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mento d’attuazione del codice appalti (8 giugno<br />

2011). Infatti, ferma restando la competenza del<br />

RUP - che, anzi, nell’art. 121 in argomento viene<br />

espressamente affermata in modo da superare qualunque<br />

dubbio interpretativo al riguardo - l’art.<br />

121 prevede che nel caso di gare da aggiudicare<br />

con il criterio del prezzo più basso, il RUP possa<br />

provvedere alla verifica dell’anomalia, avvalendosi<br />

degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante,<br />

oppure delegando la commissione giudicatrice,<br />

oppure ancora istituendo la speciale commissione<br />

di cui all’art. 88, comma 1-bis, del codice<br />

appalti. Nel caso, invece, di gare da aggiudicare<br />

con il criterio dell’offerta economicamente più<br />

vantaggiosa, il RUP può sempre provvedere alla<br />

verifica dell’anomalia, avvalendosi degli uffici o<br />

organismi tecnici della stazione appaltante, oppure<br />

delegando la commissione giudicatrice, ma non<br />

anche istituendo la commissione di cui all’art. 88,<br />

comma 1-bis, citato. Tale differenza è giustificata<br />

dall’Adunanza Plenaria da ragioni di economicità<br />

dell’azione amministrativa: in presenza di una<br />

commissione giudicatrice già istituita e munita necessariamente<br />

di competenze idonee a valutare l’anomalia<br />

dell’offerta, non è necessario costituire<br />

una commissione ad hoc.<br />

Val la pena di ricordare che il sistema sopra descritto<br />

di cui all’art. 121 del D.P.R. n. 207/2010 si<br />

applica oltre che ai lavori ‘‘ordinari’’ anche alle forniture<br />

ed ai servizi ‘‘ordinari’’ ed ai settori ‘‘speciali’’,<br />

in virtù dei richiami operati rispettivamente dagli<br />

artt. 284 e 339 del medesimo D.P.R. n. 207/<br />

2010.<br />

Le differenti funzioni della commissione<br />

giudicatrice e del RUP<br />

Oltre che sulla base del dato normativo sopra<br />

descritto, l’Adunanza Plenaria evidenzia che il ruolo<br />

del RUP di cardine dell’intera procedura selettiva<br />

e anche del sub-procedimento di verifica dell’anomalia<br />

non confligge in alcun modo con il ‘‘tradizionale<br />

insegnamento’’ in base al quale, nelle gare<br />

da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente<br />

più vantaggiosa, la commissione giudicatrice<br />

abbia una competenza ‘‘esclusiva’’ nelle valutazioni<br />

tecniche; infatti è proprio tale ‘‘organo<br />

straordinario’’ che procede alla valutazione ed all’attribuzione<br />

di punteggi alle offerte tecniche (oltre<br />

che alle offerte economiche, in tal caso in base a<br />

criteri di fatto ‘‘automatici’’); ed è solo dopo che la<br />

commissione giudicatrice ha completato le proprie<br />

attività che il responsabile unico del procedimento<br />

valuta l’operato della commissione e le offerte anomale<br />

eventualmente presenti (6). Invece, nella valutazione<br />

delle offerte sospette di anomalia, il responsabile<br />

del procedimento incentra la propria<br />

analisi non sull’offerta tecnica, ma sull’offerta economica<br />

e sulle voci di prezzo che appaiono ‘‘fuori<br />

mercato’’.<br />

Inoltre, mentre le offerte tecniche vengono valutate<br />

dalla commissione giudicatrice ‘‘in via comparativa’’,<br />

attraverso la loro comparazione con i<br />

punteggi previsti negli atti di gara, nel procedimento<br />

di verifica dell’anomalia, l’offerta economica<br />

viene valutata dal RUP ‘‘di per sé’’ come affidabile<br />

o meno.<br />

Nella valutazione dell’affidabilità possono rilevare<br />

anche aspetti tecnici (‘‘le soluzioni tecniche<br />

adottate’’ di cui all’art. 87, comma 2, lett. d, del codice<br />

appalti) e perciò è prevista la possibilità per il<br />

RUP di affidare tale analisi anche alla stessa commissione<br />

giudicatrice; d’altro canto allo stesso RUP<br />

sono richieste competenze tecniche, ai sensi dell’art.<br />

10, comma 5, del codice appalti.<br />

Conseguentemente, l’Adunanza Plenaria risolve<br />

la questione di diritto ad essa rimessa stabilendo il<br />

principio che, per le gare da aggiudicare con il criterio<br />

dell’offerta economicamente più vantaggiosa,<br />

il responsabile unico del procedimento ha la possibilità<br />

di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta;<br />

ciò anche da prima dell’entrata in vigore<br />

dell’art. 121 del D.P.R. n. 207/2010, in coerenza<br />

Note:<br />

(segue nota 5)<br />

Amministrativa<br />

Giurisprudenza<br />

commissione prevista dall’art. 88, comma 1-bis, del codice. 5.<br />

La specifica commissione di cui al comma 4 è nominata utilizzando<br />

in via prioritaria personale interno alla stazione appaltante,<br />

fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche<br />

competenze tecniche non rinvenibili all’interno della stazione<br />

appaltante stessa, attestate dal responsabile del procedimento<br />

sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione<br />

aggiudicatrice preposto alla struttura competente. 6. Nei<br />

casi di cui al comma 5 si procede secondo quanto previsto all’art.<br />

84, comma 8, del codice. (...) 10. Nel caso di lavori da aggiudicare<br />

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,<br />

qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei<br />

punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte<br />

siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 86, comma<br />

2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta<br />

pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento,<br />

che procede alla verifica delle giustificazioni presentate<br />

dai concorrenti ai sensi dell’art. 87, comma 1, del codice avvalendosi<br />

degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante<br />

ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano<br />

le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6».<br />

(6) L’Adunanza Plenaria ricorda che la commissione potrebbe<br />

essere riconvocata (1) ove emergessero errori o lacune tali da<br />

imporre una rinnovazione delle valutazioni; (2) oppure a seguito<br />

di annullamento giurisdizionale ai sensi dell’art. 84, comma 12,<br />

del codice appalti.<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 337

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