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Amministrativa<br />

Giurisprudenza<br />

con quanto già previsto dall’art. 88 del codice appalti.<br />

Le giustificazioni relative a voci<br />

non richieste<br />

La sentenza in commento, oltre che per la questione<br />

di diritto sopra descritta - che aveva determinato<br />

la rimessione all’Adunanza Plenaria -, presenta<br />

profili di particolare interesse anche in relazione al<br />

secondo motivo di appello proposto dal Consorzio<br />

Stabile Finedil, con cui si contesta che il RUP del<br />

Comprensorio sanitario di Bressanone abbia richiesto<br />

giustificazioni solo su alcune voci di prezzo. Il<br />

consorzio ricorrente sostiene infatti che, agendo in<br />

tal modo, il RUP avrebbe effettuato un’analisi parziale<br />

dei prezzi e delle giustificazioni, senza considerare<br />

che, da una valutazione ‘‘globale’’, la propria<br />

offerta sarebbe risultata congrua e affidabile, in<br />

quanto le voci di prezzo ‘‘sospette’’ sarebbero state<br />

compensate dalle economie e utilità di altre voci<br />

‘‘non anomale’’ (su cui il RUP non ha richiesto<br />

chiarimenti).<br />

Al riguardo, l’Adunanza Plenaria nel condividere<br />

la valutazione del giudice di primo grado in ordine<br />

alla correttezza del giudizio di anomalia espresso<br />

dal RUP (7), evidenzia che, pur in presenza di richieste<br />

di giustificazioni in ordine solo ad alcune<br />

voci, il consorzio avrebbe comunque potuto fornire<br />

chiarimenti anche in ordine a qualsiasi altro elemento<br />

della propria offerta; il non averlo fatto non<br />

può quindi in alcun modo essere imputato alla richiesta<br />

del RUP di giustificazioni solo su alcune<br />

voci.<br />

Le differenti valutazioni dei soggetti<br />

coinvolti nella verifica dell’anomalia<br />

In conclusione, appare utile evidenziare che, in<br />

base alla ricostruzione effettuata dall’Adunanza Plenaria,<br />

il responsabile unico del procedimento può<br />

procedere alla verifica dell’offerta anomala, avvalendosi<br />

degli uffici tecnici della stazione appaltante<br />

oppure della commissione giudicatrice, oppure ancora<br />

- ma solo per le gare da aggiudicare al prezzo<br />

più basso - della speciale commissione di cui all’art.<br />

88, comma 1-bis, del codice appalti.<br />

È tuttavia possibile che il RUP non condivida le<br />

conclusioni raggiunte da uno di tali soggetti. Analogamente,<br />

è possibile che la stazione appaltante<br />

non condivida il giudizio espresso dal RUP. Proprio<br />

in riferimento a tale ipotesi, di recente il Consiglio<br />

di Stato ha evidenziato la necessità di una motivazione<br />

della decisione finale particolarmente appro-<br />

fondita, che consenta di comprendere in quale modo<br />

siano stati risolti i ‘‘contrasti’’ sorti tra i vari soggetti<br />

coinvolti nel procedimento di verifica dell’anomalia.<br />

Ciò vale sia nel caso di esclusione dell’offerta<br />

anomala, sia ove l’offerta anomala abbia poi<br />

superato il giudizio di congruità, poiché è necessario<br />

far comprendere ai soggetti interessati l’iter logico<br />

seguito dalla stazione appaltante per l’adozione<br />

del provvedimento (8).<br />

Nota:<br />

(7) Il T.R.G.A. Bolzano con la citata sentenza n. 193/2010 ha<br />

infatti stabilito che «il Responsabile di procedimento non ha<br />

provveduto ad un’analisi parziale come sostiene la ricorrente,<br />

ma ha effettuato una valutazione globale come risulta per tabulas<br />

dalla relazione del 8 febbraio 2010 dimessa anche dalla<br />

stessa ricorrente (...). La relazione descrittiva del RUP è peraltro<br />

ben motivata e risulta molto articolata anche perché prende<br />

posizione puntualmente sulle osservazioni presentate dalla<br />

CFS, basandosi sui prezziari provinciali di Trento e Bolzano<br />

(...). Il Collegio concorda inoltre con le parti resistenti che non<br />

rileva se la media dei ribassi delle gara di appalto del 2008 in<br />

Provincia di Trento è stata pari al 19,48%, mentre la ricorrente<br />

ha offerto un ribasso del 16,90%. Una volta superata la soglia<br />

di anomalia, fatto non contestato da controparte, si applica il<br />

procedimento di cui all’art. 52 L.P. n .6/1998 e dell’art. 88<br />

D.Lgs. n. 163/08. Qualora, come nel caso di specie, l’offerta<br />

risulta anomala, l’esclusione è doverosa in quanto imposta<br />

per legge. (...) la stazione appaltante, dichiarando propria la relazione<br />

del responsabile del procedimento ha accertato, inoltre,<br />

dopo un’analisi effettuata in contraddittorio con la ricorrente,<br />

che l’offerta nel suo complesso era inattendibile e non<br />

dava, dunque, serio affidamento circa la corretta esecuzione<br />

dell’appalto. È pacifico in giurisprudenza che il relativo giudizio<br />

della stazione appaltante costituisce espressione di un potere<br />

tecnico-discrezionale di per sé insindacabile in sede di legittimità,<br />

salva l’ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente<br />

illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da<br />

errori di fatto. Nel caso in esame, quindi, il giudizio della stazione<br />

appaltante è ragionevole e ben motivato per cui appare<br />

immune da censure e non pare possa essere censurato in<br />

questa sede».<br />

(8) Cons. Stato, sez. III, 16 marzo 2012, n. 1467 (in relazione ad<br />

un’offerta ritenuta congrua dalla stazione appaltante, pur a seguito<br />

del giudizio contrario del RUP): «A giudizio del Collegio l’orientamento<br />

giurisprudenziale che nel caso di positiva valutazione<br />

di congruità dell’offerta sospettata di anomalia ritiene sufficiente<br />

la motivazione per relationem, non esclude che vada comunque<br />

garantita la possibilità ai soggetti interessati di ricostruire<br />

l’iter logico giuridico seguito dalla stazione appaltante per l’adozione<br />

del provvedimento. In altri termini, per un verso, non<br />

v’è dubbio che il richiamo alle giustificazioni fornite dall’operatore<br />

economico può essere utilmente effettuato per spiegare le<br />

ragioni della valutazione di congruità; tuttavia, per altro verso, tale<br />

facilitazione non esonera la stazione appaltante dall’obbligo di<br />

mettere la parte interessata in condizione di apprezzare l’iter logico<br />

giuridico seguito dall’amministrazione. (...) Nel caso di specie,<br />

in presenza di giustificazioni e di una relazione negativa da<br />

parte del RUP, sarebbe stato necessario una motivazione più<br />

approfondita del giudizio di congruità perché: a) la motivazione<br />

in generale deve avere un’ampiezza maggiore o minore a seconda<br />

delle acquisizioni istruttorie, in ogni caso deve fare comprendere<br />

il percorso logico-giuridico compiuto dall’amministrazione;<br />

b) il richiamo per relationem può anche assolvere all’obbligo<br />

di motivazione, nel caso di decisione di congruità, ma non<br />

per questo esime l’amministrazione da una valutazione complessiva<br />

di tutto ciò che è emerso nella fase istruttoria del pro-<br />

(segue)<br />

338 Urbanistica e appalti 3/2013

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