />
secondo motivo di appello proposto dal Consorzio<br />
Stabile Finedil, con cui si contesta che il RUP del<br />
Comprensorio sanitario di Bressanone abbia richiesto<br />
giustificazioni solo su alcune voci di prezzo. Il<br />
consorzio ricorrente sostiene infatti che, agendo in<br />
tal modo, il RUP avrebbe effettuato un’analisi parziale<br />
dei prezzi e delle giustificazioni, senza considerare<br />
che, da una valutazione ‘‘globale’’, la propria<br />
offerta sarebbe risultata congrua e affidabile, in<br />
quanto le voci di prezzo ‘‘sospette’’ sarebbero state<br />
compensate dalle economie e utilità di altre voci<br />
‘‘non anomale’’ (su cui il RUP non ha richiesto<br />
chiarimenti).<br />
Al riguardo, l’Adunanza Plenaria nel condividere<br />
la valutazione del giudice di primo grado in ordine<br />
alla correttezza del giudizio di anomalia espresso<br />
dal RUP (7), evidenzia che, pur in presenza di richieste<br />
di giustificazioni in ordine solo ad alcune<br />
voci, il consorzio avrebbe comunque potuto fornire<br />
chiarimenti anche in ordine a qualsiasi altro elemento<br />
della propria offerta; il non averlo fatto non<br />
può quindi in alcun modo essere imputato alla richiesta<br />
del RUP di giustificazioni solo su alcune<br />
voci.<br />
Le differenti valutazioni dei soggetti<br />
coinvolti nella verifica dell’anomalia<br />
In conclusione, appare utile evidenziare che, in<br />
base alla ricostruzione effettuata dall’Adunanza Plenaria,<br />
il responsabile unico del procedimento può<br />
procedere alla verifica dell’offerta anomala, avvalendosi<br />
degli uffici tecnici della stazione appaltante<br />
oppure della commissione giudicatrice, oppure ancora<br />
- ma solo per le gare da aggiudicare al prezzo<br />
più basso - della speciale commissione di cui all’art.<br />
88, comma 1-bis, del codice appalti.<br />
È tuttavia possibile che il RUP non condivida le<br />
conclusioni raggiunte da uno di tali soggetti. Analogamente,<br />
è possibile che la stazione appaltante<br />
non condivida il giudizio espresso dal RUP. Proprio<br />
in riferimento a tale ipotesi, di recente il Consiglio<br />
di Stato ha evidenziato la necessità di una motivazione<br />
della decisione finale particolarmente appro-<br />
fondita, che consenta di comprendere in quale modo<br />
siano stati risolti i ‘‘contrasti’’ sorti tra i vari soggetti<br />
coinvolti nel procedimento di verifica dell’anomalia.<br />
Ciò vale sia nel caso di esclusione dell’offerta<br />
anomala, sia ove l’offerta anomala abbia poi<br />
superato il giudizio di congruità, poiché è necessario<br />
far comprendere ai soggetti interessati l’iter logico<br />
seguito dalla stazione appaltante per l’adozione<br />
del provvedimento (8).<br />
Nota:<br />
(7) Il T.R.G.A. Bolzano con la citata sentenza n. 193/2010 ha<br />
infatti stabilito che «il Responsabile di procedimento non ha<br />
provveduto ad un’analisi parziale come sostiene la ricorrente,<br />
ma ha effettuato una valutazione globale come risulta per tabulas<br />
dalla relazione del 8 febbraio 2010 dimessa anche dalla<br />
stessa ricorrente (...). La relazione descrittiva del RUP è peraltro<br />
ben motivata e risulta molto articolata anche perché prende<br />
posizione puntualmente sulle osservazioni presentate dalla<br />
CFS, basandosi sui prezziari provinciali di Trento e Bolzano<br />
(...). Il Collegio concorda inoltre con le parti resistenti che non<br />
rileva se la media dei ribassi delle gara di appalto del 2008 in<br />
Provincia di Trento è stata pari al 19,48%, mentre la ricorrente<br />
ha offerto un ribasso del 16,90%. Una volta superata la soglia<br />
di anomalia, fatto non contestato da controparte, si applica il<br />
procedimento di cui all’art. 52 L.P. n .6/1998 e dell’art. 88<br />
D.Lgs. n. 163/08. Qualora, come nel caso di specie, l’offerta<br />
risulta anomala, l’esclusione è doverosa in quanto imposta<br />
per legge. (...) la stazione appaltante, dichiarando propria la relazione<br />
del responsabile del procedimento ha accertato, inoltre,<br />
dopo un’analisi effettuata in contraddittorio con la ricorrente,<br />
che l’offerta nel suo complesso era inattendibile e non<br />
dava, dunque, serio affidamento circa la corretta esecuzione<br />
dell’appalto. È pacifico in giurisprudenza che il relativo giudizio<br />
della stazione appaltante costituisce espressione di un potere<br />
tecnico-discrezionale di per sé insindacabile in sede di legittimità,<br />
salva l’ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente<br />
illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da<br />
errori di fatto. Nel caso in esame, quindi, il giudizio della stazione<br />
appaltante è ragionevole e ben motivato per cui appare<br />
immune da censure e non pare possa essere censurato in<br />
questa sede».<br />
(8) Cons. Stato, sez. III, 16 marzo 2012, n. 1467 (in relazione ad<br />
un’offerta ritenuta congrua dalla stazione appaltante, pur a seguito<br />
del giudizio contrario del RUP): «A giudizio del Collegio l’orientamento<br />
giurisprudenziale che nel caso di positiva valutazione<br />
di congruità dell’offerta sospettata di anomalia ritiene sufficiente<br />
la motivazione per relationem, non esclude che vada comunque<br />
garantita la possibilità ai soggetti interessati di ricostruire<br />
l’iter logico giuridico seguito dalla stazione appaltante per l’adozione<br />
del provvedimento. In altri termini, per un verso, non<br />
v’è dubbio che il richiamo alle giustificazioni fornite dall’operatore<br />
economico può essere utilmente effettuato per spiegare le<br />
ragioni della valutazione di congruità; tuttavia, per altro verso, tale<br />
facilitazione non esonera la stazione appaltante dall’obbligo di<br />
mettere la parte interessata in condizione di apprezzare l’iter logico<br />
giuridico seguito dall’amministrazione. (...) Nel caso di specie,<br />
in presenza di giustificazioni e di una relazione negativa da<br />
parte del RUP, sarebbe stato necessario una motivazione più<br />
approfondita del giudizio di congruità perché: a) la motivazione<br />
in generale deve avere un’ampiezza maggiore o minore a seconda<br />
delle acquisizioni istruttorie, in ogni caso deve fare comprendere<br />
il percorso logico-giuridico compiuto dall’amministrazione;<br />
b) il richiamo per relationem può anche assolvere all’obbligo<br />
di motivazione, nel caso di decisione di congruità, ma non<br />
per questo esime l’amministrazione da una valutazione complessiva<br />
di tutto ciò che è emerso nella fase istruttoria del pro-<br />
(segue)<br />
338 Urbanistica e appalti 3/2013