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Amministrativa<br />
Giurisprudenza<br />
dal 18 luglio 2006), dettava una disciplina del procedimento<br />
di verifica dell’anomalia che non prevedeva<br />
alcuna distinzione espressa tra appalti da aggiudicare<br />
con il criterio del prezzo più basso (art. 82<br />
D.Lgs. n. 163/2006) e appalti da aggiudicare con il<br />
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa<br />
(art. 83 D.Lgs. n. 163/2006).<br />
L’Adunanza Plenaria, pertanto, stabilisce che, a<br />
prescindere dal criterio di aggiudicazione, la stazione<br />
appaltante, anche ai sensi dell’originario art. 88<br />
del codice appalti - ossia nella versione antecedente<br />
alle modifiche apportate dal D.L. n. 78/2009 - aveva<br />
in ogni caso il potere di procedere alla verifica<br />
dell’anomalia o direttamente o tramite apposita<br />
commissione.<br />
In tal modo, l’Adunanza Plenaria effettua una<br />
valutazione difforme a quella svolta dal Consiglio<br />
di Stato, sez. III, con sentenza 10 settembre 2012,<br />
n. 4772 (3), peraltro in relazione ad una procedura<br />
aperta indetta con bando pubblicato in data 6 febbraio<br />
2009, quando cioè il D.L. 18 luglio 2009, n.<br />
78 non era stato ancora emanato e quindi l’art. 88<br />
in argomento non era stato ancora modificato.<br />
Le modifiche del 2009 all’art. 88 del codice<br />
appalti<br />
Il D.L. n. 78/2009 ha modificato i primi tre commi<br />
dell’art. 88 del codice appalti ed inserito il comma<br />
1-bis; la norma, così modificata, è tuttora vigente;<br />
ad essa fa riferimento l’Adunanza Plenaria per<br />
decidere sulla fattispecie oggetto della sentenza in<br />
commento (4), sottolineando che, anche in tale<br />
versione, l’art. 88 in commento non contiene alcuna<br />
differenziazione del procedimento di verifica dell’anomalia<br />
in base al criterio di aggiudicazione della<br />
gara.<br />
Infetti anche nella versione del 2009 e tuttora vigente,<br />
l’art. 88 del codice appalti prevede in ogni caso<br />
- offerta da aggiudicare o con il criterio del prezzo<br />
più basso oppure con quello dell’offerta economicamente<br />
più vantaggiosa - che la stazione appaltante, e<br />
quindi anche il responsabile unico del procedimento<br />
da questa incaricato, possa provvedere direttamente<br />
alla verifica dell’anomalia dell’offerta.<br />
L’art. 121 del D.P.R. n. 207/2010<br />
L’Adunanza Plenaria rileva che una differenziazione<br />
nella valutazione dell’anomalia tra offerte da<br />
aggiudicare con il prezzo più basso e offerte da aggiudicare<br />
con il criterio dell’offerta economicamente<br />
più vantaggiosa si è effettivamente avuta<br />
con l’entrata in vigore dell’art. 121 (5) del regola-<br />
Note:<br />
(segue nota 2)<br />
basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l’offerente<br />
a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili. 2. All’offerente<br />
è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per<br />
presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste. 3. La stazione<br />
appaltante, se del caso mediante una commissione costituita<br />
secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all’art. 5, esamina<br />
gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni<br />
fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se<br />
resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine<br />
non inferiore a cinque giorni lavorativi».<br />
(3) Con Stato, sez. III, n. 4772/2012 ha infatti stabilito che «è invece<br />
fondato ed assorbente (...) il quinto motivo di appello, con<br />
cui è stato sostenuto che illegittimamente la valutazione dell’anomalia<br />
delle offerte era stata compiuta dal responsabile unico<br />
del procedimento invece che dalla commissione di gara, unica<br />
competente in tal senso. (...) come evidenziato dalla giurisprudenza<br />
(Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2008, n. 3108; 5 luglio<br />
2006, n. 4267; 13 maggio 2002, n. 2579), sussiste effettivamente<br />
il dedotto vizio di incompetenza, atteso che non risulta che la<br />
commissione abbia operato alcun proprio, diretto apprezzamento<br />
della relazione tecnica redatta dal RUP e degli specifici contenuti<br />
della stessa: se è vero infatti che l’ufficio ed il RUP ben<br />
possono dare pareri tecnici, ragguagli o altri elementi utili alla<br />
valutazione delle offerte presentate in sede di gara, agli stessi<br />
non è invece rimesso il giudizio definitivo sulla congruità dell’offerta<br />
in presenza di un’apposita commissione di gara, non essendo<br />
sufficiente del resto neppure una mera presa d’atto dell’operato<br />
dell’ufficio o del RUP; del resto, diversamente opinando<br />
dovrebbe concludersi per la stessa inutilità della nomina di<br />
una commissione giudicatrice dell’appalto, essendo irragionevole<br />
ed irrazionale che l’attività valutativa della commissione debba<br />
arrestarsi al momento dell’aggiudicazione provvisoria, senza<br />
poter valutare le successive giustificazioni e i pareri tecnici a tal<br />
fine forniti dal RUP o dall’ufficio dell’amministrazione appaltante<br />
incaricata di supportare l’attività della commissione stessa<br />
(Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7470; sez. III, 15 luglio<br />
2011, n. 4331)».<br />
(4) Art. 88 cit., commi 1-3, nel testo vigente: «1. La stazione appaltante<br />
richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine<br />
non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto,<br />
delle giustificazioni. 1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga<br />
opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri<br />
stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte;<br />
ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità<br />
dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute<br />
pertinenti. 2. All’offerente è assegnato un termine non inferiore<br />
a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni<br />
richieste. 3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di<br />
cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi<br />
dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite».<br />
(5) Per i profili che rilevano ai fini della presente analisi, si riporta<br />
qui di seguito uno stralcio delle previsioni di cui all’art. 121 del<br />
D.P.R. n. 207/2010: «art. 121 Offerte anomale: (...) 2. Nel caso<br />
di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso (...), il<br />
soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà<br />
comunicazione al responsabile del procedimento, che procede<br />
alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai<br />
sensi dell’art. 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o<br />
organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione<br />
di gara, ove costituita. (...) 3. Il soggetto che presiede la<br />
gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte che, all’esito<br />
del procedimento di verifica, sono risultate non congrue<br />
e dichiara l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta<br />
risultata congrua. 4. Il responsabile del procedimento, oltre<br />
ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante<br />
o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora<br />
lo ritenga necessario può richiedere la nomina della specifica<br />
(segue)<br />
336 Urbanistica e appalti 3/2013